Tribunale Matera, 21 marzo 2001, decreto, Rigetto istanza di fallimento, insolvenza, anatocismo, banche.

Con sentenza del 22 marzo 2001 il Tribunale Civile e Penale di Matera – Sezione Fallimentare - ha escluso lo stato di insolvenza di una società che ha contestato il presunto credito vantato da due istituti di credito che avevano chiesto il fallimento dell’azienda.

L’anatocismo, cioè quel meccanismo che capitalizza (trimestralmente) l’interesse (interesse compensativo, interesse per giorni di valuta, commissioni, ecc.), rende del tutto inattendibile il documento bancario che in se e per se non può altro che provare ciò che un credito certo, liquido ed esigibile non è e non potrà mai essere.

La commissione per inutilizzo di affidamento, divenuta contabilmente un’operazione senza alcuna causa giustificatrice e definita per prassi bancaria commissione di massimo scoperto trimestrale è un negozio assolutamente nullo e sconosciuto, anche nel contratto che dovrebbe prevedere la stessa applicazione.

Gli interessi debitori per valuta fittizia, unitamente alle commissioni di massimo scoperto trimestrale, all’anatocismo e alle altre commissioni si sommano ed incrementano nel tempo in forma geometrica, rischiando di superare il tasso di soglia.

Questa realtà induce sempre più spesso la più illuminata Magistratura a negare la concessione di Decreti Ingiuntivi fondati sulla erronea contabilità bancaria ed a rigettare istanze di fallimento basate su titoli inesistenti.

Inoltre il Tribunale sottolinea il fatto che l’insolvenza va valutata al momento dell’emanazione del provvedimento e non della presentazione delle istanze: l’aver ottenuto un buon numero di desistenze è prova evidente della capacità reattiva e produttiva dell’azienda.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MATERA

Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Dino Maria SEMERARO Presidente

Dott. Rosa BIA Giudice Relatore

Dott. Roberto SCILLITANI Giudice

letta l’istanza di fallimento proposta nei confronti della ELEMER Srl (Avv. Tanza e Giordano);

udito il Giudice Relatore;

-preso atto della desistenza dei creditori Valinox, Irem, Lo ponte, Ficarra, Disopra, Di Biase, Coniglio,Anelina, Matera, Lucciardi, Laviola, Galgano, Gabriele, Franco, Tarturo, Montefinese, Alderisi, Viggiani, Foxboro Curatela Fallimento Costruttori e della circostanza che i crediti di Eletto e Lacava sono stati parzialmente soddisfatti;

-considerato che era stato concesso alla ditta debitrice termine per consentire di sanare la situazione debitoria;

-considerato che i crediti del BANCO di Napoli e della BNL sono contestati, perché risultano pendenti giudizi di accertamento della somma dovuta, alla stregua della illegittima capitalizzazione degli interessi trimestrali e del mancato rispetto della normativa antiusura;

ha emesso il seguente

DECRETO

Il ricorso è rigettato.

Premesso, infatti, che in questa sede devono essere esaminati solo gli aspetti attinenti alla sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive necessarie per la dichiarazione di fallimento, va rilevato che nel caso in esame non può dirsi, allo stato, sussistente il presupposto di cui all’art. 1 della L.F.

Secondo il costante orientamento espresso in giurisprudenza l’indagine sullo stato di insolvenza deve essere condotta con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione circa l’istanza di fallimento (cfr. Cass. 80/5377; Cass. 90/1439; Trib. Modena, 4/7/86, Trib. Milano 18/3/85): e nel caso in esame sussistono validi elementi che inducono ad escludere la sussistenza.

In merito, si osserva che la società debitrice, pure versando alla data di proposizione dei ricorsi in stato di insolvibilità, desumibile dall’importo dei debiti, ha successivamente sanato la propria situazione di dissesto.

Ha infatti provveduto a raggiungere una intesa per la definizione della pendenza debitoria con i creditori sopra indicati, residuando solo i crediti nei confronti dei dipendenti Eletto e Lacava.

Curerà il debitore di soddisfare anche tali ultime pendenze al fine di evitare l’aggravio delle spese relative ad eventuali procedure esecutive.

Sulla base di tanto non può, pertanto, ritenersi la sussistenza dello stato di insolvenza, richiesto dall’art. 5 L.F. ai fini della dichiarazione di fallimento

P. Q. M.

Applicato l’art. 5 l.f., rigetta il ricorso ed autorizza la restituzione dei fascicoli previa copia fotostatica di tutti gli atti contenuti a cura degli istanti.

Così deciso in Camera di Consiglio il 21/3/2001.

IL PRESIDENTE

Dott. Dino Maria SEMERARO

Il GIUDICE Rel.

Dott. Rosa BIA

Depositata in Cancelleria, oggi 22 mar. 2001

 












 

 

 


2000 (c) ilFallimento.it - Ideato e diretto dal Dott. Raimondo Olmo
Torre Annunziata (Napoli) - Corso Umberto I, n.242