Corte di cassazione (Sez. I civ.), sentenza 27 febbraio 2001, n. 2830
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - Stato di insolvenza - Va desunto dalla sussistenza o meno della capacità o meno dell'impresa in crisi di fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte

Lo stato d'insolvenza di un'impresa, ai fini della dichiarazione di fallimento, va desunto, piú che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni

Di questo principio, ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, aveva fatto applicazione la corte d'appello di Roma, nel revocare la dichiarazione di fallimento nei confronti di un'impresa, giudicata capace dalla stessa corte territoriale di fronteggiare con mezzi ordinari le passività. In particolare la sentenza, che i giudici di legittimità hanno confermato, aveva considerato non eccessivo lo scarto tra partite passive e attive, desumendo le prospettive di risanamento dell'impresa medesima dall' estinzione di numerose passività durante l'istruzione prefallimentare, tanto che era rimasto un solo debito consistente, nei confronti dell'Inps.

Il credito dell'ente previdenziale era rilevante e, tuttavia, la corte d'appello aveva argomentato l'assenza del dissesto dell'impresa debitrice soprattutto dal fatto che l'INPS avesse riscosso un acconto di circa trecento milioni e non avesse avviato procedure esecutive.

Corte di cassazione (sez. I - Civile), sentenza 27 febbraio 2001, n. 2830 [La massima] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE, Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO, consigliere Dott. Giovanni VERUCCI, Consigliere Dott. Donato PLENTEDA, Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO, Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 2830 DEP. IL 27.02.2001 sul ricorso proposto da: FALLIMENTO DITTA V. di P.E., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso l'avvocato CANNIZZARO FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANSONE EDUARDO, giusta delega in calce al ricorso; ricorrente contro B.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO RUSSELL 6, presso l'avvocato GIUSEPPE PETILLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso notificato; controricorrente contro P.E., AUROS ELEVATOR Sr1, INPS; intimati e sul 2° ricorso n° 13283/99 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO e CORRERA FABRIZIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale contro G.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO RUSSELL 6, presso l'avvocato GIUSEPPE PETILLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso notificato; controricorrente contro FALLIMENTO DITTA V. di P. E., P.E., A.E. Srl; intimati e sul 3° ricorso n° 15176/99 proposto da: P.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO AMATUCCI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO e CORRERA FABRIZIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; controricorrente al ricorso incidentale contro B.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO RUSSELL 6, presso l'avvocato GIUSEPPE PETILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso notificato; controricorrente contro FALLIMENTO DITTA V. DI P.E., AUROS ELEVATOR Srl; intimati e sul 4° ricorso n° 15607/99, proposto da: P.E. elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO AMATUCCI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale contro INPS, FALLIMENTO DITTA V. P.E., A.E. Srl, G.B.A.; intimati avverso la sentenza n. 1197/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19.04.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.10.2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA; uditi per i ricorrenti, gli Avvocati Sansone e Cannizzaro, che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso; udito per il resistente e ricorrente incidentale, P., gli Avvocati Amatucci e D'Acunti, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi del Fallimento V. e dell'INPS e per l'accoglimento dei propri ricorsi; udito il P.M. .in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza. 21.5.1997 il Tribunale di Roma rigettò la opposizione proposta da P. E. avverso la sentenza 18.4.1996 di quel tribunale, che ne aveva dichiarato il fallimento, e dichiarò inammissibile l'intervento di G.B.A., inteso a conseguire la risoluzione del contratto preliminare stipulato con il fallito, per l'acquisto di un immobile, e la sua condanna alla restituzione di quanto riscosso e al risarcimento del danno. Il P. appellò la decisione convenendo in giudizio il fallimento, i creditori istanti tra cui l'Inps e la soc. A.E. s.r.l.s, sostenendo che non gli era stato notificato il ricorso per fallimento dell'Inps, negando la