venerdì, 19 aprile 2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 agosto 2017 n. 19930 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Aldo Ceniccola. – Insinuazione tardiva al passivo – Mancanza o tardività della costituzione del creditore – Estinzione del procedimento – Ammissibile riproposizione dell’istanza

 

 

L’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell’ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell’istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall’art. 310, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in via di principio, l’estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio.

Invero non può essere estesa in via analogica all’insinuazione tardiva la decadenza dall’azione (in conseguenza dell’ “abbandono” della domanda ai sensi dell’art. 98, terzo comma, legge fall.), la quale si verifica solo per l’opposizione a stato passivo in considerazione della sua natura – estranea all’insinuazione tardiva – di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori

 

Ne consegue che, in mancanza di una specifica deroga normativa, non vi è ragione per negare al procedimento previsto per le dichiarazioni tardive di crediti l’applicabilità della regola dettata dall’art. 310, primo comma, cod. proc. civ. e dunque del principio secondo il quale l’estinzione del processo non comporta l’estinzione dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio e quindi non preclude al creditore istante la possibilità di farli valere in un nuovo giudizio.

scarica provvedimento:  cassazione 19930 2017

 

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