giovedì, 28 marzo 2024

Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, Ordinanza, dep. 20 gennaio 2011, Presidente relatore Dott. Massimo Palescandolo, Imprenditore agricolo – non sottoponibilità a norme sul fallimento e concordato preventivo – disparità di trattamento con l’imprenditore commerciale – esenzione – mancanza di reale giustificazione – contrasto con art. 3 Cost. – questione di legittimità costituzionale.

Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, Ordinanza, dep. 20 gennaio 2011, Presidente relatore Dott. Massimo Palescandolo

L’esenzione dalla sottoposizione alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo della quale gode l’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c., così come “riscritto” dal legislatore con il D. L.vo 18 maggio 2001 n. 228, appare priva di una reale ragione giustificatrice e si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, espressione di quello di eguaglianza formale.  L’art. 1 della l.f., di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, così come sostituito dall’art. 1, co. 1, del D. L.vo 12 settembre 2007 n. 169, appare, pertanto, costituziolamente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non include (oltre agli imprenditori commerciali anche) gli imprenditori che esercitano un’attività agricola alla soggezione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, nelle persone dei sigg. magistrati:

dr. Massimo Palescandolo                    Presidente rel.                                                             

dr. Francesco Ottaviano                                 Giudice

dr.ssa Maria Rosaria Giugliano                          Giudice                                     

riunito in camera di consiglio, all’esito dell’istruttoria ex art. 15 l.f., ha emesso le seguente

ORDINANZA

1. Come premessa di fatto va dato atto che l’Amministrazione Provinciale di Napoli depositava, in data 16 settembre 2010, ricorso di fallimento nei confronti della Cera Fish s.r.l. a socio unico, avente sede legale nel circondario di questo Tribunale, asserendo di essere creditrice della stessa per l’importo di € 930.423,97, maturato a seguito della procedura di concessione del contributo per la realizzazione di un impianto di allevamento di specie ittiche marine (determinazione n. 8847 del 10 set. 2004, relativa alla concessione n. 6/4.22 del 26/08/04 P.O.R. Campania 2000 / 2006 – Misura 4.22 – “Creazione di nuovi impianti per la produzione di specie ittiche pregiate ad alto valore commerciale ivi compresi molluschi e crostacei in ambiente marino o in terra ferma”).

Detta procedura, generata da specifica istanza della Cera Fish s.r.l., prevedeva nel relativo progetto non solo la realizzazione dell’impianto (che si appurava essere stato completato), ma, ovviamente, la messa in funzione dello stesso.

Attesa l’inerzia su tal ultimo punto, l’Amministrazione Provinciale provvedeva più volte a richiedere alla società beneficiaria di attivarlo concretamente, pena la revoca del finanziamento.

Nulla mutando, la ricorrente aveva necessariamente dato corso al procedimento di revoca del contributo erogato, attivando regolare contraddittorio, dal quale era emersa, per ammissione della beneficiata, l’”assoluta impossibilità di mettere in esecuzione l’impianto”.

Al riguardo, infatti, la Cera Fish s.r.l. nel prospettare detta circostanza e nell’evidenziare all’Amministrazione concedente di aver avviato un contenzioso nei confronti delle società alle quali aveva subappaltato la realizzazione dell’impianto, richiedeva di sospendere la procedura di revoca del contributo sino alla definizione del giudizio.

Considerata la propria estraneità al rapporto tra la Cera Fish s.r.l. e le sue appaltatrici e rilevato che obbligata nei confronti dell’Amministrazione Provinciale era la sola società beneficiata, la quale appariva chiaramente inadempiente, la concedente, anche in considerazione della scadenza della programmazione dei fondi POR 2000-06 che le impediva di tenere in corso i procedimenti ancora pendenti, non aveva potuto far altro che richiedere la restituzione del contributo, pari a € 859.403,95 oltre interessi come prescritti.

La Cera Fish s.r.l. invece di procedere alla restituzione del contributo adiva, ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Napoli per ottenere la sospensione del provvedimento di revoca: detto ricorso era rigettato e l’Amministrazione Provinciale, a sua volta, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, opposto dalla Cera Fish s.r.l., poi munito della provvisoria esecuzione.

