Tribunale di Trapani, Sentenza n. 106 del 25 febbraio 2002, Domanda di rivendica dei beni immobili e domanda di ammissione al passivo: qualora il credito di restituzione venga negato, il creditore può sempre domandare l'insinuazione al passivo, in quanto il rigetto della prima domanda non costituisce preclusione alla presentazione, anche tardiva, della seconda.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZIONE CIVILE

Composto dai Magistrati:
Dott. Mario D'Angelo Presidente
Dott. Lunella Caradonna Giudice rel.
Dott. Corrado Cappiello Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1199 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 1998, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo, e vertente
TRA
Aurelio Pappalardo, nato a Trapani il 14 settembre 1936, in nome proprio e quale procuratore di Caterina Pappalardo, nata a Palermo il 17 novembre 1977, giusta procura dott. Mirella Dayan delegata dal Console d'Italia, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, per mandato a margine del presente atto, dagli avvocati Mariella Vultaggio e Michele Lombardo e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Trapani, via Vespri, n. 10.
OPPONENTE
E

Curatela del Fallimento della società MARMI SCIARE s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Rodittis Michele e Salone Maria Concetta, nella persona del Curatore, dott. Mario Sugameli (Partita IVA:00060610813), autorizzato a stare in giudizio con provvedimento del G.D. del 15 aprile - 26 maggio 1999, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Guarnotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trapani, via Virgilio, n. 11, per procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta del 20 ottobre 1999.
OPPOSTA
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 ottobre 2001, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

La parte opponente conclude perché il Tribunale voglia, in accoglimento della domanda subordinata, ammettere al passivo fallimentare della società in accomandita semplice Mario e Michele Rodittis & C. s.a.s. e Marmi Sciare s.n.c. gli attori Pappalardo Aurelio e Caterina in via chirografaria per lire 1.630.671.812, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo e con vittoria di spese della C.T.U. e legali.
Parte opposta. "Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e con sentenza provvisoriamente esecutiva:
in via assolutamente preliminare, dare atto che, a seguito della rinunzia degli opponenti alla domanda principale di rivendica del presente giudiizo, oggetto di causa è residuata l'istanza subordinata di ammissione, in chirografo, al passivo fallimentare per l'importo di lire 1.348.000.000; in via processuale, dichiarare improponibile nei confronti della Curatela, perché irrituale, anche la domanda avanzata in via subordinata e, conseguentemente, rigettare "in toto" l'opposizione proposta; nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione, ammettere gli opponenti al passivo fallimentare, in chirografo, limitatamente alla somma corrispondente al valore degli immobili che avrebbero dovuto essere ceduti al loro dante causa in base alla clausola inserita nella scrittura privata dissimulata e, quindi, per un importo pari al 12% della valutazione, alla data del fallimento, della palazzina A1 (l'unica portata a termine dall'impresa Rodittis) secondo la stima effettuata dal C.T.U. e al 12% del prezzo di vendita delle altre palazzine (quando erano ancora in corso di costruzione) così come indicato nei due atti notarili prodotti da controparte e intervenuti, rispettivamente, con la Drepano Costruzioni e con i signori Piazza; in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento di tutte le spese, diritti e onorari di avvocato, nonché al rimborso forfettario di cui all'art. 15 D.M. 5/10/1994 n. 585".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso ex art. 98 L.F. del 2 dicembre 1998, notificato in data 7 dicembre 1998, Aurelio Pappalardo, in proprio e quale procuratore di Caterina Pappalardo, proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della società "Mario e Michele Rodittis Marmi Sciare s.n.c." e dei soci illimitatamente responsabili Michele Rodittis e Salone Maria Concetta, dichiarato esecutivo in data 27 aprile 1998 nella parte in cui aveva rigettato la domanda n. 2 depositata il 16 dicembre 1997 essendo controverso il credito, giusta comunicazione del Curatore, dott. Mario Sugameli, del 23 novembre 1998 pervenuta il 24 novembre 1998.
