Corte Suprema di Cassazione Sezione Prima Civile, Sentenza del 21 febbraio 2001 n. 2487 sulla competenza del Tribunale Fallimentare a conoscere delle azioni proposte dall'imprenditore dinanzi ad altro Giudice, prima della sentenza dichiarativa del proprio fallimento
La massima
La competenza funzionale del Tribunale che ha pronunziato la dichiarazione di fallimento a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il loro valore ed anche se relative a rapporti di lavoro, fatte salve le eccezioni di legge, così come disposta dall'articolo 24 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, non si estende alle azioni, anche risarcitorie, promosse dall'imprenditore quando ancora si trovava "in bonis", e che in corso del giudizio sia, poi, stato dichiarato fallito, trattandosi di azioni preesistenti al fallimento, relative a diritti già presenti nel suo patrimonio e sulla cui prosecuzione non influiscono affatto le regole della concorsualità previste dalla citata legge, né, tantomeno, risulta ad esse applicabile il divieto di iniziare o proseguire le azioni individuali esecutive sui beni compresi nel fallimento, dopo la relativa declaratoria, sancito dall'articolo 51 della richiamata Legge Fallimentare, in quanto tale norma si riferisce solo alle azioni subite dal fallito sui propri beni, successivamente appresi dalla procedura, non anche a quelle da lui stesso promosse prima della dichiarazione di fallimento, e che, pertanto, vanno proseguite davanti al rispettivo Giudice naturale (a cura di Francesco Balletta).

La sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE -Presidente-
Dott. Francesco Maria FIORETTI -Consigliere-
Dott. Laura MILANI -Consigliere-
Dott. Luigi MACIOCE -Cons. Rel-
Dott. Sergio DI AMATO -Consigliere-
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ENASARCO- Fondazione Enasarco, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Sallustio 9, presso l'avv. Bartolo Spallina, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

-ricorrente-
contro
s.r.l. Lombardi Executive in amm.ne straord.ia, elettivamente domiciliata in Roma, L.re Michelangelo 9, presso l'avv. Filippo Biamonti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Emanuele Principi di Milano;

-resistente-
per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19391 del 18.10.99
Udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 24.11.2000 dal Relatore Cons. L. Ma cioce.
Lette le richieste 31.7.2000 del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della sentenza 28.9.93 del Pretore di Brescia, la s.r.l. Lombardi Executive, in ragione del credito per indennità perdita di avviamento dal tal sentenza riconosciuta ad essa, notificava in data 10.12.93 all'Enasarco precetto per complessive lire 3.438.941.431 ed il successivo 17.1.94 procedeva a pignoramento presso la BNL l'Enasarco si opponeva alla esecuzione innanzi al Pretore di Roma G.E. -deducendo la sopravvenuta revoca del titolo esecutivo- e l'adito Giudice rimetteva le parti innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Roma, il procedimento veniva interrotto per dichiarata ammissione della opposta alla procedura di amministrazione straordinaria.
La causa veniva nuovamente riassunta dall'Enasarco e si costituiva, per la Lombardi Executive in a.s., l'organo della amministrazione, nei cui confronti l'opponente chiedeva dichiararsi l'inefficacia della esecuzione (essendo stata la sentenza del Pretore interamente riformata dalla decisione 7.2.95 del Tribunale di Brescia) e condannarsi la stessa amministrazione al risarcimento dei danni subiti per l'indisponibilità delle somme pignorate presso il terzo BNL. L'opposta procedura rilevava, dal canto suo, l'incompetenza del Tribunale adito dovendosi applicare l'art. 24 L.F. e ritenere competente il Tribunale di Brescia. All'esito del giudizio, acquisita la decisione 9203/97 del S.C., che aveva respinto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale bresciano, l'adito Tribunale di Roma con sentenza 18.10.99 dichiarava la propria incompetenza a decidere della domanda e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Brescia. Nella motivazione della pronunzia il Tribunale, sull'assunto che l'art. 6 comma 1 D.L. 26/79 conv. in L. 95/79 statuisse la competenza del Tribunale che aveva accertato lo stato di insolvenza a conoscere delle azioni previste dalla legge fallimentare e che il Tribunale di Brescia, con sent. 19.1.95, aveva accertato lo stato di insolvenza della s.r.l. Lombardi Executive, affermava che la domanda, diretta alla dichiarazione di inefficacia dell'esecuzione ed alla condanna al risarcimento dei danni da pignoramento, dovesse essere conosciuta da quel Tribunale.
Avverso tale statuizione la Fondazione Enasarco ha proposto regolamento di competenza notificando l'atto al commissario liquidatore dell'a.s. il 26.11.99. L'intimato ha depositato memoria. Il P.G. nelle sue richieste 31.7.2000, ha condiviso le censure del ricorrente afferenti la incompetenza a conoscere della prima domanda ed ha rilevato l'improcedibilità della seconda (anch'essa dichiaranda dal Tribunale di Roma).

MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio ricorso la Fondazione- Enasarco denunzia violazione degli artt. 27 e 615 c.p.c., 24 e 51 L.F., 6 comma 1° D.L. 26/79 conv. in L. 95/79, per avere il primo Giudice ritenuto attratta, nella competenza del Tribunale dichiarante lo stato di insolvenza, la cognizione della opposizione alla esecuzione promossa dalla società in bonis ed in seguito ammessa all'a.s.: con ciò si sarebbe ignorato che l'azione esecutiva era stata proposta dallo stesso imprenditore (e quindi restando in invocabile l'art. 51 L.F. ) e che essa apparteneva al suo patrimonio ben prima della dichiarazione di insolvenza e senza che la procedura determinasse alcuna deviazione dallo schema tipico (e pertanto restando inapplicabile l'art. 24 L. F.).
Ad avviso del Collegio devono essere condivise le censure che il ricorrente Enasarco muove- con argomenti fatti propri dal requirente P.G.- alla impugnata declinatoria di competenza.
Rammentato, in premessa, che ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.L. 26/79 conv. in L. 95/79 alla dichiarazione dello stato di insolvenza della grande impresa in crisi (nella specie dichiarato, per quel che riguarda la s.r.l. Lombardi Executive, dal Tribunale di Brescia) seguiva l'applicazione degli artt. 195 e segg. L. F. (con effetti oggi direttamente regolati dagli artt. 8 e 18 D. Lgs. 270/99), devesi in questa sede ribadire quanto da questa Corte affermato con riguardo alla competenza a conoscere della opposizione alla esecuzione promossa dall'imprenditore in bonis che, in corso di giudizio, sia dichiarato fallito.
Ed invero, in siffatta ipotesi- alla quale è normativamente (ut supra) accostabile quella sottoposta- la competenza a decidere della opposizione non spetta funzionalmente al Tribunale che ebbe a dichiarare il fallimento, posto che non ricorre l'applicabilità né dell'art. 51 L. F. - in quanto l'esecuzione era stata non già subita sui propri beni, bensì promossa, dal fallito- né dell'art. 24 L. F., trattandosi di una azione preesistente al fallimento e per un diritto già nel suo patrimonio e sulla cui prosecuzione non influiscono affatto le regole della concorsualità (Cass. 6969/96 9742/90). Sotto tale profilo- pertanto- è indubbio che spetti alla cognizione dell'adito Tribunale di Roma conoscere delle ragioni della opposizione alla esecuzione e della sua stessa sorte ( in relazione alla dedotta caducazione del titolo esecutivo posto a suo fondamento per effetto della irrevocabile riforma della sentenza che ebbe a pronunziare condanna dell'Enasarco).
Quanto alla cognizione della domanda risarcitoria proposta dall'opposto Enasarco nei confronti dell'amministrazione straordinaria, la pronunzia della sua temporanea improcedibilità (secondo l'invocato costante indirizzo di questa Corte: cfr. da S.U. 1019/82- 459/87 e 389/88 a Cass. 1893/96)- indubitabilmente non spettante a questa Corte regolatrice, come erroneamente preteso dalla resistente amministrazione straordinaria- competerà al Tribunale di Roma, innanzi al quale quella domanda venne formulata all'atto della riassunzione.
Per tutti gli esposti profili, pertanto, va cassata la erronea statuizione di incompetenza del Tribunale romano.
L'accoglimento delle censure proposte dalla ricorrente impone di far carico delle relative spese di giudizio alla resistente amministrazione.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Roma; cassa la sentenza 18.10.99; condanna la a.s. della s.r.l. Lombardi Executive alla refusione in favore del ricorrente Enasarco- Fondazione lire 215.000 per esborsi e lire 6.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso nella c.d.c. della 1° sez. civ. il 24.11.2000
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 21 FEBBRAIO 2001












 

 

 


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