Assicurazioni, procedura unica in caso di insolvenza
(Direttiva Ue 344/2000)



Una garanzia europea per tutelare i consumatori nel caso di messa in liquidazione di un'impresa di assicurazioni. Dopo quindici anni di trattative tra gli Stati membri, il 15 febbraio 2001 il Parlamento europeo ha approvato senza alcun emendamento la posizione comune raggiunta dal Consiglio dei ministri della Ue (Mercato interno) su una direttiva proposta dalla Commissione nel 1986, con l'obiettivo di colmare le lacune della legislazione europea in materia di assicurazioni. Il voto degli eurodeputati rende inutile il passaggio in seconda lettura della normativa, che dovrà essere recepita obbligatoriamente entro due anni dalle legislazioni nazionali. Il punto centrale della direttiva è la decisione che, in caso di insolvenza di una impresa di assicurazioni che abbia delle succursali negli Stati membri, la sua liquidazione sarà regolata da una procedura unica sia in materia di insolvenza che di fallimento, quella cioè prevista dallo Stato membro dov'è situata la "casa madre" della società. Dunque, l'armonizzazione non riguarda le legislazioni nazionali, quanto le procedure d'applicazione; che ovviamente possono cambiare da paese a paese. Attualmente, nel caso in cui un'impresa assicurativa con più sedi nella Ue debba essere liquidata e i suoi attivi debbano essere ripartiti tra i creditori, le singole autorità nazionali possono aprire ognuna una diversa procedura, col rischio di generare conflitti di competenza e differenze di trattamento dei clienti. È chiaro quindi che l'apertura di un'unica procedura d'insolvenza riduce i costi e accelera i tempi. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il testo su cui si sono accordati i ministri contiene alcune differenze. La procedura di liquidazione definita nella posizione comune comprende qualunque procedura collettiva "che comporti il realizzo e la distribuzione degli attivi di un'impresa di assicurazione e che implichi l'intervento di un'autorità amministrativa o giudiziaria. La posizione comune non si limita pertanto alla liquidazione "coatta", come la proposta iniziale". La definizione più ampia di liquidazione garantisce che la direttiva sia applicabile a tutte le forme di liquidazione di un'impresa di assicurazione comunitaria "e che pertanto queste ultime si svolgano in modo organizzato e conformemente alle regole convenute a livello europeo". in questo modo i creditori beneficeranno di garanzie legali in materia di informazione, di pubblicità e di non discriminazione. I "provvedimenti di risanamento" indicati dal Consiglio devono soddisfare i criteri seguenti: in primo luogo devono essere destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; inoltre devono incidere sui "diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa" (cioè i terzi). La prima condizione è necessaria per "distinguere i provvedimenti di risanamento dalle procedure miranti a realizzare e ripartire gli attivi dell'impresa di assicurazione ("procedure di liquidazione")"; la seconda permette di escludere dal campo della direttiva altre misure possibili, che non richiedono tuttavia protezioni particolari "in quanto riguardano esclusivamente l'impresa di assicurazione e non incidono sui diritti di terzi." "Grazie a questa direttiva - spiega il commissario europeo al mercato unico, Frits Bolkestein - in caso di insolvenza di un'impresa d'assicurazione d'ora in poi esisterà una procedura chiara, che si applicherà nello stesso modo a tutti i creditori. Essa contribuirà a dare ai consumatori la certezza di una protezione adeguata da parte della Ue". (27 febbraio 2001)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (2000/C 344/02)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2 e l’articolo 55 [1],

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,considerando quanto segue:

(1) La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, integrata dalla direttiva 92/49/CEE, e la prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio, integrata dalla direttiva 92/96/CEE, prevedono che l’autorità di controllo dello Stato membro d’origine rilasci un’unica autorizzazione alle imprese di assicurazione. Tale unica autorizzazione consente all’impresa di assicurazione di svolgere le proprie attività nella Comunità in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi senza ulteriori autorizzazioni dello Stato membro ospitante e sotto la sola vigilanza prudenziale delle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine.

