Tribunale di Cagliari, 22 giugno 2000

Revocatoria fallimentare delle rimesse eseguite su conto corrente bancario in cui la provvista sia costituita da un'apertura di credito - individuazione della funzione solutoria, e quindi passibile di revoca, ovvero di quella meramente ripristinatoria e pertanto esente da revoca

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Stralcio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4565 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 1986, promossa da:
........., in persona del suo Curatore dott...., elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio del procuratore avvocato ......., che lo rappresenta, con procura speciale rilasciata in data 7.10.1996 a margine della comparsa di costituzione in pari data, giusta decreto del G.D. del 30.9.1996, e lo difende

ATTORE
CONTRO

Banca ...., con sede in ........, in persona del legale rappresentante in carica, quale incorporante la ...... società cooperativa arl, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio del procuratore avvocato ......., che la rappresenta, con procura generale alle liti autenticata in data 23.3.1994 dal notaio Mario Faedda, e la difende.

CONVENUTA
All'udienza del 31.3.2000 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore:
"Si confermano le conclusioni rassegnate in citazione (Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revocare , ai sensi dell'art.67 l.f., gli atti estintivi di debito posti in essere dalla fallita entro l'anno precedente la dichiarazione di fallimento, in favore dell'Istituto convenuto, per complessive £.135.591.388, o per quell'altra somma, anche maggiore, che risulterà, conseguentemente condannando il convenuto al pagamento della stessa somma con interessi dal 19.12.1984 al saldo.
2) Condannare l'Istituto convenuto al risarcimento degli ulteriori danni, derivanti dall'indisponibilità della somma e da svalutazione monetaria, in ragione del 10% annuo o in quell'altra misura, anche maggiore, che riterrà dovuta, dalla stessa data sino al saldo.
3) Porre a carico del convenuto le spese ed onorari del giudizio, pronunziando sentenza provvisoriamente esecutiva.)" .
Nell'interesse della convenuta:
"Si conclude in conformità delle conclusioni assunte (Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere in tutto o in parte la domanda attrice perché infondata; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio.)"
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 5.9.1986 il Fallimento ......, in persona del curatore, dott. ...... ha convenuto al giudizio di questo Tribunale la Banca ......, società cooperativa arl, con sede in ..., esponendo:
- che il Tribunale Civile di Cagliari con sentenza 5 dicembre 1983 aveva dichiarato il fallimento della società di fatto ....., con sede in Cagliari; e dei suoi soci;
- che tra la predetta società e la Banca ....., sede di Cagliari, era intercorso negli anni precedenti il fallimento un rapporto di conto corrente bancario distinto con il n.0360E quanto al ........ e con il n.0518R quanto al ......;
- che durante l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (e segnatamente tra il gennaio ed il marzo del 1983) i falliti avevano effettuato numerosissime rimesse in conto corrente, per un importo complessivo paria a £.135.591.388, da qualificarsi come veri e propri atti solutori in assenza di alcun affidamento concesso dall'istituto di credito alla società;
- che la Banca creditrice, all'atto della ricezione dei suddetti pagamenti, era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la predetta società di fatto dato che erano stati elevati numerosi protesti.
Tanto premesso, l'attore ha concluso chiedendo che il Tribunale, previa dichiarazione di revoca delle rimesse in conto corrente operate nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento dalla fallita società di fatto ..... e ..... e dai suoi soci in favore della Banca .... per la complessiva somma di £.135.591.388, o quell'altra anche maggiore che si fosse accertata in corso di causa, condannasse la convenuta alla restituzione della suddetta somma, con gli interessi dal 19.12.1984 al saldo, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità della somma ed alla svalutazione monetaria.
Ritualmente costituitasi in giudizio la Banca ........, società cooperativa arl, ha contestato il fondamento dell'avversa domanda, sia sotto il profilo oggettivo (sostenendo che le rimesse operate dai falliti su dei conti assistiti da apertura di credito non avevano avuto natura solutoria), sia sotto quello soggettivo (sostenendo di non avere avuto conoscenza dello stato d'insolvenza nel quale si trovavano i propri clienti), e ne ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita, con produzioni documentali è stata tenuta una prima volta a decisione ed è stata quindi rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale in data 11.5.1993 con la quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Espletata la consulenza e costituitasi in giudizio con comparsa del 6.5.1997 la Banca ......, società incorporante a seguito di fusione dell'originaria cooperativa convenuta, la causa è stata tenuta una seconda volta a decisione sulle conclusione delle parti come trascritte in epigrafe.
