L'affitto
d'azienda nella prassi fallimentare
1 - Mancata previsione in sede fallimentare della tutela
del bene "azienda"
La tematica del salvataggio aziendale di imprese in crisi
è sempre presente quando la procedura concorsuale
si apre nel corso di un'attività ancora in essere
e costituisce il primo e principale problema che deve affrontare
l'organo fallimentare, dovendo porre in essere attività
tese o al dissolvimento o alla conservazione del collegamento
funzionale dei beni e fattori produttivi che hanno concorso
ai risultati economici e finanziari.
Invero, la giurisprudenza, in mancanza di una previsione
chiara di legge, si è presto trovata d'accordo nel
sostenere che con la dichiarazione di fallimento cessa l'attività
imprenditoriale del debitore e si apre una nuova fase per
l'impresa che assume le caratteristiche di potenziale organizzazione
di beni e di persone, in cui vi è l'idoneità
funzionale all'attività e non anche la stessa. E'
stato osservato 1 che: "l'impresa non si pone più
come diretta emanazione dell'imprenditore e come attività
dallo stesso esercitata, ma come organizzazione produttiva
di persone e beni che non cessa con il fallimento e con
la sostituzione del curatore alla persona fisica cui competeva
il potere decisorio"; l'idea è che l'impresa
sopravviva al fallimento dell'imprenditore, e che il procedimento
concorsuale assurga a strumento di conservazione di questa
organizzazione potenziale nella sua unitarietà per
conseguire la finalità primaria del risanamento della
stessa, compatibilmente con la fase giudiziaria dell'insolvenza.
Mancando nella legge fallimentare una definizione generale
della azienda come entità giuridica unitaria, il
dibattito maggiore in dottrina fu in quale figura legislativa
riconosciuta far rientrare la fattispecie "azienda":
se quella del patrimonio autonomo o separato dalla figura
dell'imprenditore-fallito, quella della universalità
di fatto o di diritto, o quella del bene unitario, materiale
o immateriale. Infatti, la fattispecie azienda presupposta
alla disciplina della vendita o del trasferimento si prospetta
in modo diverso sotto il profilo metodologico e sotto il
profilo sostanziale, a seconda della natura giuridica che
si attribuisce all'azienda, in quanto l'inserimento in una
o in altra categoria giuridica consente l'integrazione della
disciplina specifica con la normativa dettata per quella
categoria.
Così, quando si parla di vendita dell'azienda ci
si riferisce in modo separato alla vendita di cose mobili
o immobili, oppure, di vendita in massa delle attività
mobiliari, che è il massimo di considerazione unitaria
che, in sede di liquidazione, viene data ai beni del fallito.
L'unica norma da cui l'azienda è indirettamente considerata
unitariamente è quella contenuta nell'art.90 legge
fall., che, però, per essere considerata norma generale
idonea a colmare la lacuna in materia di liquidazione, deve
essere interpretata non solo in chiave liquidatoria, ma,
sembra debba presupporre che alla vendita di azienda si
possa pervenire solo attraverso l'esercizio provvisorio
dell'impresa.
Questa tesi, criticata da molti, non convince lì
dove pretende che, per conservare l'unitarietà dell'organizzazione
imprenditoriale, debba essere ripresa l'attività
dell'impresa dissestata, perchè, non tiene conto
che l'azienda è configurabile indipendentemente dal
fatto che la gestione di questa sia o non sia ancora attuale
o sia temporeaneamente sospesa, per cui nel momento in cui
il complesso aziendale viene in considerazione quale oggetto
di negozio giuridico occorre solo l'idoneità funzionale
dell'azienda e non anche il suo svolgimento concreto.
L'esercizio provvisorio del curatore, inoltre, costituisce
un fenomeno eccezionale che può essere autorizzato,
nei limiti e con le garanzie previste dall'art.90, legge
fall., nei casi in cui si ravvisi il presupposto oggettivo
del danno grave e irreparabile derivante dall'improvvisa
interruzione dell'attività.