(2] Le direttive in materia di assicurazione che prevedono un’unica autorizzazione di portata comunitaria per le imprese di assicurazione non contengono disposizioni di coordinamento in caso di procedure di liquidazione. Le imprese di assicurazione e altre istituzioni finanziarie sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza. È nell’interesse del corretto funzionamento del mercato interno e della tutela dei creditori prevedere a livello comunitario disposizioni coordinate per le procedure di liquidazione di imprese di assicurazione.

(3) Occorrerebbe prevedere disposizioni coordinate anche per garantire che i provvedimenti di risanamento, adottati dall’autorità competente di uno Stato membro per salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione e per evitare per quanto possibile la liquidazione, siano pienamente efficaci in tutta la Comunità. I provvedimenti di risanamento contemplati dalla presente direttiva sono quelli che riguardano diritti preesistenti di parti diverse dall’impresa di assicurazione stessa. I provvedimenti di cui all’articolo 20 della direttiva 73/239/CEE e all’articolo 24 della direttiva 79/267/CEE [2]dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva purché conformi alle condizioni contenute nella definizione di provvedimenti di risanamento.

(4) La presente direttiva ha portata comunitaria riguardo alle imprese di assicurazione definite nelle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE che hanno la sede legale nella Comunità, alle succursali nella Comunità di imprese di assicurazione aventi la sede legale in paesi terzi e ai creditori residenti nella Comunità. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione nei confronti di paesi terzi.

(5) È opportuno che la presente direttiva riguardi le procedure di liquidazione indipendentemente dal fatto che siano fondate o meno sull’insolvenza e siano volontarie o coatte. Essa dovrebbe applicarsi alle procedure concorsuali, quali definite dalla legge dello Stato membro d’origine a norma dell’articolo 9, che comportano la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e la distribuzione dei proventi. Le procedure di liquidazione le quali, anche se non fondate sull’insolvenza, implicano per il pagamento di crediti di assicurazione un ordine di priorità a norma dell’articolo 10 dovrebbero essere parimenti incluse nell’ambito di applicazione della presente direttiva. I crediti di lavoratori dipendenti di un’impresa di assicurazione risultanti da contratti o da rapporti di lavoro potrebbero essere oggetto di surrogazione ad un regime nazionale di garanzia salaria- le. Tali crediti surrogati dovrebbero godere del trattamento determinato dalla legge dello Stato membro d’origine (lex concursus) secondo i principi stabiliti dalla presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva dovreb- bero applicarsi, se del caso, ai vari casi di procedure di liquidazione.

(6) L’adozione di provvedimenti di risanamento non preclude l’apertura di procedure di liquidazione. Le procedure di liquidazione possono essere aperte in assenza o a seguito dell’adozione di provvedimenti di risanamento e possono essere concluse con un concordato o altro provvedimento analogo, tra cui un provvedimento di risanamento.

(7) La definizione di succursale, secondo i principi esistenti in materia di insolvenza, dovrebbero tener conto dell’unicità della personalità giuridica dell’impresa di assicurazione. La legge dello Stato membro d’origine dovrebbe determinare le modalità di trattamento, in sede di liquidazione di un’impresa di assicurazione, degli attivi e dei passivi detenuti da persone indipendenti che hanno autorità permanente ad agire in qualità di agente di un’impresa di assicurazione.

(8) È opportuno che la presente direttiva operi una distinzione fra le autorità competenti ai fini dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione e le autorità di vigilanza delle imprese di assicurazione. Le autorità competenti possono essere autorità amministrative o autorità giudiziarie a seconda della legge dello Stato membro. La presente direttiva non intende armonizzare la legislazione nazionale relativa alla ripartizione delle competenze fra tali autorità.

(9) La presente direttiva non è destinata ad armonizzare la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione, ma ha lo scopo di garantire il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e della legislazione in materia di liquidazione degli Stati membri relativamente alle imprese di assicurazione nonché la necessaria cooperazione. Tale reciproco riconoscimento è attuato nella presente direttiva grazie ai principi di unità, universalità, coordinamento, pubblicità, pari trattamento e tutela dei creditori di assicurazione.