sussistenza dello stato di insolvenza, ribadendo la richiesta già formulata in primo grado di risarcimento dei danni nei confronti dell'Istituto previdenziale e della società A. e infine contestando la compensazione disposta dal tribunale delle spese processuali nei confronti della G.. Il fallimento rimase contumace, mentre i due creditori istanti chiesero il rigetto dell'appello e la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento, perché nuova, deduzione formulata, per mancata specificazione dei motivi, anche dalla G., che chiese in via incidentale che fosse dichiarato ammissibile il proprio intervento, con condanna del P. al pagamento delle spese processuali o, subordinatamente, con compensazione delle stesse. La Corte di appello di Roma, con sentenza 12.2.1999 ha dichiarato inammissibile l'appello nei confronti della G., mentre ha accolto quello proposto nei riguardi del fallimento, dell'Inps e della soc. A., revocando la dichiarazione di fallimento; ha respinto la domanda di risarcimento danni del P. nei confronti dei creditori istanti e ha condannato il fallimento al pagamento in favore del fallito delle spese processuali compensando interamente quelle tra lui, l'Inps, la soc. A. e G.. Ha ritenuto la corte territoriale che al fallito fosse stato regolarmente notificato il ricorso per fallimento dell'Inps, ma ha escluso la sussistenza dello stato di insolvenza, avendo verificato che il credito rilevante residuo era solo quello vantato dall'Istituto previdenziale, per circa tre miliardi, che però non era stato azionato esecutivamente in via preventiva, mentre gran parte della: debitoria era stata eliminata nel corso del procedimento prefallimentare, tanto che erano rimasti insoddisfatti solo l'Inps e la soc. A.; sicchè la situazione economico - finanziaria del P. consentiva una sicura ripresa, tanto più per la presenza di ben tre cantieri in corso. Ha tuttavia escluso il giudice di merito la responsabilità dei creditori istanti, considerati la obiettiva esistenza del loro credito e l'inadempimento del debitore, ancor più verso l'A., nei cui confronti non era stata proposta una specifica domanda di risarcimento, ma una semplice generica doglianza. Ha poi il giudice di appello dichiarato inammissibile l'impugnazione del P., riferita al regolamento delle spese processuali di primo grado tra lui e la G., in difetto di conclusioni a riguardo, mentre ha respinto l'appello incidentale di quest'ultima, ribadendo quanto già rilevato dal giudice di merito e cioè che la partecipazione al giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento è consentita solo a soggetti interessati al mantenimento del fallimento o alla pronunzia opposta, con impossibilità di proporre domande autonome. Ha proposto ricorso per cassazione il fallimento, notificato a P.E., alla SOC. A., all'Inps e a G.B.A., con tre motivi resistiti dal P. che ha anche proposto ricorso incidentale, con unico motivo, nei confronti dell'Inps; dalla G, che ha chiesto che sia dichiarato il giudicato della sentenza della corte di merito sul punto che la riguarda; e dall'Inps, che ha proposto ricorso incidentale adesivo a quello del fallimento, con un solo motivo, ed ha resistito anche al ricorso incidentale di P.E.. Il curatore del fallimento e quest'ultimo hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale il fallimento denunzia la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L.F. e 115 e 116 c.p.c., assumendo che la corte di merito sia incorsa nel vizio di abnorme travisamento nell'esame degli atti inseriti nel fascicolo fallimentare traendo dati, circostanze e valutazioni arbitrarie. Deduce che, contrariamente a quanto assume la sentenza impugnata, le poste passive sono pari a L.17.700.889.066 e non a L.8.700.000.000 e quelle attive sono pari a L.3.141.307.325 e non a L.7.457.000.000. Nega che il patrimonio del fallito fosse in grado di consentire, attraverso le procedure esecutive, qualche realizzo, essendo pendenti numerosi pignoramenti da parte di istituti bancari, con crediti privilegiati che avrebbero frustrato iniziative similari di altri creditori; come pure contesta l'affermazione contenuta nella predetta decisione, secondo cui la potenzialità gestionale e produttiva dell'impresa, articolata su tre cantieri, escludesse lo stato di insolvenza, essendo il contrario invece provato dal fatto che l'impresa era totalmente priva di dipendenti, tanto che sistematicamente si era avvalsa di subappalti; deduce che l'unico cantiere operativo aveva eseguito lavori per L. 3.356.000.000, con tutti gli alloggi venduti ed il prezzo incassato e con la ditta subappaltatrice creditrice di oltre 1.800 milioni, mentre gran parte degli appartamenti da realizzare negli altri cantieri era stata promessa in vendita, con la riscossione di notevoli anticipi da parte del P.; che le liquidità della fallita superavano di poco, tra contanti, assegni bancari di terzi e cambiali, 56 milioni. Quanto alla supposta vitalità della struttura produttiva, appalesata dalla cessione di un ramo di azienda a terzi, e precisamente da uno dei tre cantieri, quello in fase avanzata, gioverebbe ad escluderla la circostanza che la cessione fosse avvenuta, al netto delle passività, nei confronti della impresa subappaltatrice, sicchè nessun valore attivo avrebbe espresso ove la cessionaria avesse dovuto pagare quelle passività. