Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza, 13 aprile 2005, Giudice Dott. Massimo Palescandolo, nel caso in cui il Giudice del Lavoro abbia riconosciuto un credito, con dispositivo anteriore al fallimento, il GD è vincolato: o ammette il credito come riconosciuto o autorizza il curatore ad impugnare la sentenza, essendo irrilevante che la motivazione sia stata depositata dopo la declaratoria di fallimento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Torre A.
II SEZ. CIV.
nelle persone dei magistrati:
dott. Francesco Paolo Amura Presidente
dott. Vincenzo Del Sorbo Giudice
dott. Massimo Palescandolo Giudice-est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1267 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2002 avente ad
OGGETTO: domanda ex art.101 LF.
TRA
Russo Agnello, elettivamente domiciliato in Torre A., Via C. Prisco n.2 presso lo studio dell'avv. Carolina Balzano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore, Marco e Daniela Mocella, giusta procura a margine del ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
Curatore del fallimento Giordano Maria Rosaria, in persona del dr. Antonio Orza.
Resistente-Contumace
CONCLUSIONI all'udienza del 15-2-2005:
il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26-3-2002 al G.D. al fallimento della società sopra menzionata, Russo Agnello, premesso semplicemente d'esser creditore di Giordano Maria Rosaria per la somma di £.89.974.917#, in virtù della sentenza n.16648/97 del Pretore di Napoli, così come risultante dall'atto di precetto del 30-1-98, chiedeva ex art.101 LF, di essere ammesso in via privilegiata, trattandosi di competenze di lavoro non corrisposte, al passivo concorsuale per il relativo importo, pari ad € 46.468,17.
Radicatosi il contraddittorio, il curatore si opponeva all'accoglimento dell'istanza, dapprima motivando il rifiuto per difetto di legittimazione passiva, poi per il mancato riscontro del passaggio in giudicato della citata sentenza.
Aperta la fase contenziosa, il curatore non si costituiva.
Nel corso istruttorio il ricorrente produceva la sentenza in questione, quella d'appello ed altra documentazione; quindi, precisate le conclusioni così come trascritte in epigrafe, la causa, previa assegnazione dei termini per il deposito della conclusionale, era riservata alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del curatore, non costituitosi nella fase contenziosa del giudizio.
L'istanza tardiva è fondata e meritevole d'accoglimento.
La soluzione del presente giudizio trova il suo fondamento normativo nell'art.95, co.3, l.f., che recita testualmente "se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito".
Dal certificato camerale allegato si ricava che Giordano Maria Rosaria veniva dichiarata fallita in data 29 luglio 1997 e che prima di detta dichiarazione di fallimento, il Giudice del Lavoro di Napoli la condannava (in solido con altri convenuti) al pagamento di £.48.868.681# a titolo di emolumenti lavorativi (retribuzioni, straordinario, 13° e 14° mensilità, preavviso e t.f.r.), a favore dell'odierno ricorrente.
L'accertamento giurisdizionale di un credito, avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, vincola pertanto il G.D. in sede di formazione dello stato passivo, nel senso che la norma citata, nell'introdurre una deroga al principio generale di cui all'art.52, co.2, l.f., gli sottrae la competenza di tal ragione creditoria: l'alternativa, infatti, è o l'accoglimento, così come risulta accertato in giudizio, o l'autorizzazione al curatore ad impugnare la sentenza innanzi al Giudice ordinario.
- Il chiaro tenore della norma ha avuto un'ulteriore precisazione da parte della Cassazione a Sezioni Unite, peraltro ben datata ma sempre attuale, proprio in relazione ai giudizi soggetti al rito del lavoro, ossia in merito alla sua applicazione anche al solo dispositivo letto in udienza (Cass. civile, Sez. Unite, 23-10-1986, n.6225: "Al fine dell'applicazione dell'art.95 del terzo comma del R.D. 16 marzo 1942 n.267,…a norma del quale, dopo una pronuncia di primo grado, da cui risulti il credito, il credito stesso si sottrae alla procedura concorsuale della formazione dello stato passivo, e si rende necessaria, se si vuole non ammetterlo, l' impugnazione di quella pronuncia in sede ordinaria, occorre fare riferimento, nel caso di processo soggetto al rito del lavoro, alla data del dispositivo letto in udienza, che esprime il suddetto accertamento giurisdizionale del credito, mentre resta in proposito irrilevante la posteriorità della motivazione a sostegno della relativa decisione").
Nel nostro caso, così come da documentazione allegata, è provato che il dispositivo del Giudice del Lavoro locale fu letto e, quindi, pubblicato in data 19 giugno 1997, mentre il fallimento interveniva - come già trascritto - il successivo 29 luglio; per quanto appena argomentato, l'evenienza che la motivazione veniva depositata nell'agosto 1997, e, quindi, dopo la dichiarazione di fallimento, è giuridicamente ininfluente.
- Il credito vantato, invero, è irrevocabilmente consacrato, giacché la sentenza del Pretore è da ritenere definitiva, avendo il Tribunale del Lavoro di Napoli, in funzione di giudice d'appello, dichiarato inammissibile il relativo gravame con sentenza del 11-3/15-6-2004, sul presupposto dell'accertato difetto di legittimazione processuale in capo alla Giordano, il cui status di fallita inibiva qualsiasi atto processuale.
Non v'è, quindi, spazio per alcun'ulteriore disquisizione, dovendo il ricorso accogliersi nei termini già accertati, così come specificati nell'atto di precetto, ovvero per l'importo di euro 46.468,17.
Sulle somme anzidette, da ammettere al passivo concorsuale con il privilegio generale mobiliare di cui all'art.2751 bis n.1 c.c., competono, parimenti in privilegio, la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione al dì dell'approvazione dello stato passivo e gli interessi legali dalla maturazione alla data della vendita mobiliare.
Motivi d'equità giustificano la dichiarazione d'irripetibilità delle spese e degli onorari di giudizio, in guisa da lasciarli a carico dell'istante.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sull'istanza ex art. 101 LF proposta da Russo Agnello, con ricorso depositato il 26 marzo 2002, nei confronti del curatore del fallimento della Giordano Maria Rosaria, ogni ulteriore pretesa rigettata, così provvede:
a) dichiara la contumacia del curatore;
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, ammette la ricorrente al passivo del suindicato fallimento con il privilegio di cui all'art.2751 bis n.1 cc per la somma di euro 46.468,17, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla maturazione alla data di approvazione dello stato passivo ed interessi legali dalla maturazione al dì della vendita mobiliare, rivalutazione ed interessi parimenti con l'indicato privilegio;
c) dichiara irripetibili le spese e le competenze di causa.
Così deciso in Torre A. nella camera di consiglio della II Sez. Civ. del tribunale, in data 13 aprile 2005.

Il Giudice Estensore
dr. Massimo Palescandolo

 

Il Presidente
dr. Francesco P. Amura

 

 

 
 











 

 

 


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