(10) È opportuno che solo le autorità competenti dello Stato membro d’origine abbiano il potere di prendere decisioni in materia di procedure di liquidazione riguardanti imprese di assicurazione (principio di unità). Tali procedure producono i loro effetti in tutta la Comunità e sono riconosciute da tutti gli Stati membri. Ogni attivo e passivo dell’impresa di assicurazione dovrebbe di norma essere preso in considerazione nelle procedure di liquidazione (principio di universalità).

(11) È opportuno che la legge dello Stato membro d’origine disciplini la decisione di liquidazione riguardante un’impresa di assicurazione, le procedure di liquidazione stesse e i relativi effetti, sia sostanziali sia procedurali, sulle persone e sui rapporti giuridici interessati, ove non altrimenti previsto dalla presente direttiva. Pertanto, tutte le condizioni per l’apertura, l’espletamento e la chiusura delle procedure di liquidazione dovrebbero di regola essere disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine. Per facilitare la propria applicazione, la presente direttiva dovrebbe contenere un elenco non esaustivo delle materie soggette in particolare al principio generale della legge dello Stato membro d’origine.

(12) È opportuno che le autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e quelle di tutti gli altri Stati membri siano informate d’urgenza dell’apertura di una procedura di liquidazione (principio di coordinamento).

(13) È fondamentale tutelare, nell’ambito di una procedura di liquidazione, gli assicurati, i contraenti di una polizza, i beneficiari e ogni parte lesa che godano del diritto di azione diretta contro l’impresa di assicurazione su un credito risultante da operazioni di assicurazione. È opportuno che tale tutela non si estenda ai crediti relativi non a obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione o da operazioni di assicurazione, ma derivanti dalla responsabilità civile di un agente in negoziazioni per le quali, ai sensi della legge applicabile al contratto o all’operazione di assicurazione, l’agente stesso non è responsabile sulla base di tale contratto o operazione di assicurazione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire un trattamento speciale ai creditori di assicurazione secondo uno dei due metodi opzionali previsti nella presente direttiva. Gli Stati membri possono scegliere se concedere ai crediti di assicurazione il privilegio assoluto su ogni altro credito da valere sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche, o un particolare privilegio sul quale possono prevalere soltanto i crediti lavorativi, previdenziali, fiscali e i diritti reali da valere sull’intero attivo dell’impresa di assicurazione. Nessuno dei due metodi previsti nella presente direttiva vieta ad uno Stato membro di stabilire una gerarchia fra varie categorie di crediti di assicurazione.

(14) La presente direttiva dovrebbe garantire un appropriato equilibrio fra la protezione dei creditori di assicurazione e altri creditori privilegiati tutelati dalla legge degli Stati membri e non dovrebbe armonizzare i vari sistemi esistenti negli Stati membri per quanto riguarda i creditori privilegiati. (15) I due metodi opzionali per il trattamento dei crediti di assicurazione sono considerati sostanzialmente equivalenti. Il primo metodo garantisce la destinazione dell’attivo che rappresenta le riserve tecniche ai crediti di assicurazione e il secondo metodo garantisce agli stessi crediti una posizione nella gerarchia dei creditori da valere non soltanto sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche, ma su tutti gli attivi dell’impresa di assicurazione.

(16) Gli Stati membri che, per tutelare i creditori di assicurazione, scelgono il metodo per cui i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto sull’attivo che rappresenta le riserve tecniche, devono esigere che le loro imprese di assicurazione redigano e tengano aggiornato un registro speciale di detti attivi. Tale registro è un utile strumento per identificare l’attivo destinato a detti crediti.

(17) Per migliorare l’equivalenza fra i due metodi di trattamento dei crediti di assicurazione, la presente direttiva dovrebbe imporre agli Stati membri che applicano il metodo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) di esigere che ogni impresa di assicurazione copra, in qualsiasi momento e a prescindere da un’eventuale liquidazione, i crediti che secondo tale metodo possono prevalere su quelli di assicurazione e che sono registrati nella contabilità dell’impresa di assicurazione, con attivi che, per le vigenti direttive assicurative, possono rappresentare riserve tecniche.

(18) È opportuno che lo Stato membro d’origine abbia la facoltà di prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione ad un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro d’origine, i crediti di detto regime non beneficino del trattamento dei crediti di assicurazione di cui alla presente direttiva.