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L.F. e 115 - 116 c.p.c., censurando l'assunto che il venir meno dello stato di insolvenza era appalesato dal fatto che nel corso della fase prefallimentare l'impresa avesse pagato varie passività, lasciando insoluti solo i crediti dell'Inps - che peraltro avevano subito decurtazioni dell'ordine di 300 milioni - e della A.E. Osserva, infatti, il curatore del fallimento che l'unicità dell'inadempimento - peraltro così rilevante come quello verso l'Inps - contraddice la sottostante capacità patrimoniale, una volta che il soddisfacimento degli altri creditori sia stato reso possibile dal sacrificio imposto a chi è rimasto incapiente. Con il terzo è denunziata, infine, la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alle norme fallimentari e processuali di cui ai precedenti motivi, e si deduce che la corte territoriale, non dando rilievo alle numerose esecuzioni immobiliari pendenti ad istanza del ceto bancario, abbia trascurato di considerare la totale carenza di credito dell'impresa fallita, manifestazione evidente dello stato di insolvenza. I motivi vanno trattati unitariamente, in quanto riflettono la circostanza del mancato accertamento dello stato di insolvenza di P.E., prospettato attraverso presunte violazioni di legge e vizi di motivazione e riferito alle effettive passività dell'impresa fallita, in luogo di quelle ritenute dalla decisione impugnata; alla inidoneità del suo patrimonio a soddisfare le pretese creditorie; alla assenza di potenzialità gestionali dell'azienda, alla scarsa consistenza delle liquidità; alla elevata misura del debito verso l'Inps, rimasto inadempiuto e capace da sé solo di rappresentare la insolenza predetta; alla mancata rilevazione delle numerose esecuzioni immobiliari fà :pendenti ad istanza di banche, che avrebbero evidenziato ulteriormente lo stato di dissesto, per la totale carenza di credito della fallita. La censura è palesemente inammissibile, in quanto sollecita valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, esse involgendo apprezzamenti di fatto, riproposti attraverso la deduzione di vizi motivazionali, i quali possono configurarsi solo quando vi sia carenza di elementi nello sviluppo logico del provvedimento, che non consenta la identificazione del criterio posto a base della decisione, ovvero in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi (Cass. 3615/1999, 6189/1995; 6868/1994), ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati e le attese e deduzioni della parte a riguardo. La corte territoriale ha ritenuto di non ravvisare la incapacità dell'impresa di fronteggiare con mezzi ordinari le passività, considerandole globalmente e comparandole con le attività, e così pervenendo ad un giudizio positivo in ordine alla possibilità; di superamento della crisi, tale da escludere l'irreversibile dissesto, ed ha fornito le ragioni della decisione, adottata con una motivazione analitica e congrua, sul piano logico - giuridico, a sorreggere le conclusioni raggiunte. Sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità il riesame delle circostanze di fatto, in ordine alla entità del passivo e al criterio di quantificazione dell'attivo, misurate l'una e l'altra con criteri valutativi diversi da quelli della sentenza impugnata, giacchè la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza a scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 9314/1997; 3782/1997). Il giudice di appello, dopo avere correttamente premesso che lo stato di insolvenza per la dichiarazione di fallito va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, facendo cosi corretta applicazione dei principi di diritto ripetutamente enunciati da questa corte, in riferimento all'art. 5 L.F., di cui il ricorrente denunzia la violazione (Cass. 5736/1993; 795/1989; 1980/1985), ha considerato non eccessivo lo scarto tra partite passive ed attive ed ha soprattutto desunto la capacità dell'impresa di risanarsi dalla estinzione di numerose