Motivi della decisione
La domanda proposta dal Fallimento della società di fatto ...... e .... e dei suoi soci nei confronti della Banca ...., con sede in Sassari, è fondata e deve, pertanto, essere integralmente accolta.
In ordine all'elemento oggettivo dell'azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell'art.67 l.f. da parte attrice.
1.1. La curatela attraverso la produzione in giudizio di copia degli estratti relativi sia al conto corrente bancario n. 0518R aperto da Alberto, sia del conto corrente bancario n.0360E aperto da ....., quale titolare della ditta ..., presso la sede di Cagliari dell'allora Banca ....... ha provato che i falliti nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento hanno operato numerose rimesse in conto corrente.
1.2. La Banca ..... in corso di causa ha sostenuto di avere concesso in favore del ..... un'apertura di credito per dieci milioni ed in favore della ditta ...... altro affidamento per quaranta milioni di lire, ma non ha poi fornito la prova dell'avvenuta conclusione tra la Banca ed i suoi due correntisti di un contratto di apertura di credito o della formale instaurazione di altro rapporto di concessione di credito.
Al riguardo deve, infatti, escludersi che la documentazione prodotta dalla banca (e, segnatamente, la copia della delibera n.72 del 1.4.1980 con la quale il Comitato esecutivo della Banca ...... aveva ammesso in favore della ditta ..... una linea di credito dell'importo di £.40.000.000 da utilizzare sul c/c ordinario, unico tra i documenti prodotti presente nel fascicolo di parte) sia idonea, in ragione della sua valenza di atto meramente interno e dell'assenza di alcuna prova della sua comunicazione al cliente, a dare valida dimostrazione dell'effettiva instaurazione del predetto rapporto, nè della piena operatività del medesimo all'epoca dei versamenti oggetto della presente azione revocatoria fallimentare.
1.3. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa hanno consentito di accertare che nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento (5 dicembre 1992/ 5 dicembre 1993) il conto corrente del .... presentava un saldo contabile pari a £.4.236.982, un saldo per valuta pari a £.238.307.008 ed un saldo disponibile pari a £.88.881.261, mentre il conto corrente del .....presentava un saldo contabile pari a £.13.299.005, un saldo per valuta pari a £.91.679.928 ed un saldo disponibile pari a £.55.137.128.
1.4. Le rimesse in oggetto hanno rappresentato altrettanti pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
E' noto che in merito alla revocabilità della rimesse eseguite su conto corrente bancario è oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, segnato dalla sentenza della Corte di Cassazione 18.6.1982 n.5413, secondo cui "nella ipotesi di conto corrente bancario in cui la provvista sia costituita da una apertura di credito, ai fini della revocatoria fallimentare, nei confronti della banca, dei versamenti effettuati sul conto dal correntista poi fallito (o da terzi), è necessario che dallo svolgimento del conto rimanga accertato che nel periodo considerato dall'art.67, c.2, l.f., si sia verificato (per l'utilizzazione fattane dal correntista) uno "scoperto" del conto per avere la banca pagato, per conto del cliente, una somma superiore a quella postagli a disposizione e che il successivo versamento sia stato imputato dalla banca a pagamento del relativo debito sorto in capo al correntista (stante l'immediata esigibilità del corrispondente credito), mentre, ove tale "scoperto" non si sia verificato, il versamento nel conto (si tratti di un versamento in contanti del correntista, o di un bonifico di somme provenienti da terzi, o di un giroconto) configura un mero accreditamento di somme per la reintegrazione delle somme poste dalla banca a disposizione del correntista, di volta in volta decurtata da operazioni passive, che, in sé stesso, non è atto nè gratuito, nè oneroso e, quindi, non è soggetto alla revocatoria fallimentare, consistendo, invece, in una mera operazione contabile." (Cass.cit., F.it., 1982, I ,2779 e 1983, I, 69).
Nel caso in esame, ai fini della valutazione della funzione "solutoria", e, quindi, passiva di revoca, o meramente "ripristinatoria", e, quindi, esente da revoca, delle rimesse, deve richiamarsi quanto osservato al capo 1.2 che precede onde evidenziare come i due conti correnti sui quali operavano i falliti non erano assistiti da alcuna apertura di credito.
