Corte di Cassazione, 4 aprile 2001 n. 4919, Richiesta di svolgimento in contraddittorio con un consulente di parte dell'attivitą dell'esperto nominato dal giudice delegato

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 22 maggio 1999 Garbuglia Nazzareno, quale creditore, proponeva reclamo al Tribunale di Ancona ex art. 26 della legge fallimentare, avverso il provvedimento, con il quale il giudice delegato per il Fallimento Cemim aveva respinto la richiesta che la stima dei beni immobili, acquisiti al fallimento, fosse effettuata dal C.T.U. ing. Sisa in contraddittorio con un consulente di fiducia del reclamante.
Con decreto in data 18 giugno 1999 il tribunale summenzionato respingeva il reclamo, osservando che la normativa di cui agli artt. 191 e segg. c.p.c. non era applicabile all'esperto, nominato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., per la determinazione del valore dell'immobile al fine di stabilire il prezzo base per l'incanto.
Avverso tale provvedimento Nazzareno Garbuglia ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di due motivi. Il Fallimento Cemin ha resistito con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Deduce il ricorrente che nel caso di specie avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 191 ss. c.p.c., atteso che, essendo stato nominato dal tribunale quale C.T.U. ed avendo prestato giuramento secondo le disposizioni relative al conferimento dell'incarico ad un consulente d'ufficio, l'ing. Sisa rivestiva a tutti gli effetti la carica di consulente così come disciplinato dalle norme del codice di procedura civile con tutte le giuridiche conseguenze.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendo le motivazioni addotte dal tribunale per la reiezione del reclamo palesemente illogiche e contrastanti con la realtà dei fatti.
Il controricorrente, a sua volta, eccepisce nel controricorso l'inammissibilità del ricorso, essendo stato impugnato un provvedimento inidoneo ad incidere su diritti soggettivi ed avente natura ordinatoria.
Eccepisce, altresì, l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito dell'istanza ex art. 369, u.c., c.p.c.
La eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente è fondata.
L'art. 105 della legge fall. stabilisce che alle vendite di beni mobili ed immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, purché queste norme siano compatibili con le caratteristiche ed esigenze tipiche della procedura fallimentare.
Tra le disposizioni del codice di procedura civile compatibili rientra sicuramente l'art. 568 c.p.c., laddove concede al giudice la facoltà di nominare un esperto per la determinazione del valore dell'immobile.
Tale disposizione, infatti, prevedendo uno strumento di carattere generale per la determinazione del prezzo base per l'espropriazione immobiliare, può senz'altro essere utilizzata anche per la vendita degli immobili del fallimento, dovendo il giudice delegato procedervi ai sensi dell'art. 108 della legge fallimentare con la modalità dell'incanto o senza incanto (se quest'ultimo si presenti più vantaggioso), vale a dire con modalità che richiedono la previa individuazione del valore del bene.
L'esperto, nominato dal giudice a norma dell'art. 568 c.p.c., deve, ai sensi dell'art. 161 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., prestare giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
Dalla funzione di ausilio del giudice delegato, che l'esperto è chiamato ad assolvere nel procedimento previsto per la vendita fallimentare immobiliare, si evince che la nomina di detto esperto è un atto meramente preparatorio della vendita fallimentare (cfr. in tal senso per quanto riguarda il procedimento di espropriazione immobiliare Cass. n. 1161/62; Cass. n. 1691/75); tale nomina non è obbligatoria, ma meramente facoltativa (cfr. in tal senso per il procedimento di espropriazione immobiliare Cass. n. 1098/63), essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, e la stima effettuata dall'esperto costituisce un dato indicativo che non può in alcun modo pregiudicare l'esito della vendita, poiché la gara fra gli offerenti rappresenta la migliore garanzia che i beni siano venduti al giusto prezzo (cfr. in tal senso per quanto riguarda il procedimento di espropriazione immobiliare regolato dal c.p.c.: Cass. n. 1092/74; Cass. n. 1766/81; Cass. n. 9908/98).
Né l'attività dell'esperto per la valutazione del bene deve svolgersi in contraddittorio con un qualche consulente di parte, sia perché, come già detto, la sua nomina costituisce un mero atto preparatorio della vendita fallimentare e la valutazione da lui fornita costituisce un dato meramente indicativo che non pregiudica l'esito della vendita, sia perché il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di risolvere una controversia, ma soltanto per la liquidazione dell'attivo fallimentare, cioè per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale.
Pertanto, il mancato svolgimento in contraddittorio con un consulente di parte dell'attività dell'esperto nominato dal giudice delegato non può in alcun caso incidere sulla legittimità degli ulteriori atti del procedimento di vendita di cespiti del fallimento.
Ne deriva che il decreto del tribunale fallimentare, confermativo del decreto del giudice delegato, con il quale questo abbia respinto la richiesta di un creditore del fallito, intesa ad ottenere che l'esperto nominato per la stima degli immobili da porre in vendita proceda all'espletamento dell'incarico in contraddittorio con un consulente di parte nominato dall'istante, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, atteso che non ha carattere decisorio, non implicando il coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo, ma soltanto carattere ordinatorio, essendo volto ad escludere una non prevista e non necessaria partecipazione del creditore (attraverso un consulente di parte) al procedimento per la liquidazione dei beni acquisiti al fallimento.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore indeterminato della causa, appare giusto liquidare in complessive lire 2.656.000, di cui lire 2.500.000 per onorario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive lire 2.656.000, di cui lire 2.500.000 per onorario.
















 

 

 


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