giovedì, 28 marzo 2024

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179; Art. 17: Modifiche alla legge fallimentare;

Le procedure fallimentari “adottano” la telematica a cominciare dalla posta elettronica certificata. Con il decreto Sviluppo bis – Dl 179/2012, articolo 17 – si modificano profondamente le comunicazioni degli atti ai creditori, lapresentazione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali e la disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento.
La data di inizio della procedura concorsuale fa da spartiacque sull’applicazione delle nuove norme.

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Le procedure fallimentari “adottano” la telematica a cominciare dalla posta elettronica certificata. Con il decreto Sviluppo bis – Dl 179/2012, articolo 17 – si modificano profondamente le comunicazioni degli atti ai creditori, la presentazione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali e la disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento. Già in sede di conversione è però possibile che, dopo anni di sperimentazioni, venga finalmente compiuto il passo decisivo per l’eliminazione totale della carta ossia la fissazione della data dalla quale tutti gli atti delle procedure concorsuali in tutti i tribunali italiani dovranno essere formati ab origine e comunicati esclusivamente con le modalità del processo civile telematico. In attesa di questi sviluppi, cominciamo ad analizzare le novità già varate.
Misure subito operative
Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria aperte a partire da quella data, e in quelle già pendenti in cui non sia stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori, tutti gli atti più importanti della procedura (ad esempio: stato passivo, rendiconto, proposta di concordato preventivo e così via) sono comunicati, nella loro interezza, dal curatore o dal commissario all’indirizzo di Pec dei creditori in base alla regola generale introdotta con il nuovo articolo articolo 31 bis della legge fallimentare. A questo fine, con la prima comunicazione ai creditori (che va inviata ai relativi indirizzi di Pec se risultanti dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti o, in mancanza, a mezzo posta o fax) il curatore o il commissario indicano il proprio indirizzo Pec. Allo stesso tempo richiedono ai creditori la tempestiva comunicazione del relativo indirizzo Pec informandoli che, in mancanza dell’indicazione, le successive comunicazioni degli atti saranno effettuate, a ogni effetto (e quindi anche per la decorrenza dei termini per opposizioni o reclami), esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’articolo 31-bis senza ulteriori avvisi. Sempre con riguardo alle procedure aperte dalla data di conversione del decreto Sviluppo-bis, (e in quelle pendenti nelle quali non è stato ancora inviato l’avviso ai creditori), le domande di ammissione al passivo nei fallimenti e nelle amministrazioni straordinarie (non essendo esse previste nel concordato preventivo e nella liquidazione coatta amministrativa) non vanno più, come ora, depositate o inviate alla cancelleria a mezzo posta ma solo trasmesse, unitamente ai documenti, all’indirizzo Pec del curatore o del commissario; con le stesse modalità vanno presentate, entro cinque giorni prima dell’udienza di verifica, le osservazioni al progetto di stato passivo (per la cui comunicazione alle Pec dei creditori rimane invece fermo il termine di 15 giorni prima della verifica).
Dal 2013
Con effetto dal 31 ottobre 2013, le norme appena viste si applicano anche alle comunicazioni degli atti e alla presentazione delle domande di ammissione al passivo relative alle procedure già pendenti alla data di conversione del decreto, in cui sia già stata effettuata la prima comunicazione ai creditori. I curatori e i commissari -entro il 30 giugno 2013 – dovranno comunicare a tutti i creditori il loro indirizzo Pec invitandoli a loro volta a inviare i relativi indirizzi Pec entro tre mesi con l’avviso che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.
Il concordato preventivo
Le nuove norme prevedono la comunicazione alla Pec dei creditori della proposta di concordato preventivo e del decreto di ammissione (con richiesta di indicazione dei relativi indirizzi Pec entro 15 giorni), della relazione del commissario almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori, dell’apertura del procedimento di revoca e, nel caso di concordato per cessione dei beni, a seguito dell’omologa, della relazione semestrale sull’andamento della liquidazione. Anche queste norme entrano in vigore dalla data della conversione del Dl per i nuovi concordati e per quelli già pendenti in cui non sia stato ancora inviato l’avviso ai creditori e dal 31 ottobre 2 13 per glialtri.
Dal 2014
Con effetto dal 1 gennaio 2014 nei procedimenti per dichiarazione di fallimento viene modificata la disciplina dell’instaurazione del contraddittorio. Per contenere i tempi del procedimento, evitandole attuali abnormi dilatazioni per difficoltà di notifica a imprese che hanno abbandonato la sede, sarà la cancelleria a notificare il ricorso all’impresa debitrice con modalità telematica all’indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese (il decreto estende l’obbligo della relativa comunicazione, già vigente per le società, alle imprese individuali) ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di Pec di imprese e professionisti. Quando questo non sarà possibile la notifica del ricorso sarà effettuata a cura del creditore e a mezzo dell’ufficiale giudiziario presso la sede dell’impresa. In caso d’irreperibilità dell’impresa a tale indirizzo la notifica si perfezionerà con il deposito dell’atto presso la casa comunale, senza necessità di notifica presso il legale rappresentante. La disciplina normale delle notificazioni troverà quindi applicazione solo per i soci illimitatamente responsabili.

Scarica il testo della legge in G.U. :  DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179.

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