A sostegno dell'impugnativa proposta, gli opponenti deducevano che con scrittura privata del 24 dicembre 1973 l'avv. Giacomo Pappalardo aveva convenuto con la società poi fallita che il negozio voluto con atto pubblico rogato dal notaio G. Fodale il 24 dicembre 1973 non era una compravendita, ma una permuta consistente nel trasferimento da parte dell'avv. Pappalardo di due lotti di terreno indicati nell'atto pubblico contro la costruzione da parte della società di alcune unità immobiliari meglio indicate nella scrittura e che la società avrebbe dovuto realizzare in base a un progetto intestato all'avv. Pappalardo e ceduto con l'atto di vendita citato; che la società poi fallita avrebbe costruito e venduto all'avv. Pappalardo o a persona dallo stesso indicata n. 4 appartamenti con un posto macchina come dal ceduto progetto dell'ing. Paolo Castiglione; che la vendita degli appartamenti era stata effettuata in base all'indice di edificabilità vigente all'atto della permuta; che nella scrittura privata predetta era inserita la clausola che ove i signori Rodittis, nelle qualità, riuscissero a realizzare costruzioni in eccedenza al volume previsto dall'iniziale progetto dovevano cedere e trasferire all'avv. Pappalardo o ai suoi aventi causa una parte degli immobili realizzati in eccedenza e corrispondente al 12% del maggior volume costruito; che effettivamente i Rodittis avevano ottenuto di potere realizzare e avevano realizzato una maggiore cubatura e di avere pertanto diirtto alle maggiori unità immobiliari; che in costanza di giudizio era intervenuto il fallimento e la domanda era stata dichiarata improcedibile dovendo i crediti essere accertati nel concorso di tutti i creditori; che la scrittura privata era opponibile alla Curatela perché di data certa, al momento della morte di Pappalardo Giacomo, né la società convenuta aveva mai dichiarato di disconoscere le firma; che nell'ipotesi si mancato accoglimento della domanda di rivendica, essi avevano diritto al valore corrispondente degli immobili loro spettanti pari a lire 1.348.000.000.
Si costituiva la Curatela del Fallimento della MARMI SCIARE s.n.c. e
dei soci illimitatamente responsabili Rodittis Michele e Salone Maria Concetta, nella persona del Curatore, che eccepiva l'inopponibilità al fallimento del compratore ex art. 1416, primo comma, c.c., della simulazione relativa di una vendita, quando quest'ultima dissimuli un diverso contratto, fondato su una differente causa, stante la posizione di terzietà del Curatore e affermava che la scrittura privata "de quo" conteneva uan condizione sospensiva a carattere aleatorio non vincolane nel futuro e a tempo indeterminato le parti; che detta scrittura privata non costituendo un preliminare e non contenendo una indicazione analitica degli immobili pretesi, non era suscettibile di esecuzione in forma specifica; che unica pretesa residuale che poteva vantare il proprietario dell'area rimasto insoddisfatto era l'insinuazione al passivo dell'equivalente del valore degli immobili che avrebbero dovuto essergli attribuiti.
In sede di memorie di replica ex art. 184 c.p.c., la Curatela opposta eccepiva poi l'improponibilità e l'inammissiblità della domanda di rivendica presentata in sede di verifica tempestiva dei crediti e di quella subordinata di insinuazione al passivo per l'importo corrispondente agli immobili oggetto della prima domanda.
Durante il corso del giudizio, veniva depositata nota di trascrizione della domanda giudiziale presentata con atto di citazione notificato il 30-31 maggio 1984, la Curatela desisteva dalla eccezione preliminare formulata in comparsa e l'opponente dichiarava di rinunziare alla domanda di rivendica, rinunzia accettata espressamente dalla Curatela opposta. Veniva, quindi, acquisita l'offerta documentazione e disposta consulenza tecnica di ufficio per determinare il valore degli immobili oggetto di causa alla data del fallimento e alla data odierna e per accertare se fossero stati realizzati immobili in eccedenza in virtù dell'aumento dell'indice di edificabilità e se, a seguito di tale eccedenza, i suddetti immobili fossero stati trasferiti ad altri soggetti.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe riportate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata.
Domanda di rivendica di beni immobili.
Il Pappalardo, in proprio e nella qualità, con istanza depositata in data 16 dicembre 1997, ha presentato in sede di verifica dei crediti, domanda di rivendica dei beni immobili spettantigli nella misura di metri quadrati 1.348 in forza delle maggiori costruzioni eseguite sui lotti di terreno venduti alla società poi fallita con atto pubblico rogato dal Notaio G. Fodale in data 24 dicembre 1973, n. di rep. 126.674 e giusta scrittura privata di pari data.
In sede di opposizione, il Pappalardo ha espressamente rinunciato alla domanda di rivendica dei beni immobili, domanda della quale non può non affermarsi l'improponibilità.