(19) L’apertura di una procedura di liquidazione dovrebbe implicare la revoca dell’autorizzazione a svolgere attività concessa all’impresa di assicurazione, quando non sia già stata revocata.

(20) La decisione di aprire una procedura di liquidazione, che in virtù del principio di universalità può produrre effetti in tutta la Comunità, dovrebbe formare oggetto di una idonea pubblicità nell’ambito della Comunità. Per tutelare gli interessati, la decisione dovrebbe essere pubblicata secondo le procedure dello Stato membro d’origine, nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in ogni altro modo deciso dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei rispettivi territori.

Oltre alla pubblicazione della decisione, i creditori noti residenti nella Comunità devono essere informati individualmente della decisione e tale informazione deve contenere almeno gli elementi specificati nella presente direttiva. I liquidatori devono altresì informare regolarmente i creditori in merito all’andamento della procedura di liquidazione.

(21) I creditori devono avere il diritto di insinuare i crediti o di presentare osservazioni per iscritto nell’ambito della procedura di liquidazione. I crediti dei creditori residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine devono beneficiare dello stesso trattamento riservato a crediti equivalenti nello Stato membro d’origine, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o residenza (principio di trattamento equivalente).

(22) È opportuno che la presente direttiva applichi ai provvedimenti di risanamento adottati dall’autorità competente di uno Stato membro principi analoghi, "mutatis mutandis", a quelli previsti per le procedure di liquidazione. La pubblicazione di tali provvedimenti di risanamento dovrebbe essere limitata al caso in cui parti diverse dall’impresa di assicurazione stessa possono presentare un ricorso nello Stato membro d’origine. Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti di azionisti, membri o dipendenti dell’impresa di assicurazione, in tali qualità, le autorità competenti dovrebbero stabilire come informare gli interessati secondo la legge applicabile.

(23) La presente direttiva prevede le regole coordinate per determinare la legge applicabile ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione di imprese di assicurazione. La presente direttiva non è destinata a stabilire le norme di diritto internazionale privato che determinano la legge applicabile ai contratti e ad altre relazioni giuridiche. In particolare, la presente direttiva non è destinata a disciplinare le norme applicabili in materia di esistenza di un contratto, diritti e obblighi delle parti e valutazione dei debiti.

(24) Il principio generale della presente direttiva, secondo il quale i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione sono soggetti alla legge dello Stato membro di origine, dovrebbe consentire alcune eccezioni a tutela delle legittime aspettative e della certezza di alcune transazioni in Stati membri diversi da quello di origine.

Tali eccezioni riguardano gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione su alcuni contratti e diritti, i diritti reali di terzi, le riserve di proprietà, la compensazione, i mercati regolamentati, gli atti pregiudizievoli, i terzi acquirenti e i procedimenti pendenti.

(25) È opportuno che l’eccezione concernente gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione su taluni contratti e diritti di cui all’articolo 19 sia limitata agli effettiivi specificati senza estendersi ad altri aspetti connessi con i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione, quali l’insinuazione, la verifica, l’ammissione e il grado dei crediti concernenti tali contratti e diritti, che dovrebbero essere soggetti alla legge dello Stato membro di origine.

(26) In deroga all’applicazione della legge dello Stato membro d’origine, gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione in un procedimento pendente relativamente a un bene o ad un diritto di cui l’impresa di assicurazione sia stata spogliata, dovrebbero essere disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente. Gli effetti di tali provvedimenti e procedure sulle procedure esecutive individuali derivanti da tali procedimenti dovrebbero essere disciplinati dalla legge dello Stato membro d’origine, secondo il principio generale della presente direttiva.

(27) Tutte le persone chiamate a ricevere o divulgare informazioni nell’ambito delle procedure di comunicazione di cui alla presente direttiva dovrebbero essere tenute al segreto d’ufficio parimenti a quanto stabilito nell’articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e nell’articolo 15 della direttiva 92/96/CEE, ad eccezione delle autorità giudiziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni legislative nazionali.