passività durante la istruzione prefallimentare, tanto che era rimasto un solo debito consistente, nei confronti dell'Inps, considerando che quello verso l'altro creditore ricorrente per fallimento, la società A.E., era insignificante. E sebbene il credito dell'ente previdenziale fosse rilevante, ha argomentato l'assenza del dissesto, tra l'altro, dal fatto che l'Inps avesse riscosso un acconto di circa trecento milioni e non avesse avviato procedure esecutive, mentre la presenza di tre cantieri rivelavano la vitalità dell'azienda e la sua capacità di far fronte alle passività, in ragione delle sue potenzialità produttive, idonee a superare la situazione di difficoltà, giudicata pertanto transitoria. Dinanzi a tali valutazioni; l'assunto che la corte di merito sia incorsa in un travisamento dei fatti di causa è di per sé sufficiente a svalutare il motivo di censura, non essendo quel supposto vizio denunziabile in sede di legittimità; come inammissibile resta la prospettazione di passività maggiori e di attività minori, rispetto a quelle considerate dalla sentenza impugnata, ovvero la impossibilità di agire esecutivamente pendendo numerosi pignoramenti di istituti bancari, o ancora il rilievo in ordine alla scarza potenzialità dei cantieri e alla irrisorietà delle liquidità, impingendo tutti su fatti e valutazioni, il cui riesame non è consentito, come si è detto, al giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso principale segue quella del ricorso incidentale, adesivo, dell'Inps, con il quale sono stati denunziati la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L.F. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con gli stessi argomenti dedotti dal curatore del fallimento. Ma inammissibile è anche il ricorso incidentale di P.E., che lamenta omissioni e contraddittorietà di motivazione della sentenza di appello, laddove essa ha escluso la responsabilità processuale aggravata dei creditori istanti, e più specificamente dell'Inps, nell'avere richiesto il suo fallimento; e denunzia la falsa applicazione di norme di legge, non meglio specificate, addebitando alla corte di merito di avere prima censurato la condotta dell'Inps, per il fatto che non aveva promosso anteriormente al ricorso per fallimento azioni esecutive, e poi dichiarato che non sussiste la sua responsabilità per colpa, solo perché il credito esisteva e pacifico ne era l'inadempimento, circostanze che non confliggerebbero con la colpa grave. Ha considerato il giudice di merito che la esistenza del credito previdenziale escludesse la applicabilità dell'art. 96 c.p.c. e, rilevando che la colpa deve essere grave, non ha ritenuto che fosse rinvenibile nella condotta dell'ente ricorrente. Tale motivazione si appalesa congrua alle conclusioni raggiunte poiché se la esistenza del credito e la sua esigibilità giovano ad escludere la ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 96 cpv c.p.c., la rilevanza di esso giustifica la proposizione del ricorso, essendo quel debito idoneo in astratto a prospettare uno stato di insolvenza del debitore inadempiente e comunque ad escludere la colpa grave di chi aveva attivato la procedura per la apertura del fallimento. Né costituisce elemento di contraddizione il fatto che la corte abbia apprezzato il mancato esercizio di procedure esecutive da parte dell'INPS come dato utile ad escludere - insieme ad altri - lo stato di insolvenza, esso operando sul piano distinto della infondatezza della domanda e non su quello della sua temerarietà, cui neanche giova l'assunto della mancata esplicitazione dell'acconto di L. 300.000.000, non avendo il giudice di merito - cui è in via esclusiva demandato l'accertamento della temerarietà (Cass. 2475/1995; 126/1992), incensurabile in sede di legittimità - ritenuto di assegnare a quella circostanza, pure apprezzata nella generale valutazione della insolvenza, valenza significativa ai fini .della gravità ,della colpa di cui trattasi; il cui opere probatorio incombeva al P. che l'aveva invocata. Quanto alle richieste di G.B.A. - che non ha proposto mezzi di gravame dirette alla declaratoria del giudicato sul punto della decisione del giudice di appello, che ha dichiarato inammissibile la impugnazione che aveva proposto nei suoi confronti P.E., la circostanza che esso sia estraneo alla materia del contendere, una volta rimasto escluso dalle censure dei ricorrenti, principale e incidentali, rende la richiesta improponibile. Le spese del giudizio possono compensarsi, sussistendo giusti motivi. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese processuali. Roma 24.10.2000












 

 

 


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