INPS, Circolare 7 settembre 2001, n. 171

Legge 23.7.1991, n. 223, art. 3, co. 3 e art. 5, co. 5. Contributo di ingresso alla mobilità e precisazioni in merito alle possibili fattispecie di esonero

L'esonero dal versamento del contributo d'ingresso alla mobilità previsto dall'art. 5, co. 4, della legge n. 223/1991 non spetta in caso di avvio della procedura di mobilità nella fase anteriore all'omologazione del concordato preventivo. Non costituisce inoltre offerta di lavoro ai fini della operatività della fattispecie di esonero prevista dall'art. 5, co. 5, della legge n. 223/1991 il semplice passaggio dei lavoratori a seguito di "operazione societaria", richiedendosi a tal fine che non ci sia alcuna forma di collegamento tra il complesso aziendale al quale passa il lavoratore e quello di provenienza.

Si riportano chiarimenti in relazione alle possibili fattispecie di esonero dal versamento del contributo previsto dall'art. 5, co. 5, della legge n. 223/1991.
In base a questa norma, i datori di lavoro che rientrano nella disciplina degli interventi straordinari CIG (con esclusione di quelli edili) sono tenuti a versare in trenta rate mensili alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9.3.1989, n. 88, per ciascun lavoratore posto in mobilità, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale (art. 5, co.4, legge n. 223/1991).
Il D.L. 10.3.1993, n. 57 (gli effetti del quale sono stati salvaguardati dalla legge 19.7.1993, n. 236) ha inoltre stabilito all'art. 8, co. 1 che nei casi di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, a far data dal 13.2.1993 il contributo a carico dell'impresa per ogni lavoratore collocato in mobilita' è rapportato a nove mensilita', invece che alle sei previste dall'art. 5, co. 4, della legge n. 223/1991, qualora la procedura di declaratoria di esubero sia conclusa senza accordo sindacale. Nulla ha invece modificato per le procedure di mobilita' di cui all'art. 4, co. 1 della stessa legge.

Il contributo d'ingresso alla mobilità riveste carattere di generalità, e può venir meno, come noto, solo alla presenza di apposite previsioni normative.
In particolare sono espressamente previste due possibili fattispecie di esonero dal contributo in esame (cfr. circolare n. 238 del 1 agosto 1994, n. 81 del 24 marzo 1995, n. 101 del 11 aprile 1995):


a) Esonero totale per gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino l'eccedenza di personale ai sensi dell'art. 4, in altre parole dell'art. 24 della legge n. 223/1991.

Dispone l'art. 3, co. 3, della legge n. 223/1991 che quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 24, i lavoratori eccedenti e che in tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, co. 4, non é dovuto.
A proposito di tale esclusione è stato precisato nel manuale "L'istituto della mobilità" (par. 9.5, pag. 41, cfr. circ. n. 141/1996) che possono essere esonerati solo gli organi delle procedure concorsuali, che attivano le procedure di mobilita', qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata, e che in nessun caso è possibile consentire l'esonero qualora sia l'imprenditore ad attivare tali procedure.
In merito a questa fattispecie di esonero si è sviluppato un contenzioso, basato sull'interpretazione secondo la quale l'esonero spetterebbe anche in caso di avvio della procedura di mobilità nella fase anteriore all'omologazione del concordato preventivo, oltre che in quella successiva alla sentenza di omologazione. Ciò in quanto la modifica apportata al co. 1 dell'art. 3 della legge n. 223/1991 dall'art. 7, co. 8, del D.L. n. 148 del 29.5.1993, convertito in legge 19.7.1993, n. 236 (secondo la quale la domanda di ammissione alla CIG può essere presentata in seguito alla presentazione del ricorso per il concordato preventivo, non occorrendo più attendere la nomina del liquidatore a seguito della sentenza di omologa), consentirebbe di ritenere, per analogia, possibile estendere la fattispecie di esonero anche a tale situazione.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto recentemente che il richiamo alle disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale non è pertinente alle fattispecie in cui si discute della messa in mobilità del personale eccedente, affermando l'irrilevanza della modifica predetta, in quanto limitata appunto ad estendere anche all'ipotesi della semplice ammissione al concordato preventivo l'integrazione salariale. La lettera della legge, ha osservato la Corte, è "… chiara nel riferire l'esonero dal contributo per la mobilità solo alle ipotesi in cui la procedura di mobilità venga iniziata in costanza di fallimento (curatore), di concordato preventivo con cessione dei beni (liquidatore), di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria (commissario)…." (sent. n. 5034/2001e n. 8874/2001) e, oltre al tenore letterale della legge, che individua chiaramente le figure istituzionalmente abilitate a porre in mobilità i lavoratori eccedenti con fruizione del beneficio contributivo, anche la sua "ratio" induce a tale conclusione, in quanto consiste nel voler escludere che il credito dell'Istituto a tale titolo possa sorgere nella fase della liquidazione dei beni e gravare sulla stessa.
Prosegue inoltre la Corte osservando che l'obbligazione per il titolo contributivo in questione matura all'atto della richiesta di ammissione alla procedura di mobilità, e che solo con la sentenza di omologa viene nominato il liquidatore e si trasferisce agli organi concordatari la legittimazione a disporre dei beni, con conseguente spossessamento dell'imprenditore. Pertanto, fino all'adozione di tale sentenza, deve escludersi il diritto all'esonero perché la procedura è stata avviata e conclusa dall'imprenditore insolvente. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha inoltre escluso che l'esonero possa spettare per le rate successive alla nomina del commissario giudiziale e del liquidatore.


b) Esonero parziale dal versamento delle rate residue per l'azienda che abbia procurato ai lavoratori che ha posto in mobilità offerte di lavoro a tempo indeterminato che abbiano specifiche caratteristiche.

L'art. 5, co. 5 della legge n. 223/1991 prevede tale fattispecie di esonero qualora l'azienda procuri, secondo le procedure determinate dalla Commissione Regionale per l'Impiego competente, offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, co.1, della stessa legge.
Anche tale fattispecie, come quella precedente, si caratterizza per l'avvenuta cessazione definitiva dell'attività del complesso aziendale interessato, che ha perduto la sua identità unitaria ed è in fase di dismissione. Conseguentemente, le offerte di lavoro che l'impresa deve procurare non possono che essere presso complessi aziendali diversi da quello di provenienza dei lavoratori, come evidenzia anche la previsione di apposite procedure che devono essere adottate a tal fine.
E' proprio il fatto che per l'azienda che cessa non sussistono prospettive di ripresa (per esempio attraverso una cessione del complesso aziendale), e che il datore di lavoro che effettua i licenziamenti si attiva al fine di procurare nuove offerte di lavoro, che si giustifica l'esonero.
Pertanto l'esonero di cui all'art. 5, co.5, della legge n. 223/1991 non può essere concesso in caso di "operazioni societarie" (quali, ad esempio, cessione o affitto d'azienda) le quali, secondo un profilo di continuità, determinano il passaggio dei lavoratori presso complessi aziendali che abbiano qualche forma di collegamento con quello in dismissione, in quanto in questa ipotesi non si può parlare di procacciamento di offerta di lavoro nel senso sopraindicato. Queste operazioni, infatti, integrano altrettante modalità di salvaguardia dei rapporti di lavoro. Costituisce conferma di tale impostazione la previsione, tra le condizioni previste per la concessione delle agevolazioni connesse al reimpiego dei lavoratori, di quella che il datore di lavoro subentrante è tenuto a garantire la continuità aziendale per almeno ulteriori 12 mesi oltre la data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità (cfr. circolare n. 122 del 1999).

 


 












 

 

 


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