Deve allora ritenersi provato, sotto il profilo obiettivo, che i falliti hanno effettuato nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento dei versamenti di danaro sui conti dei quali erano titolari e che tali conti, non assistiti da apertura di credito, erano scoperti.
Tenuto conto del c.d. saldo disponibile, (in ordine ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai criteri di accertamento della copertura di un conto corrente bancario ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse si veda Cass.19.1.1998 n.462 e Cass.22.3.1994 nb.2744), vale a dire del saldo risultante dalla contrapposizione delle operazioni in dare ed in avere, i versamenti revocabili sono pari a £.144.018.389, costituente la somma tra i versamenti per £.88.881.261 eseguiti dal ... e quelli per £.55.137.128 eseguiti dal ....
In ordine all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell'art.67 l.f. da parte attrice.
2.Com'è noto è dominante in giurisprudenza, nonché costantemente seguito anche nelle pronunzie di questo Tribunale, l'orientamento per il quale la prova della conoscenza (effettiva) dello stato d'insolvenza, richiesta dal secondo comma dell'art. 67 l.f., può ritenersi raggiunta, in via di presunzione semplice, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di uno stato di fatto idoneo, di per sé, a rivelare ad un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, ed in difetto di circostanze contrarie, che l'imprenditore poi fallito si trovasse in stato di dissesto (cfr.Cass.11.11.1998 n.11369; Cass. 18.4.1998 n.3956; Cass.6.12.1996 n.10886; C. Appello Cagliari 25.6.1985 n.178).
2.1. Tra le presunzioni più frequentemente riconosciute vi sono quelle, a cui ha fatto riferimento il curatore nel presente giudizio, costituite dalla esistenza di numerosi protesti a carico del fallito prima della effettuazione dei pagamenti oggetto dell'azione revocatoria (si confrontino in punto di prova gli estratti rilasciati dalla CCIAA di Cagliari dai quali risulta che già nel dicembre del 1982 nei confronti della ditta ...... di aboni Antonio vennero levati 36 protesti per un importo complessivo di oltre 230 milioni di lire e che anche tutti i bollettini dell'anno 1983 riportano numerosi protesti per importi rilevanti, tra i quali, a partire dal marzo, anche quelli relativi ad assegni bancari levati a carico della ditta .... e del ... presso la stessa Banca ......).
2.2. Sussiste agli atti del processo un altro rilevante elemento indiziario rappresentato dalla missiva in data 21.12.1982 inviata dal ..... alla ...... nella quale è testualmente scritto "Con riferimento agli accordi intercorsi, e confermandovi la cordialità dei rapporti con la Vostra Banca, Vi rimettiamo, qui allegati n°4 effetti cambiari a nostra firma ed a Vostro favore, per i seguenti importi e scadenze: L.10.000.000 al 28/2/1983, L.10.000.000 al 31/3/1983, L.10.000.000 al 30/4/1983, L.10.000.000 al 31/5/1983. Vi saremo grati se vorrete scontare i titoli stessi al tasso più favorevole per noi ed accreditarne il netto ricavato sul ns. c./corr. n° 360/E, essendo nostro intendimento operare su tale c/c su base attiva dal 1°/1/1983...>
Il richiamo agli accordi intercorsi tra le parti, in uno con l'operazione di sconto effettuata dal correntista con effetti cambiari a sua firma al fine di consentire il superamento del saldo passivo del conto, dimostrano che la Banca .......... sin dalla fine del 1982 aveva a disposizione ben altri dati di conoscenza, rispetto alla pubblicazione (avvenuta per le ultime due quindicine del dicembre 1982 nel luglio del 1983) dei bollettini dei protesti, della situazione di difficoltà finanziaria in cui si dibatteva la società del ....
2.4. Altro elemento di sicuro rilievo indiziario è rappresentato dall'andamento dei conti correnti dei soci .... e ...., atteso che per tutto il periodo di riferimento ( si confrontino in punto di prova i rispettivi saldi per valuta come accertati dal consulente tecnico d'ufficio) esso è rimasto prevalentemente scoperto.
2.5. Quelli sin qui esaminati costituiscono una serie di elementi gravemente sintomatici dell'impossibilità della società di fatto .... e .... di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni e tali da indurre una persona di normale prudenza a ritenere che tale propria debitrice si trovasse in stato d'insolvenza.
Di fronte ad una simile corredo indiziario lo stato soggettivo di buona fede dell'accipiens non può essere dedotto - secondo quanto allegato dalla convenuta - dal mero difetto di effettiva conoscenza dei bollettini dei protesti in ragione delle date di pubblicazione, dato che la convenuta aveva a disposizione ulteriori elementi di conoscenza (venuti ad esistenza, si badi, in ragione dei rapporti direttamente intrattenuti con i correntisti poi falliti e degli accordi conclusi con il ...) dello stato di decozione in cui versava la predetta società.