E' consentita pertanto un'applicazione analogica solo ad
ipotesi affini, e tale non è quella ove l'esercizio
provvisorio verrebbe ad assumere la funzione di mezzo normale
di liquidazione dell'attivo, in contrasto con la funzione
conservativa, anche se momentanea, che invece prevede il
primo comma del citato articolo.
In realtà la ricerca di una risposta esauriente a
questi quesiti non è stata oggetto di grandi interventi
della giurisprudenza, forse perchè la mancanza di
una considerazione normativa unitaria dell'azienda nel fallimento,
non è a ben vedere, di ostacolo alla trasferibiltà
della stessa, in quanto non è necessario nel fallimento
andare alla ricerca di una norma che configuri unitariamente
l'azienda per ammetterne la possibilità di vendita.
Mentre infatti, nella esecuzione individuale le norme sulla
competenza, per materia e per territorio, richiedono una
considerazione normativa unitaria dell'azienda per poter
concentrare il processo esecutivo che investe cumulativamente
beni mobili, immobili e crediti nella direzione di un unico
giudice, nella esecuzione collettiva, che colpisce tutti
i beni, anche non aziendali, del fallito e si svolge sotto
la direzione di un unico giudice delegato, non vi è
bisogno, per ammettere la vendita di azienda, di andare
alla ricerca di una norma che la preveda.
Si tratta piuttosto di accertare, una volta stabilito che
l'azienda sopravvive al fallimento, se vi siano ostacoli
normativi alla realizzazione unitaria dell'azienda e se
le forme processuali previste dalla legge fallimentare siano
idonee ad attuare anche la vendita globale dell'azienda.
2 - Utilizzo, nella prassi fallimentare, dell'istituto dell'affitto
d'azienda: finalità, vantaggi, obiezioni
Alla
mancata previsione nella legge fallimentare dell'ipotesi
di conservazione aziendale, al di là dell'esercizio
provvisorio ex art.90, si è in parte sopperito nella
prassi dei tribunali con lo stumento dell'affitto d'azienda,
soprattutto nei casi in cui, pur non presentandosi il presupposto
oggettivo di danno grave e irreparabile, si ravvisi l'utilità,
immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento, della
conservazione dell'unità aziendale o della sua continuazione.
Poichè la finalità principale del fallimento
e del concordato preventivo con cessione dei beni è
la liquidazione del patrimonio del debitore assoggettato
a procedura, è evidente che l'affitto d'azienda ha
carattere strumentale a questo scopo primario.
Alcuni sostengono la non ammissibilità dell'istituto
basandosi sulla circostanza che l'affitto non è un
modo di "realizzazione dell'attivo" inteso come
sinonimo di liquidazione, ma, anzi, rinvia nel tempo la
chiusura del fallimento e questo solitamente danneggia gli
interessi dei creditori.
Si tratta di vedere se l'urgenza della chiusura del fallimento
è voluta dalla legge nell'interesse dei creditori,
ovvero, se rappresenta un'esigenza perseguita in se stessa,
anche a scapito del loro interesse, perchè allora
non avrebbe dovuto ritenersi ammissibile nemmeno l'esercizio
provvisorio ex art.90, legge fall., che pure allontana la
chiusura del fallimento di fronte agli interessi dei creditori
di proseguire l'attività (ed un rinvio non breve
se è previsto l'obbligo della convocazione del comitato
almeno ogni due mesi, art.90, terzo comma, e non è
previsto un massimo di durata).
Non va sottovalutata la circostanza che tale rinvio è
consentito non solo per evitare un danno grave e irreparabile,
ma anche per ragioni di mera opportunità nell'interesse
dei creditori.