(28) Al solo fine di applicare le disposizioni della presente direttiva ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti succursali, situate nella Comunità, di un’impresa di assicurazione la cui sede legale si trova in un paese terzo, lo Stato membro d’origine dovrebbe essere definito come lo Stato membro nel quale è situata la succursale e le autorità di vigilanza e le autorità competenti dovrebbero essere definite come le autorità di detto Stato membro.

(29) In caso di succursali, situate in più di uno Stato membro, di un’impresa di assicurazione la cui sede legale si trova fuori della Comunità, ogni succursale dovrebbe essere trattata a parte ai fini dell’applicazione della presente direttiva. In tal caso le autorità competenti, le autorità di vigilanza, nonché gli amministratori straordinari e i liquidatori dovrebbero adoperarsi per coordinare le loro azioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI


Articolo 1
Ambito d’applicazione


1. La presente direttiva si applica ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti le imprese di assicurazione.

2. La presente direttiva si applica altresì, nei limiti di cui all’articolo 30, ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione di succursali, situate nel territorio della Comunità, di imprese di assicurazione la cui sede legale si trova fuori della Comunità.

Articolo 2
Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) "impresa di assicurazione": un’impresa che abbia ottenuto l’autorizzazione amministrativa a norma dell’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell’articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

b) "succursale": qualsiasi presenza permanente di un’impresa di assicurazione nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, che svolge attività assicurative;c) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti che implicano un intervento dell’autorità amministrativa o giudiziaria, destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall’impresa di assicurazione stessa, compresi, ma non solo, i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;

d) "procedure di liquidazione": le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e l’appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento dell’autorità amministrativa o giudiziaria di uno Stato membro, compreso il caso in cui la procedura concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure si basino o meno sull’insolvenza e abbiano carattere volontario o obbligatorio;

e) "Stato membro d’origine": lo Stato membro in cui un’impresa di assicurazione è stata autorizzata a norma dell’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell’articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine in cui un’impresa di assicurazione ha una succursale;

g) "autorità competenti": le autorità amministrative o giudi- ziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione;

h) "autorità di vigilanza": le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, lettera k) della direttiva 92/49/CEE e del- l’articolo 1, lettera l) della direttiva 92/96/CEE; i) "amministratore straordinario": la persona o l’organo nominato dalle autorità competenti con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;

j) "liquidatore": la persona o l’organo nominato dalle autorità competenti o, secondo i casi, dagli organi di un’impresa di assicurazione con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;

k) "credito di assicurazione": ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di assicurazione, e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/267/CEE nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione prima dell’avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO


Articolo 3
Ambito d’applicazione

Il presente titolo si applica ai provvedimenti di risanamento definiti all’articolo 2, lettera c).

Articolo 4
Adozione dei provvedimenti di risanamento — Legge applicabile

1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere l’applicazione di provvedi- menti di risanamento ad un’impresa di assicurazione, incluse le succursali in altri Stati membri. I provvedimenti di risanamento non ostano all’apertura di procedure di liquidazione da parte dello Stato membro d’origine.2. I provvedimenti di risanamento sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure applicabili nello Stato membro d’origine, salvo se gli articoli da 19 a 26 dispongano diversamente. 3. I provvedimenti di risanamento producono tutti i loro effetti in tutta la Comunità, secondo la legge dello Stato membro d’origine, senza ulteriori formalità, inclusi quelli nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legge di questi altri Stati membri non prevede siffatti provvedimenti di risanamento o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.4. I provvedimenti di risanamento producono i loro effetti in tutta la Comunità non appena hanno efficacia nello Stato membro nel quale sono stati adottati.

Articolo 5
Informazione delle autorità di vigilanza

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine della propria decisione in merito a provvedimenti di risanamento, possibilmente prima dell’adozione, o altrimenti subito dopo. Le autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di adottare provvedimenti di risanamento, nonché degli effetti concreti che da tali provvedimenti potrebbero derivare.

Articolo 6
Pubblicazione

1. Se nello Stato membro d’origine è possibile impugnare un provvedimento di risanamento, le autorità competenti dello Stato membro d’origine, l’amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro d’origine rendono pubblica la decisione su un provvedimento di risana- mento secondo le procedure di pubblicazione previste nello Stato membro d’origine e, inoltre, pubblicano nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con la massima celerità un estratto dell’atto che adotta il provvedimento di risanamento.