Sul punto non può poi essere priva di rilievo la particolare qualità del creditore percipiente (istituto bancario) data la sicura incidenza che essa assume in ordine alla maggiore capacità di un simile soggetto a percepire gli indici rivelatori dell'insolvenza e la loro portata.
La possibilità per la Banca convenuta di avere informazioni sulla situazione patrimoniale dei propri debitori in misura superiore a quella comune e le specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione potevano, infatti, permettere a detto soggetto di comprendere che i richiamati segni esteriori di crisi manifestati dalla società di fatto poi fallita erano in realtà sicuri sintomi di insolvenza (cfr. Cass.12.5.1998 n.4765).
2.6. Sostiene nella comparsa conclusionale depositata in data 30.5.2000 la convenuta che il Fallimento non avrebbe dato prova dell'elemento soggettivo sotto il particolare profilo della conoscenza, da parte della Banca percipiente, del rapporto societario di fatto esistente tra il .... ed il ....
Nell'esaminare tale tesi difensiva deve innanzitutto richiamarsi, sotto un profilo di carattere generale, l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla "rilevanza che deve essere riconosciuta, ai fini della verifica della conoscenza o meno da parte del terzo contraente (contro il quale si dirige l'azione revocatoria speciale) dello stato di insolvenza del soggetto poi dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile di una società commerciale, alla conoscenza dell'esistenza di tal società di fatto e della qualità di socio". (Cass. 14.1.1998 n.255 e nello stesso senso vedasi Cass. 22.10.1976 n. 3745 ivi richiamata).
In tale sentenza la Corte di Cassazione ha avuto altresì modo di precisare che "il problema si pone solo con riguardo all'ipotesi di società di fatto o irregolari per le quali non avrebbe senso fare ricorso a un regime di pubblicità legale. La nozione di insolvenza che viene in considerazione nel contesto dell'art.67 della legge fallimentare si identifica con quella a cui fa riferimento l'art. 5 della stessa legge in essa indicando il presupposto indefettibile per la dichiarazione del fallimento. Ove si tenga presente poi che l'insolvenza di cui trattasi è l'insolvenza dell'imprenditore commerciale, si può anzitutto affermare -in prima approssimazione - che la revocabilità di un atto in sede fallimentare presuppone ed esige che il terzo nel momento in cui accedeva al compimento dell'atto stesso fosse consapevole della condizione di imprenditore commerciale in cui versava la controparte; e, più specificamente, con riferimento all'ipotesi del fallimento di una società a cui consegue per legge il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili (che prescinde dalla sussistenza, nelle persone di questi, di una qualificazione soggettiva in termini di imprenditorialità e dall'accertamento di un personale stato di insolvenza), devesi ritenere che, nell'ambito della problematica concreta relativa alle azioni revocatorie rivolte contro atti compiuti dal socio, l'elemento della scientia decoctionis non può non ricomprendere tra le sue componenti la qualità, nella persona dell'autore dell'atto, di socio illimitatamente responsabile di una società suscettibile di fallimento: con la conseguenza che, a seconda che l'atto rientri tra quelli previsti dal primo comma o tra quelli contemplati dal secondo comma dell'art.67 della legge fallimentare, il terzo nel primo caso può provare di avere ignorato che il fallito rivestisse tale qualità e nel secondo caso il curatore ha l'onere di provare che l'altra parte era a conoscenza della pertinenza al fallito di siffatta condizione. Ciò risulta tra l'altro rispondente a fondamentali esigenze di tutela della buona fede e dell'affidamento e di certezza nei rapporti giuridici."
L'applicazione delle predette affermazioni di principio non determina però l'accoglimento della tesi difensiva formulata dalla parte convenuta, nonostante non sia dubbio che la curatela non ha fornito in causa alcuna elemento di prova dal quale desumere che la Banca ......., nel momento in cui ricevette le rimesse sul conto n.518/R intestato al ...., fosse a conoscenza del rapporto societario in fatto esistente tra il proprio correntista ..... ed il ....... titolare della ditta .... di ..... alla quale era intestato il conto corrente n.360/E.
Il mancato svolgimento di attività istruttoria sul punto è, infatti, un'evidente conseguenza del comportamento processuale della convenuta che nel corso di tutto il giudizio ha impostato le proprie difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dell'esistenza di una società di fatto tra i suoi due clienti, così come prospettata in citazione dalla Curatela e da tale parte posta anche sotto il profilo soggettivo a fondamento dell'azione revocatoria in esame.
La parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione, quando ha contestato nelle sue difese la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'avversa azione revocatoria lo ha fatto assumendo di non avere avuto conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versavano entrambi i propri clienti, così svolgendo un argomento difensivo che vede la posizione dei due correntisti accomunata, quanto alla mancata conoscenza dell'esistenza dello stato d'insolvenza, e non nettamente distinta come sarebbe dovuta essere se, rispetto ad uno di essi (il ......), la banca avesse voluto sostenere di non avere mai neppure saputo che detto cliente svolgeva attività commerciale in società con altro proprio cliente (il .......).
La Banca, inoltre, nelle difese esposte in conclusionale, sostiene che la mancata conoscenza del rapporto societario tra i suoi due correntisti riguarda la sola posizione del ..... considerato che non è mai stato levato nessun protesto a carico di quest'ultimo.
L'assunto consente di evidenziare come la convenuta al fine di dimostrare la mancata conoscenza del rapporto societario utilizzi un argomento (quale appunto la mancanza di protesti a carico di uno dei due soci) per un verso del tutto neutro ( e quindi di per sé inidoneo a dimostrare quanto dedotto) e, per altro verso, significativamente contraddittorio dato che l'azione revocatoria relativa alle rimesse eseguite dal ... è stata fondata dall'attore in relazione alla qualità del .... di socio della società di fatto .... e .....
L'esistenza della società di fatto tra il ..... ed il ....... e la sua conoscenza da parte della società odierna convenuta in revocatoria rappresentano, dunque, altrettante circostanze di fatto allegate in citazione dalla parte attrice da considerarsi pacifiche in causa in quanto implicitamente ammesse dalla parte convenuta in ragione della incompatibilità tra gli argomenti difensivi da tale parte svolti ed il disconoscimento delle predette circostanze di fatto (cfr. Cass.11.1.1983 n.195).
2.7. Alla stregua della considerazioni svolte deve allora ritenersi che sia stata presuntivamente raggiunta la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza della società debitrice poi fallita da parte dell'odierna convenuta nel momento in cui ricevette le rimesse in conto corrente eseguite dai soci ....... e ........
3. Debbono, pertanto, essere revocate ai sensi dell'art.67, c.2, l.f. le rimesse effettuate dal .........e dal ........ per un totale di £.144.018.389 e, conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento del predetto importo in favore della parte attrice ( che nelle conclusioni trascritte in epigrafe ha fatto espressa richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di £.135.591.388, o di quell'altra somma, anche maggiore, che risulterà in causa), importo maggiorato degli interessi al tasso legale, interessi che, avuto riguardo alla natura costitutiva della presente sentenza, decorreranno dal 5.9.1986 (data della domanda giudiziale) e saranno dovuti sino al saldo (cfr. Cass.23.1.1997 n.699).
Spetta, infine, alla parte attrice, che ne ha fatto richiesta, il risarcimento del maggior danno, da riconoscersi ai sensi dell'art.1224 c.c. in ragione della natura di credito di valuta, conseguente alla perdita patrimoniale per effetto dell'intervenuta svalutazione monetaria (cfr. Cass.24.1.1998 n.690).
A tale fine deve riconoscersi alla parte attrice sul richiamato importo di £.144.018.389 un ulteriore 5% annuo dal 5.9.1986 sino al 16.12.1990 data a partire dalla quale il saggio degli interessi legale ha coperto gli effetti negativi della svalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e debbono pertanto essere poste a carico della parte convenuta nella misura liquidate in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione stralcio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione :
1) In accoglimento della domanda proposta dal Fallimento della società di fatto ..... e ....... dei suoi soci., con sede in Cagliari, nei confronti della Banca ..... Spa, con sede in Sassari, revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, gli atti di pagamento compiuti da .. e da ....., in favore della Banca ....... società cooperativa arl per complessive £.144.018.389 e, per l'effetto, condanna la convenuta, al versamento, in favore dell'attore, del predetto importo di £.144.018.389, maggiorato degli interessi legali dal 5.9.1986 al saldo e di un ulteriore 5 % annuo, ai sensi dell'art.1224, secondo comma, c.c. dal 5.9.1986 al 16.12.1990.
2) Condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, della restante parte che liquida in complessive lire 22.974.590, di cui lire 4.525.000 per diritti di procuratore e lire 15.920.000 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge e già calcolate le spese tutte.
Così deciso in Cagliari, in data 22 giugno 2000.

Il Giudice
dott.Ignazio Tamponi












 

 

 


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