Si dovrà quindi dimostrare come mai l'urgenza della
chiusura del fallimento, di fronte al contrario interesse
dei creditori, sia accantonata nella fattispecie dell'esercizio
provvisorio, e non possa esserlo, invece, in quella dell'affitto
d'azienda: tanto piu' che le conseguenze del primo possono
rivelarsi piu' gravi di quelle del secondo. Va aggiunto,
poi, che l'affitto d'azienda non comporta necessariamente
una paralisi della liquidazione, per tutta la sua durata.
Esso non impedisce, infatti, la vendita globale dell'azienda,
ed anzi, la funzionalità di questa, conservata o
ricuperata tramite la gestione dell'affittuario, può
addirittura favorire la possibilità di tale vendita.
Si tratta, in primo luogo, di evitare la dispersione delle
attività aziendali, l'esodo dei lavoratori e delle
loro professionalità preziose, la perdita dell'avviamento
e quindi del valore dell'azienda come going concern, ed
è su questo valore poi che si stabilisce il prezzo
di vendita. Secondo questa idea, quindi, l'affitto non comporta
una paralisi della liquidazione, ma, semmai, incide sul
tipo di liquidazione, rimanendo temporaneamente precluse
le forme che si risolvono nella disintegrazione del complesso
aziendale. Può allora concludersi che, quanti hanno
avversato l'uso di questo istituto sottolineando l'esigenza
di una pronta liquidazione fallimentare hanno trascurato
o sottovalutato due circostanze fondamentali: da un lato,
che detta esigenza è tutelata solo nei limiti in
cui risponda all'interesse dei creditori e non anche quando
vi contrasti; dall'altro che vi sono ipotesi in cui il contratto
in esame non comporta affatto un rinvio della liquidazione.
Fondamento va negato anche alla tesi secondo cui l'affitto
dell'azienda del debitore in sede fallimentare "presuppone
ed implica ... l'esercizio provvisorio dell'impresa",
soggiacendo alla disciplina dell'art.90, legge fall.
E' vero che l'affitto non si riduce ad una locazione dei
vari elementi aziendali e che si attua una vera e propria
continuazione dell'attività commerciale dell'impresa
del fallito, ma c'è una differenza fondamentale:
l'affitto dell'azienda consente un esercizio imprenditoriale
non più imputabile al fallito bensì all'affittuario,
per cui a differenza dell'esercizio provvisorio in cui vi
è una sostituzione coattiva dell'imprenditore, qui
c'è una gestione diretta da parte del titolare.
Il primo fa sorgere delle obbligazioni soggette al regime
dei "debiti di massa" (art.111, primo comma, legge
fall.), mentre le obbligazioni inerenti al secondo sono
normali obbligazioni dell'imprenditore- affittuario.
Il rischio d'impresa incombe nel primo caso, sul fallito,
ripercuotendosi sui creditori concorsuali; nel secondo,
sull'affittuario.
E' stato osservato che l'affitto comporta dei rischi per
la procedura: ... è da porsi in dubbio che
esso costituisca un vantaggio anche per i creditori del
fallito: è infatti ben noto che l'affitto, laddove
non collegato con il successivo rilievo, non fa altro che
procastinare la realizzazione del bene ritardando il soddisfacimento
dei creditori. 2 , e una cattiva gestione da parte
dell'affittuario può provocare proprio le conseguenze
che si intendevano evitare: il depauperamento delle risorse
aziendali, il possibile utilizzo sconsiderato delle risorse
esistenti, l'omissione di doverose manutenzioni, ecc. Contro
tali rischi la procedura deve garantirsi con la previsione
di idonee clausole contrattuali e con la stipulazione di
garanzie accessorie.