Le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri che sono state informate della decisione in merito ad un provvedimento di risanamento a norma dell’articolo 5 possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.2. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 specificano inoltre l’autorità competente dello Stato membro d’origine, la legge applicabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 e l’amministratore straordinario eventualmente nominato. Esse avvengono nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l’informazione.3. I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle disposizioni in materia di pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori, a meno che le autorità competenti dello Stato membro d’origine o la legge di detto Stato dispongano diversamente.4. Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti di azionisti, membri o dipendenti di un’impresa di assicurazione , in tali qualità, il presente articolo non si applica a meno che la legge applicabile a tali provvedimenti di risanamento lo preveda. Le autorità competenti stabiliscono come informare gli interessati da tali provvedimenti di risanamento secondo la legge applicabile.

Articolo 7
Informazione dei creditori noti e diritto di insinuare crediti

1. Se la legge dello Stato membro d’origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l’obbligo di notificare il provvedimento di risanamento ai creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro d’origine o l’amministratore straordinario informano altresì i creditori noti aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all’articolo 15 e all’articolo 17, paragrafo 1.2. Se la legge dello Stato membro d’origine prevede per i creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in tale Stato il diritto di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, lo stesso diritto spetta ai creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all’articolo 16 e all’articolo 17, paragrafo 2.

TITOLO III

PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE


Articolo 8
Apertura delle procedure di liquidazione —Informazione delle autorità di vigilanza

1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere dell’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri. Tale decisione può essere presa in assenza o a seguito dell’adozione di provvedimenti di risanamento.

2. La decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato membro d’origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura. 3. Le autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine sono informate con la massima celerità della decisione di aprire una procedura di liquidazione, possibilmente prima dell’apertura della procedura, o altrimenti subito dopo. Le autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di aprire una procedura di liquidazione nonché degli effetti concreti che tale procedura potrebbe avere.

Articolo 9
Legge applicabile

1. La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili nello Stato membro d’origine, salvo se gli articoli da 19 a 26 dispongano altrimenti.

2. La legge dello Stato membro d’origine determina in particolare:

a) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall’impresa di assicurazione dopo l’apertura della procedura di liquidazione;b) i poteri dell’impresa di assicurazione e del liquidatore;c) le condizioni di opponibilità della compensazione;d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l’impresa di assicurazione è parte;

e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, come previsto dall’articolo 26;f) i crediti da insinuare al passivo dell’impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di liquidazione; g) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;

j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;

k) l’onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; l) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 10
Trattamento dei crediti di assicurazione


1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l’impresa di assicurazione secondo uno dei due seguenti metodi od entrambi:a) i crediti di assicurazione, beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l’impresa di assicurazione, a valere sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche;b) i crediti di assicurazione, hanno un privilegio di grado superiore a tutti gli altri crediti verso l’impresa di assicurazione, con la sola possibile eccezione dei:i) crediti di lavoratori dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro,

ii) crediti d’imposta vantati da enti pubblici,

iii) crediti di regimi di previdenza sociale,

iv) crediti rispetto ad attivi sui quali gravano diritti reali, a valere sull’insieme degli attivi dell’impresa di assicurazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione, definite dalle rispettive normative nazionali,

prevalgano sui crediti di assicurazione.

3. Gli Stati membri che scelgono il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), impongono alle imprese di assicurazione di redigere e tenere aggiornato un registro speciale conforme alle prescrizioni di cui all’allegato [3].

Articolo 11
Surrogazione a un regime di garanzia

Lo Stato membro d’origine può prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione a un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro, i crediti di detto regime non beneficino delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12
Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività

In deroga all’articolo 18 della direttiva 73/239/CEE e all’articolo 21 della direttiva 79/267/CEE, gli Stati membri che applica- no il metodo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva esigono che ogni impresa di assicurazione copra, in qualsiasi momento e a prescindere da un’eventuale liquidazione, i crediti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), possono prevalere su quelli di assicurazione e che sono registrati nella contabilità dell’impresa di assicurazione, con attivi di cui all’articolo 21 della direttiva 92/49/CEE e all’articolo 21 della direttiva 92/96/CEE.

