Corte Costituzionale, ordinanza, n. 11 del 4 gennaio 2001, Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 L.F. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

ORDINANZA N. 11 ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Fernando SANTOSUOSSO Presidente - Massimo VARI Giudice - Cesare RUPERTO " - Riccardo CHIEPPA " - Gustavo ZAGREBELSKY " - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " ha pronunciato la seguente ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra la Banca Popolare di Crotone e Varano Giuseppe & C. s.n.c., iscritta al numero 650 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2000. Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, nel corso di un giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, con ordinanza emessa il 28 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); che il giudice rimettente evidenzia che la società resistente nel giudizio a quo, pur essendo stata posta in liquidazione e cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, dovrebbe considerarsi,secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, ancora in vita a causa della mancata estinzione di tutti i debiti precedenti l’apertura della liquidazione; che, conseguentemente, mentre resterebbe precluso il decorso del termine annuale previsto dall’art. 10 della legge fallimentare, dovrebbe essere dichiarato, ricorrendone nella specie tutti i presupposti, il fallimento sia della società che del socio unico non receduto; che, oltre alla menomazione del diritto di difesa, si verificherebbe, in tal modo, una palese disparità di trattamento tra l’imprenditore individuale, assoggettato al fallimento solamente entro il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, e l’impresa sociale, sostanzialmente esposta al fallimento senza alcun termine, nonché tra il socio illimitatamente responsabile receduto, cui il predetto termine si applicherebbe in virtù della pronuncia interpretativa di questa Corte n. 66 del 1999, ed il socio di società cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, a sua volta esposto al fallimento senza limiti temporali. Considerato che l’art. 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 319 del 2000, «nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese»; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 15 dicembre 2000. Fernando SANTOSUOSSO, Presidente Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.












 

 

 


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