Queste possono essere a titolo di esempio:
-la previsione di una data di scadenza senza possibilità
per l'affittuario di invocare alcun titolo alla prosecuzione;
-la previsione di una penale in caso di ritardata consegna
dell'azienda alla scadenza del contratto garantita da fideiussione
a prima richiesta;
-la previsione di risoluzione del contratto per inadempimento
anche di una sola rata d'affitto;
-l'impegno da parte dell'affittuario a non subaffittare
l'azienda ed a non assumere obbligazioni aventi efficacia
nel periodo successivo alla restituzione dell'azienda al
fallimento;
-l'obbligo di parte affittuaria di partecipare alla futura
gara per l'acquisto dell'azienda da svolgersi nel periodo
di durata del contratto, con l'impegno di offrire un prezzo
almeno non inferiore ad un valore indicato; anche questo
impegno va garantito da penale per la quale viene prestata
fideiussione.
3- Diritto di prelazione dell'affittuario: interpretazione
dell'art.3 della legge n. 223 del 1991
La
norma, introducendo la novità della prelazione per
l'affittuario, conferma l'utilizzo dello strumento dell'affitto
d'azienda eseguito dal curatore compatibile con le finalità
liquidatorie delle procedure concorsuali: istituto peraltro
che era già in uso nella prassi dei nostri tribunali
con il sostegno di dottrina 3 e giurisprudenza 4 .
Titolare del diritto di prelazione è l'imprenditore
che ha assunto la gestione, anche parziale, di aziende assoggettate
a procedure concorsuali. Conditio sine qua non della prelazione
è, dunque, l'esistenza di un contratto di affitto
di azienda.
Val la pena di sgombrare il campo da un "falso"
problema: se sussista, cioè, il diritto di prelazione
nel caso in cui l'affitto sia stato posto in essere antecedentemente
all'apertura della procedura concorsuale dal soggetto poi
ammessovi.
Il tribunale di Siena 5 , nella sentenza del 7 ottobre 1991,
ha esaminato la questione risolvendola in senso negativo
sul rilievo che in tal modo si determinerebbe una situazione
nella quale l'individuazione dell'acquirente sarebbe
del tutto sottratta alle valutazioni degli organi procedurali
e che l'imprenditore potrebbe designare il suo successore.
In questo caso l'applicabilità della prelazione avrebbe
potuto essere negata anche sul rilievo che la legge n. 223
del 1991 entrata in vigore l'11 agosto del 1991, non contenendo
alcuna disposizione transitoria circa gli affitti stipulati
antecedentemente, non può trovare applicazione in
questi casi.
Ma, a parte tali considerazioni, riferibili anche alle ipotesi
di contratti di affitto stipulati dagli organi procedurali
anteriormente all'entrata in vigore della legge, deve ritenersi,
in sintonia con quanto affermato dai giudici di Siena, che
la prelazione possa sorgere solo se l'affitto sia stato
stipulato dagli organi preposti alle diverse procedure 6
.
Riguardo alle modalità ed ai tempi fissati per l'operatività
del diritto di prelazione esso può essere esercitato
solo dopo che siano state esaurite le procedure "previste
dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del
prezzo di vendita dell'azienda".
Ad una prima lettura della norma non appare del tutto chiaro
quale sia il prezzo definitivo che deve essere comunicato
al prelazionario.
La lettera della norma si offre a due possibili interpretazioni:
1) che il prezzo sia quello determinato in sede di stima
peritale dei beni; 2) che il prezzo sia quello fissatosi
dopo l'esperimento della procedura di vendita.
Contra la prima ipotesi si può anzitutto obiettare
che nel testo normativo si parla di "definitiva"
determinazione del prezzo di vendita, mentre il valore peritale
costituisce un valore teorico da porre a base di un primo
esperimento di vendita, inoltre la mancanza della possibilità
della gara potrebbe comportare un danno per i creditori.
Di converso potrebbe sostenersi che l'utilizzare il prezzo
di stima potrebbe comportare un beneficio per il ceto creditorio
(specie nei casi in cui sia presumibile uno scarso interesse
di altri all'azienda): ciò dovrebbe però presupporre
che il prelazionario ricevuta la comunicazione possa optare
solo tra l'esercizio positivo del diritto, con conseguente
acquisto del bene, e la rinuncia al diritto (con il che
la procedura sarebbe libera di vendere ad altri, anche a
diverse condizioni, senza l'onere di una nuova comunicazione),
con l'esclusione dell'esercizio negativo del diritto (che
comporta solo che l'avente diritto non intende esercitarlo
a quelle condizioni, riservandosi di farlo ove mutino le
condizioni della vendita); e questo al fine di operare un
contemperamento al vantaggio dato al prelazionario di poter
parlare prima di tutti.
