Corte App. Bari 21.12.2001, n.1319 (Fondo di Garanzia – anticipazione del t.f.r. non corrisposto dal datore di lavoro dichiarato fallito – risoluzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di C.I.G.S. di cui alla L.n.223/1991 – accessori – decorrono dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento e non dal termine della C.I.G.S. – prestazione a carico del Fondo di Garanzia – conserva la natura retributiva – divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria – non sussiste)

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione del Lavoro - composta dai Magistrati: 1) Dott. Donato BERLOCO Presidente 2) Dott. Michele CRISTINO Consigliere Relatore 3) Dott. Pietro CURZIO Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA N.1319 nella causa di lavoro in grado di appello per "T.F.R.", iscritta nel Ruolo Generale Lavoro, sotto il numero d'ordine 1275/2001. TRA I.N.P.S. assistito e difeso dall'Avv. Punzi -APPELLANTE­- Ricatti Giuseppe assistito e difeso dagli Avv. Carpagnano e Capacchione -APPELLATO­- all'udienza collegiale del 27/11/2001 la causa veniva discussa e decisa sulle conclusioni delle parti in narrativa precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento monitorio n.519 del 9/6/97, accogliendo la relativa richiesta avanzata da Ricatti Giuseppe, il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani ingiungeva all'INPS il pagamento della somma di £ 1.437.670, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, a titolo di saldo degli accessori maturati per effetto del ritardato pagamento del T.F.R. ai sensi della L. 297/82. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'INPS assumendo per un verso che, per effetto dell'art.22, comma 36, della L. n. 724/94 , non era più possibile il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali e, per altro verso che, poiché il Ricatti, dopo il fallimento della impresa datrice di lavoro, era stato posto in CIGS, gli accessori sul T.F.R. andavano liquidati a partire dalla scadenza della cassa integrazione e non già dalla sentenza dichiarativa di fallimento; a tal fine l'INPS spiegava domanda riconvenzionale per le somme indebitamente versate al lavoratore a titolo di interessi legali. Si costituiva ritualmente l'opposto che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento opposto. Avverso la decisione che rigettava sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale, spiegava appello l'INPS, con ricorso depositato in data 14/5/2001, per i motivi che ivi si leggono e che ripropongono quelli già svolti in prime cure. Si costituiva nuovamente l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'odierna udienza di discussione, uditi i procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i motivi dedotti con il presente appello vanno disattesi perché infondati. Quanto al motivo relativo alla decorrenza degli interessi sul T.F.R. e, quindi, al problema se al lavoratore gli interessi spettino dalla cessazione della CIGS ovvero dalla data di fallimento dell'impresa, nel premettere che analoga questione è stata già trattata e decisa da questa Corte (cfr. sentenza INPS/ Di Paola del 18/9/01), si torna a ribadire come la soluzione stia nel tenere distinti i due rapporti di lavoro: quello intrattenuto con l'imprenditore fallito e quello proseguito con la curatela fallimentare (distinzione che necessariamente si ripercuote anche sul T.F.R.). Al primo rapporto si collega 1'art.2 L.297/82, che disciplina il Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, per l'anticipazione del T.F.R. maturato dai lavoratori nei confronti dei datori di lavoro divenuti insolventi, il cui secondo comma dispone, testualmente, che "trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art.97 del r.d. 16/3/42 n.267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art.99 dello stesso decreto, per il caso ché siano proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito ...., il lavoratore o suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori ...”. Di fronte ad una disposizione normativa così chiara, che fa espresso riferimento anche ai crediti accessori, si impone la soluzione per cui gli accessori spettino a decorrere da tale epoca. In definitiva, come già precisato nella decisione richiamata, "il Fondo di garanzia si accolla ex lege solo le obbligazioni del datore di lavoro fallito e, quindi, le quote di T.F.R. maturate sino alla sentenza dichiarativa di fallimento e cristallizzate nello stato passivo definitivo, non pure quelle maturate successivamente per effetto della eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la curatela fallimentare (da considerarsi credito verso la massa)". Anche la questione relativa al secondo motivo di appello è stata già trattata e risolta da questa Corte, con argomentazioni che contrastano quelle svolte dall'INPS, e che portano a negare la natura previdenziale dell'erogazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia, ed a preferire la tesi si verta in tema di accollo ex lege, del medesimo debito privatistico insoluto dell'imprenditore. Che questa sia la tesi da preferire, si ricava almeno da due elementi di giudizio assai rilevanti: 1) innanzitutto, in generale, dalla circostanza che il pagamento dovuto all'INPS ha funzione soltanto anticipataria, atteso che l'ente previdenziale ha diritto di surrogarsi nel passivo fallimentare nella stessa posizione del dipendente ammesso, al fine di pretendere dal fallimento, con collocazione di uguale privilegio,esattamente lo stesso importo erogato al lavoratore avente diritto; 2) inoltre, la Corte Cost., con sentenza n.459/2000, resa proprio in una controversia tra l'INPS ed un ex dipendente di impresa fallita, identica a questa causa, ha statuito l'illegittimità costituzionale del divieto di cumulo svalutazione e interessi, relativamente all'applicabilità di tale regime ai dipendenti privati. A fugare ogni perplessità è intervenuta, di recente, la S.C., la quale ha statuito che l'intervento del Fondo di garanzia, avente come oggetto il T.F.R., integra "una speciale forma di assicurazione sociale, in cui l'interesse del lavoratore è conseguito non attraverso l'erogazione di un’autonoma indennità, ma mediante l'assunzione, in caso di insolvenza del datore di lavoro, della responsabilità solidale per l'erogazione del trattamento di fine rapporto da parte dell'Istituto previdenziale indicato come competente per legge, così che sia garantita, mediante tale accollo cumulativo ex lege, l'identità delle prestazioni rispetto a quelle dovute in base alla disciplina lavoristica, anche dal punto di vista di quegli accessori, quali gli interessi e la rivalutazione, che per i crediti di lavoro costituiscono parte integrante del credito principale e che devono essere riconosciuti anche dal Fondo di garanzia, dal giorno della maturazione del trattamento di fine rapporto al saldo (Cass.23/3/01 n.4261). Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto dall'INPS, con ricorso del 14/5/2001, avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Trani del 16/3/2001, nei confronti di Ricatti Giuseppe e condanna l’appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in £ 800.000, di cui £ 450.000 di onorario e £ 30.000 di esborsi e distrae in favore dell'avv. Domenico Carpagnano. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio il 27/11/2001 IL PRESIDENTE (F.to: dr. Donato Berloco) IL CONSIGLIERE RELATORE (F.to: dr. Michele Cristino) Depositato in Cancelleria Il 21 dicembre 2001

 












 

 

 


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