Accertata l’inutilità di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della Cera Fish s.r.l., non risultando proprietaria di alcun immobile, l’Amministrazione Provinciale, ritenendo pretestuose le difese della stessa, presentava, come detto, ricorso di fallimento, avendo la Cera Fish s.r.l. ceduto una parte considerevole delle proprie attività a terzo soggetto, “La Cozza s.r.l.”, dopo aver ricevuto la notifica della determinazione dirigenziale di revoca del contributo (e nel corso della procedura cautelare d’urgenza testé citata).

All’uopo, in questa sede, quanto allegato era supportato da idonea e specifica documentazione.

Integrato il contraddittorio, la resistente si costituiva con scarna memoria, in fatto non negando assolutamente quanto affermato dalla ricorrente, ma giustificando il proprio comportamento riportandosi agli atti allegati (che poi, oltre alla memoria difensiva, erano la visura camerale ed il ricorso di fallimento); in diritto, eccependo di essere un’impresa agricola, come tale non soggetta a declaratoria di fallimento.

Né parte richiedente, né parte resistente formulava alcuna istanza istruttoria innanzi al Giudice relatore, delegato ex art. 15, co. 6, l.f., ragion per cui il procedimento era riservato alla decisione camerale.

2. Com’è noto, quattro sono i presupposti per la dichiarazione di fallimento: a) la qualità d’imprenditore commerciale del debitore; b) lo stato d’insolvenza dello stesso; c) il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, co. 2, l.f.; d) una debitoria complessiva pari ad almeno € 30.000,00, attuale limite legale ex art. 15, u.c., l.f..

“Andando a ritroso” – ed in breve -, non sussiste chiaramente alcun’incertezza quanto al punto d), essendo l’importo del contributo non restituito decisamente superiore.

Quanto al punto c), è sufficiente al collegio riscontrare come la resistente abbia rinunciato del tutto a difendersi (probabilmente ritenendo esaustiva la sua natura non commerciale), non avendo allegato alcunché, sì venendo meno (oltre che al disposto di cui all’art. 15, co. 4, l.f.) all’onere probatorio di dimostrare di possedere i requisiti di “non fallibilità”, ex art. 1 l.f.: comportamento che legittima il Tribunale a ritenere acclarati il superamento dei limiti dimensionali.

Quanto al punto b), le argomentazioni della resistente appaiono chiaramente pretestuose, inidonee a far ritenere “giustificata” la mancata restituzione del contributo, id est del relativo inadempimento: ciò, unitamente agli altri elementi allegati dalla ricorrente (parziale cessione attività, visura immobiliare negativa) concreta il requisito di cui all’art. 5 l.f..

Per potersi dichiarare il fallimento è, quindi, necessario che la Cera Fish s.r.l. sia un imprenditore commerciale.

I pochi elementi inducono, invece, ad escludere che la resistente rientri nell’alveo dell’impresa commerciale: oltre all’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli come impresa agricola, avvalora la relativa presunzione l’oggetto sociale (attività della pesca, dell’allevamento ittico e del commercio di prodotti ittici all’ingrosso e al dettaglio) e la causale del contributo richiesto.

In tal senso, l’oggetto dell’impresa si mostra requisito insuperabile ai fini della declaratoria di fallimento, altresì mostrando tutta la sua rilevanza ai fini della presente ordinanza, giacché sussistenti i restanti presupposti normativi per l’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione Provinciale.

3. Quanto alla non manifesta infondatezza di cui all’art. 23 della l. 11-3-1953 n. 87, è opinione del collegio che l’art. 1 l.f., nel non consentire la sottoposizione alle disposizioni sul fallimento degli imprenditori agricoli (e dei soggetti equiparati), consentendola ai soli imprenditori commerciali, si ponga in contrasto con l’art. 3 della Costituzione e, più precisamente, con quel criterio ermeneutico normalmente utilizzato dalla Corte Costituzionale, riassumibile nel principio di ragionevolezza, per cui un diverso trattamento deve trovare una reale “ragione” giustificatrice, imponendo l’eguaglianza formale – di cui al comma primo dell’art. 3 Cost. – di trattare in modo uguale le situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso le situazioni realmente – e non solo apparentemente – diverse (cd. divieto di parificazioni e distinzioni irragionevoli).