Tale impostazione non appare appagante, ed allora, si ritiene
che sia preferibile la soluzione che la comunicazione sia
effettuata una volta concluso l'esperimento di vendita:
solo allora si sarà, infatti, determinato il prezzo
definitivo.
Accedere a questa tesi comporta l'inderogabile necessità
di prevedere nelle condizioni di vendita l'indicazione ben
precisa dell'esistenza del diritto di prelazione, per la
necessaria esigenza di tutela dei terzi.
Nel caso in cui l'esperimento di vendita dovesse dare esito
negativo dovrà offrirsi al prelazionario la possibilità
di esercitare il suo diritto, senza che ciò gli precluda,
in caso di esercizio negativo, la possibilità di
farlo valere in futuro.
Una volta determinato il prezzo di vendita l'autorità
che ad essa procede deve comunicare il prezzo così
stabilito al prelazionario nel termine di dieci giorni.
Nulla si dice circa la forma della comunicazione, nel silenzio
della legge, considerati i tempi ristretti concessi al prelazionario,
sembrerebbe opportuno operare attraverso la notificazione.
I tempi entro i quali il prelazionario deve esercitare il
suo diritto, cinque giorni dal ricevimento della comunicazione,
sono ben più brevi di quelli fissati in materia di
prelazione agraria (trenta giorni), o in materia di prelazione
urbana o successoria (sessanta giorni): evidentemente il
legislatore ha così voluto tentare di adeguare la
prelazione alle naturali esigenze di celerità e di
certezza delle vendite effettuate nell'ambito delle procedure
concorsuali.
La norma, infine, è totalmente carente circa le modalità
di pagamento, che pertanto, non potranno che essere le stesse
previste per eventuali altri compratori; né vi sono
indicazioni circa le conseguenze della violazione, da parte
del venditore, dell'obbligo della comunicazione.
Non c'è, in altre parole, la previsione del c.d.
diritto di riscatto in forza del quale il diritto
di acquistare... appare assistito da una sorta di sequela
in virtù della quale esso può essere fatto
valere anche direttamente nei confronti del terzo acquirente.
7
Quindi, in mancanza di una esplicita previsione rimane solo
l'eventuale responsabilità per danni degli organi
della procedura che non hanno proceduto alla tempestiva
comunicazione. I soggetti a cui compete il dovere di informare
il prelazionario devono essere individuati nel curatore
o nel commissario.
4- Pronuncia Cass. 3 novembre 1994 e pronuncia della Cass.
25 marzo 1995
Con
sentenza 3 novembre 1994, n. 9052 i giudici di legittimità
ritennero che il diritto di prelazione previsto dall'art.3,
non possa trovare applicazione indiscriminata, ma sarebbe
riferibile solo ai casi in cui l'intervento dell'affittuario
abbia evitato l'erogazione di provvidenze di carattere sociale
a favore dei dipendenti delle imprese in crisi garantendo
la continuazione dell'attività lavorativa dei loro
dipendenti. 9
Si sottolinea, qui, chiaramente l'impostazione che vede
nel diritto di prelazione concesso all'affittuario una sorta
di "premio" per il suo intervento.
Nel medesimo senso si era già espresso il trib. di
Napoli 10 affermando chela fattispecie costitutiva
del diritto di prelazione... non è integrata dalla
sola stipula di un contratto di affitto in quanto
il beneficio accordato all'affittuario è ineludibilmente
condizionato dalla funzionalità del contratto alla
salvaguardia, an che parziale, dei livelli occupazionali,
ossia dell'esistenza di rapporti di lavoro in corso alla
data di apertura della procedura concorsuale, e che, grazie
all'affitto, non sono stati risolti".
