Inps
(Direzione centrale delle entrate contributive)
Messaggio 10 dicembre 2001, n. 193

PREVIDENZA E ASSISTENZA - Fondo di solidarietà - Personale dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa. Ulteriori chiarimenti.

Le imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa rientrano nel novero dei soggetti tenuti a contribuire al finanziamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa" istituito con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351.


Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimento circa l'individuazione delle imprese tenute al finanziamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", istituito con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351 (cfr. circolare n. 124 del 14 giugno 2001 e circolare n. 170 del 7 settembre 2001 ).


In particolare è sorto il dubbio se debbano contribuire a finanziare il suddetto Fondo le imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. Il dubbio nasce dalla circostanza che tali imprese non svolgono attività assicurativa, ma si limitano a porre in essere le operazioni necessarie alla liquidazione del patrimonio.


A questo riguardo è opportuno precisare che il provvedimento di messa in liquidazione non determina l'estinzione, ma solo la trasformazione dell'impresa; infatti con la messa in liquidazione si modifica l'organizzazione della società subentrando un nuovo organo - il commissario liquidatore - agli organi preesistenti. Dopo la messa in liquidazione l'impresa - per il tramite del nuovo organo - mantiene la sua identità di impresa assicurativa, anche se attraversa una fase particolare della sua vita precedente e strumentale la sua estinzione.


Premesso quanto sopra si deve rilevare che il Decreto istitutivo del Fondo individua all'articolo 10 come destinatari dell'obbligo di finanziamento le imprese assicurative senza ulteriori specificazioni. Da ciò segue che le imprese assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa, poiché costituiscono lo stesso soggetto giuridico esistente anteriormente alla messa in liquidazione, rimangono tenute agli stessi obblighi di contribuzione al fondo che su esse graverebbero se non fosse intervenuto il provvedimento di messa in liquidazione.


Si fa inoltre presente che, ai fini dell'inquadramento previdenziale, dette imprese conservano la classificazione loro attribuita prima della messa in liquidazione (cfr. il "manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende" al capitolo IV par. 5 - pagg. 50 e seg.-, allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988 ).


Va infine osservato che nei confronti di tali imprese, ai fini dell'attribuzione del CA "2L" - istituito e disciplinato con la circolare 124 del 14 giugno 2001 al punto 3.1 - il commissario liquidatore avrà cura di trasmettere una dichiarazione di responsabilità attestante l'esercizio dell'attività assicurativa fino alla messa in liquidazione.


IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA

 












 

 

 


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