Tribunale di Catanzaro, 27 febbraio 2001, sentenza, Fallimento, art. 10 L. fall., termine annuale per la dichiarazione di fallimento, società di persone in liquidazione, decorrenza.

TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima sezione civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

dott. Giuseppe Neri - Presidente

dott. Antonio Saraco - Giudice

dott. Carlo Fontanazza - Giudice rel.

Letto il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto da INPS nei confronti di omissis, con atto depositato in data 22.2.2001 (nr. 36/2001 R.R.);

letti gli atti di causa;

sentito il giudice relatore

osserva.

Da quanto allegato al ricorso risulta come la società intimata sia stata sciolta in data 16.12.1997, senza procedure di liquidazione e come tale causa di scioglimento sia stata iscritta nel registro delle imprese in data 10.3.1998 (cfr. verbale di pignoramento e visura camerale).

Ciò posto e non essendovi allegato dal creditore della società, dopo tale data, abbia in concreto compiuto nuove operazioni, deve ritenersi decorso il termine annuale di cui all'art. 10 L. fall. per la pronuncia di fallimento della omissis.

Ritiene infatti il Collegio che tale termine debba farsi decorrere, nel caso concreto, dallo scioglimento delle società.

Incontestabile è infatti che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 L. fall. di cui alla sentenza della COrte Costituzionale in data 21.luglio 2000, sia ormai destituita di fondamento l'opinione giurisprudenziale secondo cui le società debbano considerarsi come sempre operanti, ai fini dell'art. 10 l. fall. qualora esista anche solo un creditore sociale.

Ciò posto, sgombrato il campo da tale pregiudizio intepretativo, è compito dell'interprete quello di ricercare, per le società, quale sia il momento di cesssazione dell'attività d'impresa, da cui fare decorrere l'anno indicato dal citato art. 10 L. fall.

Ebbene, per le società di persone, può fondamentalmente ritenersi che tale momento sdia da identificare anche nel loro concreto scioglimento, anche senza formale messa in liquidazione.

Dal suo scioglimento infatti, è precluso alla società di compiere nuove operazioni d'impresa e, pertanto, deve ritenersi che da tale data cessi l'attività imprenditoriale del soggetto collettivo.

Nè vale,a giudizio del Collegio, replicare che il termine annuale di cui all'art. 10 L. fall. debba decorrere dal momento della cancellazione dal registro delle imprese della società a seguito della conclusione delle procedure di liquidazione.

Ed infatti, per le società di persone, la procedura di liquidazione è meramente facoltativa, potendo i soci, nell'atto costitutivo od almomento dello scioglimento della società, prevedere l'esclusione di ogni procedura di liquidazione.

E' quindi irragionevole ritenere che la cessazione dell'attività d'impresa, per le società di persone, sia subordinata alla definizione delle procedure di liquidazione, bastando certamente il loro effettivo scioglimento.

Essendo, pertanto decorso, da tale data, il termine annuale di cui all'art. 10 L. fall., deve concludersi per il rigetto del ricorso.

Nel caso di rigetto non è necessario disporre la comparizione in camera di consiglio dell'intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso in epigrafe indicato
nulla per le spese
manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Catanzaro, 27.2.2001












 

 

 


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