In tal senso, è opinione del Tribunale che la scelta legislativa di (continuare ad) escludere dal novero dell’area della fallibilità l’impresa ovvero l’imprenditore avente come oggetto l’attività agricola non sia più razionale, ponendosi, pertanto, in conflitto costituzionale, nei termini che ora si esporranno.

3.1. Al riguardo, nel contesto delle recenti riforme del diritto delle procedure concorsuali non ha avuto luogo l’estensione della relativa disciplina alle imprese aventi oggetto non commerciale, nonostante detta opzione fosse stata anche profilata.

L’auspicio, del quale era pregna la dottrina dominante, non era motivato dalla semplice esigenza formale di allineare la legislazione italiana a quelle degli ordinamenti stranieri (europei e non), ma trovava la sua causale principale nella antistoricità e nell’irrazionalità della scelta, nel senso che l’imprenditore agricolo, per come “ridisegnato” dal legislatore del 2001 (e da quello posteriore) non “meritava” più detta esenzione, tanto più in considerazione dei nuovi limiti dimensionali, necessari per sottoporre al fallimento e al concordato preventivo lo stesso imprenditore commerciale  (sotto il vigore della precedente legge fallimentare, ma dopo le modifiche normative riguardanti l’imprenditore agricolo, autorevole dottrina sosteneva come “A fronte di questo ampliamento della nozione di imprenditore agricolo l’esenzione dal fallimento non sembra allora più giustificata e dalla ormai prossima riforma della legge fallimentare è da attendersi che anche gli imprenditori agricoli verranno assoggettati a procedura concorsuale, con la sola esclusione – come per gli imprenditori commerciali – di quelli di modeste dimensioni, cioè dei piccoli imprenditori”: ossia, oggi può dirsi, di quelli non aventi i relativi requisiti dimensionali).

Storicamente l’esenzione dell’imprenditore agricolo è stata spiegata variamente, ma in particolare due erano le tesi a sostegno, l’una facente riferimento al doppio rischio al quale è assoggettato chi coltiva il fondo; l’altra relativa alle minori esigenze di tutela del credito.

Da un lato, infatti, si evidenziava come l’imprenditore agricolo fosse sottoposto sia al rischio economico, tipico di qualsiasi attività produttiva, sia al rischio ambientale (o naturale), derivante, per l’appunto, dall’influenza dei fattori naturali o ambientali, e come tale umanamente non governabile; dall’altro, dalla minima diffusione del ricorso al credito per il funzionamento delle imprese agricole e, quindi, dai consequenziali riflessi prodotti dall’eventuale dissesto dell’impresa agricola sulla dialettica economica.

Non è revocabile in dubbio come ciò appartenga al passato e ad un “altro” imprenditore agricolo (all’epoca della codificazione, infatti, l’unica coltivazione possibile era solo quella naturale, vale a dire quella praticata sul fondo).

 Progresso tecnologico e rilevante industrializzazione sono dati di fatto tangibili, sicché, da un lato, il rischio ambientale è stato ridotto quasi del tutto, mentre, dall’altro, il ricorso al credito è pratica sempre più diffusa; vieppiù, il rischio ambientale risulta decisamente ridimensionato dall’evoluzione progressiva dei metodi di produzione e dall’attenuazione del collegamento delle attività con il fondo, mentre è altrettanto indubitabile l’avvicinamento fra impresa agricola e commerciale relativamente alle dimensioni organizzative ed ai profili patrimoniali e finanziari (per la qual cosa, in dottrina, ma anche – e soprattutto – per la nuova veste giuridica data all’imprenditore agricolo, si è scritto come l’esonero de quo sollevi “più che legittime perplessità” ovvero “di una sempre minore razionalità della scelta di sottrarre al fallimento le imprese agricole”, giungendo alla laconica affermazione di “una ingiustificata disparità di trattamento fra gli operatori economici”).

3.2. L’esenzione de qua poteva avere una sua giustificazione fino alla definizione normativa data dall’art. 2135 c.c. come vigente prima della modifica attuata con l’art. 1 del D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228: il concreto collegamento con lo sfruttamento del fondo, che, per costante opzione ermeneutica giurisprudenziale, connotava l’attività agricola e la limitazione delle attività connesse a quelle di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nel normale esercizio dell’agricoltura, potevano giustificare l’asserzione che il rischio di ampliare l’insolvenza e coinvolgere un numero rilevante di soggetti fosse sicuramente minore nella crisi delle imprese agricole (rispetto a quella commerciale).