Articolo 13
Revoca dell’autorizzazione

1. Quando è decisa l’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, l’autorizzazione dell’impresa in questione, se non è già stata revocata, è revocata, eccetto per quanto necessario a conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all’articolo 22 della direttiva 73/239/CEE e all’articolo 26 della direttiva 79/267/CEE.2. La revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 non impedisce al liquidatore o a qualsiasi altra persona incaricata dalle autorità competenti di proseguire talune attività dell’impresa di assicurazione, quando ciò sia necessario o opportuno ai fini della liquidazione. Lo Stato membro d’origine può prevedere che tali attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle proprie autorità di vigilanza.

Articolo 14
Pubblicazione

1. L’autorità competente, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dall’autorità competente assicurano la pubblicazione della decisione di apertura della procedura di liquidazione secondo le modalità previste nello Stato membro d’origine e ne pubblica altresì un estratto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri che sono state informate della decisione di aprire una procedura di liquidazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.2. La pubblicazione della decisione di aprire una procedura di liquidazione di cui al paragrafo 1 indica inoltre l’autorità competente dello Stato membro d’origine, la legge applicabile e il liquidatore nominato. Essa avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l’informazione.

Articolo 15
Informazione dei creditori noti

1. Allorché è aperta una procedura di liquidazione, le

autorità competenti dello Stato membro d’origine, il liquidato- re o qualsiasi persona nominata a tal fine dalle autorità competenti informano per iscritto senza indugio e individualmente i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.2. L’avviso di cui al paragrafo 1 indica in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa tali termini, l’organo o l’autorità legittimata a ricevere l’insinuazione dei crediti o le osservazioni relative ai crediti e le altre misure prescritte. L’avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione, l’avviso indica inoltre gli effetti generali della procedura di liquidazione sui contratti di assicurazione, in particolare la data in cui i contratti di assicurazione o le operazioni cesseranno di produrre effetti e i diritti e gli obblighi dell’assicurato rispetto al contratto o all’operazione.

Articolo 16
Diritto di insinuazione dei crediti

1. Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti.

2. I crediti di tutti i creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine, incluse le amministrazioni suddette, beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati dai creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o la sede legale nello Stato membro d’origine. 3. Ad eccezione dei casi in cui la legge dello Stato membro d’origine dispone diversamente, il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; indica inoltre se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che garantiscono il credito. Non è necessario indicare il privilegio concesso ai crediti di assicurazione dall’articolo 10.

Articolo 17
Lingue e forma

1. L’informazione nell’avviso di cui all’articolo 15 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine. A tal fine si usa un formulario che reca, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, il titolo "Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare" o, se la legge dello Stato membro d’oriigine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, "Invito a presentare le osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare".

Tuttavia, se un creditore noto è titolare di un credito di assicurazione, l’informazione nell’avviso di cui all’articolo 15 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello di origine può insinuare il credito o presentare le osservazioni relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro diverso. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione (ovvero la presentazione delle osservazioni relative al suo credito) deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine, il titolo "Insinuazione di credito" (ovvero "Presentazione delle osservazioni relative ai crediti").

Articolo 18
Informazione regolare dei creditori

1. I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, segnatamente sull’andamento della liquidazione.2. Le autorità di vigilanza degli Stati membri possono chiedere informazioni sullo svolgimento della procedura di liquidazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

TITOLO IVDISPOSIZIONI COMUNI AI PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Articolo 19
Effetti su taluni contratti e diritti

In deroga agli articoli 4 e 9, gli effetti dell’apertura di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione sui contratti e sui diritti sotto specificati sono disciplinati dalle seguenti norme:a) i contratti e i rapporti di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto o rapporto di lavoro;b) un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio l’immobile è situato;c) i diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 20
Diritti reali dei terzi

1. Un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell’impresa di assicurazione che al momento dell’adozione di tale provvedi- mento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un’ipoteca;b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell’avente diritto;d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1. 4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera l).