Sempre in questo senso si è espresso, successivamente
alla richiamata decisione della Cassazione, il Trib.di Udine
11 il quale ha ritenuto che i presupposti per l'esercizio
della prelazione devono essere individuati nella circostanza
che l'impresa insolvente sia meritevole dell'intervento
previsto dagli artt.1-3 della legge n. 223 del 1991, e che
l'affitto dell'azienda serva ad evitare, in tutto o in parte,
l'erogazione di provvedimenti a carattere sociale.
In dottrina hanno aderito a tale impostazione in molti sostenendo
che: in primis la legge n°223 del 1991 ha una chiara
vocazione laboristica 12 e che nella norma si parla di assunzione
della gestione dell'azienda, con ciò esprimendo il
concetto, che va oltre il significato del termine azienda,
intesa come complesso di beni organizzato, ed arriva fino
a ricomprendere anche fenomeni attinenti aspetti gestionali
non strettamente patrimoniali; e poi sottolineando 13 la
necessità che l'imprenditore abbia assunto effettivamente
la gestione, con reimpiego della forza lavoro in una misura
e con un'entità che dovranno essere valutate nell'ambito
delle trattative sindacali.
A distanza di pochi mesi, la Corte tornò ad esprimersi
sul tema della prelazione a favore dell'affittuario, pervenendo
a conclusioni ben diverse da quelle espresse nella sentenza
del 3 novembre 1994 n. 9052,
Con la sentenza 25 marzo 1995 n°3579 la Corte parve
negare un rigido ed inscindibile collegamento tra il primo
ed il terzo comma dell'art.3 della legge n. 223/91 (dal
quale deriverebbe l'esistenza di una subordinazione del
diritto di prelazione dell'affittuario alla condizione che
la prosecuzione dell'attività abbia evitato il ricorso
alla cassa integrazione).
Al contrario, la Corte evidenziò che la finalità
"incentivante" della prelazione si collega alla
vicenda in sè dell'affitto, altrimenti poco appetibile,
dell'azienda del fallito, correlandosi così ad un
diritto dell'affittuario, che a questi spetta, in quanto
tale, senza ulteriori condizioni.
La decisione della Corte è sembrata meritevole di
condivisione in quanto rispondente non solo al dettato normativo,
ma alla ratio stessa della disposizione che intende evitare
la dispersione delle potenzialità produttive, anche
sotto il profilo occupazionale. Essa inoltre risulta maggiormente
attenta a quelle che sono attualmente le connotazioni di
molte procedure concorsuali liquidatorie nell'ambito delle
quali non può ritenersi del tutto remota, ma anzi
abbastanza frequente, l'ipotesi di affitto dell'azienda
e/o di rami di azienda.
E' evidente, infatti, che in detti casi l'affitto, mantenendo
in vita il bene azienda, incide pur sempre positivamente
sui livelli occupazionali. La prelazione consente, infatti,
all'affittuario di investire con più "tranquillità"
nell'azienda e di mantenere con più facilità
l'occupazione 14 .
Semmai è da porsi in dubbio che esso costituisca
un vantaggio anche per i creditori del fallito: è
infatti ben noto che l'affitto, laddove non collegato strumentalmente
al successivo rilievo, non fa altro che procrastrinare la
realizzazione del bene (raramente incrementandone il valore:
più spesso, anzi, depauperandolo in quanto "spremuto"
al massimo) ritardando il soddisfacimento dei creditori.
Se a ciò si aggiunge anche il diritto di prelazione,
che concorre a limitare il parterre di gara, è evidente
il perchè delle ragioni di chi ha sostenuto la non
rispondenza alle finalità liquidatorie delle procedure
concorsuali degli affitti, legittimati ormai dalla legge
n. 223 del 1991.