Con il citato decreto legislativo, è noto, l’art. 2135 c.c. è stato (quasi) radicalmente riscritto, ossia l’imprenditore agricolo è stato normativamente trasformato, giacché della vecchia norma è rimasta la sola definizione d’imprenditore agricolo principale (quella di cui al primo comma), mentre per il resto tutto è mutato, essendo stato superato il criterio della limitazione delle attività connesse a quelle di alienazione e trasformazione dei prodotti del fondo, per includervi le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, nonché abbandonato (o, al più, fortemente ridimensionato) il criterio della riconducibilità di tali attività all’esercizio normale dell’agricoltura.

L’impatto normativo si è rivelato, orbene, “devastante” avendo eliminato i caratteri che per più di sessant’anni avevano contraddistinto l’impresa agricola, impremendole un carattere di commercialità, per alcuni tratti indistinguibile dall’impresa avente oggetto commerciale.   

Prescindendo dalla sostituzione di “bestiame” con “animali” di cui al primo comma della norma, con la quale il legislatore ha inteso troncare qualsiasi discussione, accademica e giurisprudenziale, circa l’individuazione delle specie animali da far rientrare nell’ambito dell’attività agricola principale (solo bestiame da carne, lavoro, latte e lana ovvero anche da pelliccia e allevamento), sì mostrando di non voler porre limiti a ritenere attività agricola principale ogni tipo di allevamento di animali, è a dirsi che una prima commistione con un’attività esclusivamente commerciale appare derivare dall’aggiunta, di cui al 2° comma della norma, della locuzione “o possono utilizzare”: in sostanza, il legislatore, nel descrivere e individuare le attività agricole principali ne ha eliminato una delle fondamenta, cioè l’indispensabilità che la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali debbano svolgersi sul fondo (sì giungendo all’ossimoro che può coltivarsi un fondo senza necessariamente utilizzarlo).

Il che equivale a dire, quanto alle prime due attività principali, che non è più necessario che il fondo assuma il ruolo di fattore produttivo, così come si è sempre richiesto, potendo assurgere a mero strumento di conservazione delle piante.

Sono, pertanto, agricole (e non industriali), le colture praticate fuori del fondo, sicché rientrano nel paradigma di cui all’art. 2135 c.c. quelle attività rese possibili da tecniche riproducenti artificialmente, all’interno di stabilimenti, le condizioni necessarie per lo sviluppo e il fruttificare dei vegetali (in tal senso, rimane impresa agricola anche se, ad es., la pianta affonda le radici non nella terra, ma in soluzioni chimiche o se temperatura, umidità e luce risultano regolate in modo artificiale).

La scelta legislativa, dunque, parifica la coltura tradizionale (o naturale) e quella artificiale (che ricava gli stessi frutti al riparo dal rischio ambientale e con la possibilità di accelerare il naturale ciclo riproduttivo), benché le stesse siano ontologicamente ed economicamente diverse, rendendo, ovviamente, irrilevante qualsiasi accertamento sul punto in sede istruttoria

3.3. Anche la parcellizzazione di tali attività, non più doverosamente dirette alla cura ed allo sviluppo di un intero ciclo biologico, ma limitate ad una sola “fase necessaria del ciclo vegetale ed animale”, comporta la qualifica di imprenditore agricolo anche per attività che una volta erano chiaramente considerate commerciali (si pensi, ad es., a chi si limita ad attendere all’incubazione di uova ed alla nascita dei pulcini, per poi immetterli sul mercato senza attendere che diventino polli o, successivamente, capponi, galli o galline ovaiole).

3.4. L’esenzione appare ancora più irrazionale in relazione alle attività connesse, così come individuate nel “nuovo” terzo comma dell’art. 2135 c.c..

Anteriormente alla modifica normativa era pacifico che per aversi connessione era indispensabile che ricorressero un aspetto soggettivo ed uno oggettivo, in forza dei quali era necessario, quanto al primo, l’identità tra la persona che esercitava l’attività agricola principale e quella connessa (tant’è che, ad es., non era considerato imprenditore agricolo chi trasformava olive da altri prodotte); quanto al secondo, era necessario che l’attività fosse collegata al fondo, nel senso della sua accessorietà e strumentalità.