Articolo 21
Riserva di proprietà

1. Un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.2. Un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione che vende un bene, verificatasi dopo la consegna di quest’ultimo, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione del provvedimento o di apertura della procedura.3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera l). Articolo 22 Compensazione 1. Un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell’impresa di assicurazione, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito dell’impresa di assicurazione.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nulliità o di inopponibilità di cu all’articolo 9, paragrafo 2, lettera l).

Articolo 23
Mercati regolamentati

1. Fatto salvo l’articolo 20, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

2. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera l), dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato in questione.

Articolo 24
Atti pregiudizievoli

Non si applica l’articolo 9, paragrafo 2, lettera l), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: a) tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, e che b) tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

Articolo 25

Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l’apertura della procedura di liquidazione, l’impresa di assicurazione disponga a titolo oneroso

a) di un bene immobile,

b) di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in un pubblico registro, o

c) di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge, ovvero che siano immessi in un sistema di depositi centrale disciplinato dalla legge di uno Stato membro, la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro o il conto o il sistema.

Articolo 26
Procedimenti pendenti

Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione in un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

Articolo 27
Amministratori straordinari e liquidatori

1. La nomina dell’amministratore straordinario o del liquidatore è formalizzata con la presentazione di una copia certificata conforme all’originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l’amministratore straordinario o il liquidatore intende agire. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

2. Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine. Possono essere designate persone incaricate di assisterli o, all’occorrenza, di rappresentarli nello svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione, secondo la legge dello Stato membro d’origine, in particola- re negli Stati membri ospitanti, in particolare per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente incontrate dai creditori dello Stato membro ospitante.3. Nell’esercizio dei propri poteri secondo la legge dello Stato membro d’origine, l’amministratore straordinario o il liquidatore deve rispettare la legge degli Stati membri nei cui territori intende agire, in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e all’informazione dei lavoratori subordinati. Tali poteri non possono includere l’impiego della forza, o il diritto di deliberare su una controversia o un contenzioso.

Articolo 28
Annotazione in un pubblico registro

1. L’amministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasiautorità o persona debitamente legittimata nello Stato membro d’origine può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri. Tuttavia, se uno Stato membro prevede l’annotazione obbligatoria, la persona o l’autorità di cui al comma precedente adotta le misure necessarie per l’annotazione.2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.

Articolo 29
Segreto d’ufficio

Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di comunicazione di cui agli articoli 5, 8, e 30 sono tenute al segreto d’ufficio, parimenti a quanto previsto all’articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e all’articolo 15 della direttiva 92/96/CEE, tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 30
Succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi

1. Ferma restando la definizione di cui all’articolo 2, lette- re e), f) e g), e ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione sulla succursale, situata in uno Stato membro, di un’impresa di assicurazione avente la sede legale fuori della Comunità, s’intendea) per "Stato membro d’origine" lo Stato membro in cui alla succursale è stata concessa l’autorizzazione a norma dell’articolo 23 della direttiva 73/239/CEE e dell’artico- lo 27 della direttiva 79/267/CEE, eb) per "autorità di vigilanza" e "autorità competenti" le corrispondenti autorità dello Stato membro in cui la succursale è stata autorizzata.2. Qualora un’impresa di assicurazione avente la sede legale fuori della Comunità abbia succursali stabilite in più di uno Stato membro, ciascuna succursale forma oggetto di un trattamento autonomo per quanto riguarda l’applicazione della presente direttiva. Le autorità competenti e le autorità di vigilanza di tali Stati membri si adoperano per coordinare le loro azioni. Anche gli eventuali amministratori straordinari o liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni.

Articolo 31
Attuazione della presente direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del ... (Due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva). Essi ne informano immediatamente la Commissione.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.2. Le disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva si applicano soltanto ai provvedimenti di risanamento o alle procedure di liquidazione aperte dopo la data di cui al paragrafo 1. I provvedimenti di risanamento adottati o le procedure di liquidazione aperte prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge applicabile al momento dell’adozione o dell’apertura.

3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 33
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 












 

 

 


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