Si segnala a proposito l'approfondita disamina di questi
aspetti compiuta dal trib. di Monza15, il quale ha evidenziato
come dalla normativa introdotta con la legge n. 428 del
1990 e con la legge n. 223 del 1991 emerga il nesso di strumentalità
tra affitto e cessione, come dimostrato dalla speciale concessione
di un diritto di prelazione all'acquisto dell'azienda fallita
a favore delle imprese affittuarie.
Come sottolineato, pur dando compiuto atto del dissenso
emergente dalle due pronuncie della Suprema Corte, alcuni
tribunali, come quello di Bergamo nel 1997, hanno ritenuto
di aderire ancora alla tesi più restrittiva. 17
5 -Nuova pronuncia della Corte di Cassazione, 14 maggio
1998: confermato lo speciale incentivo di carattere sociale
Con
questa nuova sentenza n. 4852 del 1998 18 la Corte perviene
ad una chiarificazione sull'interpretazione da dare al diritto
di prelazione in considerazione del vivace dibattito che
si era creato in conseguenza delle precedenti pronuncie.
Ancora una volta la Corte affronta il problema della natura
e del carattere della prelazione introdotta dalla legge
n. 223 del 1991 concludendo nel senso già affermato
con la sentenza n. 9052 nel 1994: cioè per un'interpretazione
piuttosto restrittiva dell'istituto al quale non è
possibile riconoscere un carattere generale ed un'applicabilità
indifferenziata a tutte le procedure concorsuali.
Ad avviso della Corte, infatti, la prelazione de quo agitur
si inserisce nell'ambito di norme in materia tipicamente
giuslavoristica e pertanto essa deve essere interpretata
in coerenza con i principi ispiratori e regolatori della
legge n. 223 del 1991. Di conseguenza quel che rileva al
fine di determinare se, in concreto, possa essere riconosciuta
all'affittuario la prelazione è, in ultima istanza,
un elemento attinente all'impresa fallita e cioè
il fatto se essa possedesse o meno i requisiti per essere
potenzialmente destinataria dell'intervento straordinario
di integrazione salariale.
Il requisito principe previsto dall'art.1 della legge n.
223 del 1991 è di carattere dimensionale: il numero
medio di dipendenti, non inferiore a quindici, occupato
nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta
di intervento della cassa integrazione.
Laddove tali requisiti non esistano, la Corte non ritiene
possibile riconoscere all'affittuario alcun diritto di prelazione.
Con questa sentenza la Corte conferma la precedente pronuncia
n. 9052 del 1994 e chiarisce che con la successiva sentenza
n. 3579 del 1995 non intendeva esprimere principi difformi
rispetto a questa nuova interpretazione più restrittiva.
La Corte ritiene di non aver mai inteso con la sentenza
n. 3579 del 1995 affermare che la prelazione fosse applicabile
all'affittuaro di qualunque azienda fallita, indipendentemente
dal possesso dei requisiti per usufruire dell'intervento
straordinario di integrazione salariale.
Sembra allora che la Corte voglia con tale nuova pronuncia
dare rilievo solo al numero di lavoratori impiegati nell'azienda
fallita nel semestre precedente l'apertura della procedura
concorsuale, non tenendo in alcuna considerazione il numero
dei dipendenti impiegati dall'affittuario: col che qualora
l'affittuario abbia assunto tutti i dipendenti dell'azienda
fallita, se questa non possedeva i requisiti soggettivi
richiesti dall'art.3 della legge n. 223 del 1991, non può
sorgere alcun diritto di prelazione a favore di costui.
19
Di contro seguendo l'impostazione emersa in alcune pronunce
di merito, ad esempio il trib.di Udine 20 , sussisterebbe
la prelazione nel caso in cui l'affittuario abbia provveduto
ad assumere anche solo una parte dei precedenti dipendenti
dell'azienda fallita.
fonte:
Il commercialista veneto, n.131, sett. ott. 1999, articolo
di M. Candiotto