E’ ritenuto ora imprenditore agricolo, invece, anche colui che manipola, conserva, trasforma, commercializza o valorizza (?) prodotti che non rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura (così come prima previsto relativamente alle sole attività di trasformazione e alienazione dei prodotti) ma che siano prevalentemente (e non più, si ripete, “normalmente”) ottenuti dall’esercizio dell’attività agricola principale.

Con la nuova disciplina, infatti, il richiamo all’“esercizio normale dell’agricoltura” è stato sostituito con il criterio della “prevalenza” nell’esercizio dell’attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti da terzi: criterio che, è noto, a causa della sua ontologica evanescenza, ha dato storicamente pessima prova nel delineare il perimetro del piccolo imprenditore (sì da “costringere” il legislatore fallimentare ad abbandonarlo) e che, inevitabilmente, è destinato a riverberare la sua ambiguità in ordine al concreto riscontro dell’attività agricola per connessione.

Il venir meno della “normalità” consente ora di ritenere connessa un’attività che sarebbe stata considerata senza alcun dubbio come commerciale (ad es., l’attività di macellazione, finora considerata commerciale, può rientrare nell’agricoltura se gli animali macellati sono stati allevati prevalentemente [sic] nell’azienda agricola): in sostanza, conservato l’aspetto soggettivo, è venuto meno quello oggettivo in quanto i prodotti da manipolare…(etc.) non devono più provenire necessariamente dal fondo dell’imprenditore principale; il che significa che possono essere trasformati…(etc.) anche prodotti provenienti da altri fondi o, perché no, acquistati al mercato!

4. Sempre che non si voglia ritenere – cosa della quale dubita il Tribunale – che l’art. 2135 c.c. non sia più in vigore, quanto meno relativamente all’imprenditore agricolo principale, per l’intervento del D. L.vo 29 marzo 2004 n. 99, il che avrebbe fatto venir meno la rilevanza della questione ai fini della costituzionalità, potendo, in tal caso, il Collegio addivenire alla dichiarazione di fallimento.

Ci si spiega. Il citato decreto (art. 1) ha previsto, per quanto qui interessa, che le società (di persone, cooperative e) di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali quando, oltre a prevedere lo statuto come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno un amministratore, nel caso di società di capitali, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), tale essendo colui che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle stesse almeno l’omogenea percentuale del proprio reddito globale (oltre a possedere conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999).

Sennonché il comma 5 quater dell’art. 1 del decreto in questione ha statuito che “Qualunque riferimento nella legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all’imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo”.

Il Tribunale non ritiene che da tale norma possa desumersi la sostituzione dell’IAP in luogo di quello a titolo principale (come ipotizzato da autorevole dottrina), giacché sarebbe stato più semplice modificare nuovamente l’art. 2135 c.c. e che il legislatore abbia, invece, inserito una nuova ed ulteriore qualifica imprenditoriale.

5. La circostanza, infine, che l’attività sociale della Cera Fish s.r.l. sia più propriamente quella d’imprenditore ittico appare, ai nostri fini, assolutamente irrilevante, giacché, ai sensi dell’art. 1, co. 5, D.L.vo 18 maggio 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura…), l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo (equiparazione vieppiù avvalorata dalla già vista sostituzione del bestiame in animali di cui all’art. 2135 c.c.).

6. Prescindendo, in conclusione, anche dalle concrete difficoltà che l’evanescenza dei concetti menzionati comporterebbe in sede d’istruttoria prefallimentare, con quanto di conseguenza, è, in definitiva, opinione del Tribunale, per quanto argomentato, che l’imprenditore agricolo, quale tpico soggetto economico, debba avere, ai fini concorsuali, la stessa disciplina dell’imprenditore commerciale, non sussistendo più le ragioni storiche e (soprattutto) normative per perpetuare la relativa esenzione

P.Q.M.

Dichiara, d’ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l.f., di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, così come sostituito dall’art. 1, co. 1, del D. L.vo 12 settembre 2007 n. 169, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include gli imprenditori che esercitano un’attività agricola alla soggezione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione dei relativi atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, sempre a cura della Cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di Consiglio della sezione civile in data 12 gennaio 2011.

dep. il 20 gennaio 2011

 Il Presidente

dr. Massimo Palescandolo

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