Tribunale di Palermo, 18 dicembre 2000, ordinanza, Non necessario il deposito per spese giudiziarie nelle vendite senza incanto.

Anche questa decisione è un precedente giurisprudenziale relativo ad un argomento sul quale non vi sono altre decisioni conosciute.
Il provvedimento riguarda una grossa asta immobiliare senza incanto in sede fallimentare.
Uno dei partecipanti ha eccepito l'inefficacia delle altre offerte, stante il mancato deposito di somme per spese giudiziali (tale deposito non era previsto nell'ordinanza di vendita). L'eccezione si fonda su un'interpretazione "analogica" o "estensiva" dell'art. 580 c.p.c., relativo alla vendita con incanto.
Il Tribunale esamina la questione riferendosi al disposto dell'art. 571 c.p.c., che fa riferimento soltanto ad un deposito per cauzione e non per spese (deposito per cauzione già effettuato nel caso in esame). Il Giudice si sofferma, quindi, su alcuni precedenti giurisprudenziali su questioni analoghe e, con corretto iter logico-interpretativo, rigetta l'eccezione di inefficacia.

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

letto il verbale relativo alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto alla vendita senza incanto indetta con ordinanza del 20.9.2000 nell'ambito della procedura fallimentare in epigrafe indicata, nei confronti della ***;

sciogliendo la riserva ivi assunta, in particolare in ordine alle osservazioni svolte dal legale rappresentante della società offerente *** *** S.r.l., relative all'inefficacia delle altre due offerte presentante, in quanto non accompagnate da alcun deposito per spese della vendita, e all'irritualità della formulazione dell'offerta da parte di *** ***, che proponeva l'acquisto tanto quale legale rappresentante della *** *** S.r.l., quanto per persona da nominare;

osserva

non appare necessario, in questa sede, prendere in considerazione la seconda osservazione proposta dalla *** *** s.r.l., posto che l'offerta di *** *** non sarebbe, neppure secondo l'orientamento della *** medesima, totalmente inefficace, configurandosi comunque come valida con riferimento alla società rappresentata dal ***;

diversamente, occorre rilevare, con riferimento all'osservazione relativa all'inefficacia delle offerte presentate dal *** e dall'Avv. *** *** in quanto non corredate da deposito per spese, che il richiamo - operato dalla *** - alla norma dell'art. 580 del codice di rito non appare calibrato; in effetti, la norma richiamata rientra nel paragrafo dedicato alla vendita con incanto, mentre nel caso di specie si verte in tema di vendita senza incanto, ossia di una procedura soggetta a una disciplina autonoma rispetto a quella della vendita con incanto, recata dagli artt. 570-575 c.p.c.; in proposito, è quasi superfluo rilevare come quelle di procedura si configurino come norme di stretta osservanza, come tali non suscettibili di applicazione analogica;

prendendo dunque in considerazione le norme citate, deve osservarsi che - secondo il disposto del secondo comma dell'art. 571 c.p.c. - l'offerta di acquisto alla vendita senza incanto debba ritenersi inefficace soltanto ove non sia corredata dal deposito di una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto, mentre nulla è previsto circa un deposito per spese;

deve inoltre rilevarsi che - anche sotto il profilo interpretativo giurisprudenziale - la Suprema Corte ha sempre evidenziato esclusivamente la sussistenza dell'obbligo, a carico degli offerenti, di versare la cauzione prevista dal citato art. 571, comma 2, c.p.c. (cfr. , da ultimo, Cassazione, Sez. III. 9.4.1999, n. 3470, Di Fede c. Di Cara), mentre la giurisprudenza di merito ha avuto anche modo di affermare che "E' pienamente valida l'offerta di acquisto proposta dopo la vendita con incanto ai sensi dell'art. 584 c.p.c., anche quando essa non contenga l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo di pagamento, e l'offerente si sia limitato a depositare in cancelleria il 10% del prezzo offerto e non abbia invece effettuato alcun deposito per le spese ai sensi dell'art. 580 c.p.c." (v. Tribunale Trieste, 10.2.1979, Cobbe e altro c. Adriatic Sole Corporation);

non rinvenendosi dunque nelle norme di legge alcun obbligo di depositare somme per spese all'atto della presentazione dell'offerta di acquisto alla vendita senza incanto, residua la necessità di prendere in considerazione l'ordinanza con la quale si disponeva procedersi a tale tipo di vendita, dovendosi tale provvedimento considerarsi il regolamento particolare della vendita in esame; non v'è dubbio, infatti, che - pur nel silenzio della legge - ove il giudice, nell'ordinanza che dispone la vendita, imponesse il deposito di una somma a titolo di spese all'atto della presentazione dell'offerta, tale adempimento dovrebbe considerarsi obbligatorio per tutti gli offerenti;

ebbene, la citata ordinanza di vendita del 20.9.2000 nulla dispone in merito a un versamento per spese a corredo dell'offerta di acquisto, dovendosi pertanto escludere, anche per tale verso, che nel caso di specie vi fosse un simile obbligo per gli offerenti;

da ultimo, non è inutile rimarcare che, come si rileva agevolmente dagli atti, nel caso di specie tutti gli offerenti hanno provveduto al deposito di una somma non inferiore al decimo del prezzo offerto;

in ragione delle considerazioni sopra espresse, deve ritenersi che le offerte presentate dalla *** *** e dall'Avv.. *** *** sono pienamente valide ed efficaci;

visto l'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c., considerato che l'offerta delal *** supera il prezzo base indicato nell'ordinanza di almeno un quarto, ma ritenuto che, per l'ammontare delle offerte pervenute vi sia seria probabilità di una migliore vendita all'incanto.

MANDA

Al Curatore del fallimento di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli offerenti, riservandosi di disporre la vendita all'incanto, con separata ordinanza, decorso il termine di cui all'art. 26 L. Fall.

Palermo, lì 18/12/2000

Il Giudice delegato

Dott. Aldo De Negri












 

 

 


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