Difatti, l'ambito applicativo della norma di cui all'art. 103 legge fall. è limitato alle cose e ai beni mobili, compresi i mobili soggetti al regime della pubblicità, mentre le azioni reali immobiliari seguono le ordinarie norme di competenza.
Sicchè, colui che intende escludere un bene immobile dall'attivo fallimentare o vanta, in virtù dell'anteriorità della trascrizione, un diritto prevalente rispetto a quelli della massa e intende, perciò, paralizzare l'esecuzione collettiva, non può ricorrere al rimedio previsto dall'art. 103 legge fall., né al reclamo di cui all'art. 26 legge fall., ma deve esperire l'opposizione di terzo all'esecuzione nei confronti del curatore nella duplice posizione processuale da questi rivestita di creditore pignorante e di debitore esecutato (Cass., sent. n. 9460 del 19 luglio 2000; Trib. Rimini, 20 marzo 1995;Tribunale Napoli, 2 luglio 1992).
Domanda di ammissione al passivo.
Il Pappalardo, in proprio e nella qualità, ha presentato con l'istanza richiamata, in via subordinata, anche domanda di ammissione al passivo, deducendo che ove non fosse stata accolta la domanda di rivendica dei beni immobili indicati egli aveva diritto al corrispondente credito, per complessive lire 1.348.000.000, pari a lire 1.000.000 per metro quadrato.
Il giudice delegato, in sede di verifica tempestiva dei crediti, ha rigettato la domanda perché il credito era controverso.
La specificata domanda deve ritenersi ammissibile, perché, pur essendo l'accertamento della rivendica distinto dall'accertamento del credito insinuato, è consentito proporre le due domande nei rispettivi procedimenti senza che le differenti istanze si elidano (Cass, sent. n. 723 del 1986).
Così si è ritenuto che il creditore, all'udienza per la verificazione del passivo, possa abbandonare la domanda relativa al credito di restituzione per avanzare una domanda di insinuazione per lo stesso titolo e che, qualora il credito di restituzione venga negato, il creditore possa sempre domandare l'insinuazione al passivo, in quanto il rigetto della prima domanda non costituisce preclusione alla presentazione, anche tardiva, della seconda.
Nello stesso senso si è affermato che non è ammissibile la conversione di una domanda di insinuazione dei crediti in quella prevista dall'art. 103 legge fall., mentre si è ravvisata la necessità di una conversione nel caso in cui, esperita la rivendica, il bene non risulti acquisito all'attivo fallimentare.
Affermate tali premesse sul piano processuale, nel merito deve giungersi a un rigetto della domanda di insinuazione al passivo presentata.
Con la già citata scrittura privata del 24 dicembre 1973 stipulata dal dante causa dell'odierno opponente, Pappalardo Giacomo, e i soci amministratori della Marmi Sciare s.n.c., Rodittis Michele e Rodittis Mario, i contraenti avevano stabilito in primo luogo che la costruzione degli edifici promessi in vendita doveva essere portata a termine entro la data del 31 dicembre 1975 e in secondo luogo che, ove i signori Rodittis, nella qualità, fossero riusciti a realizzare in uno o in entrambi i lotti oggetto del contestuale atto di compravendita costruzioni di qualsiasi tipo e forma in eccedenza al volume previsto dal progetto dovevano cedere e trasferire all'avv. Pappalardo o ai suoi aventi causa una parte degli immobili realizzati in eccedenza e corrispondente al 12% del maggior volume costruito.
La pattuita condizione non si è verificata prima che le parti portassero a compimento il programma di obbligazioni contrattualmente stabilito.
Ed invero, deve affermarsi che le obbligazioni contrattuali concordemente fissate dal dante causa dell'odierno opponente e dagli amministratori della Marmi Sciare s.n.c. hanno trovato il loro esaurimento in punto di effetti con la stipula dell'atto pubblico, rogato dal Notaio Fodale, il 23 dicembre 1976 n. di rep. 130.673, con il quale gli appartamenti promessi in cambio dell'area edificabile venduta sono stati effettivamente trasferiti.
Ciò, nel rispetto di quanto pattuito con la scrittura privata del 1973, allorquando le parti stabilirono la data del 31 dicembre del 1975 come data di ultimazione dei lavori di costruzione afferenti gli edifici venduti.
La successiva variazione dello strumento urbanistico con contestuale cambiamento del coefficiente di edificabilità originario (dall'1,5 mc/mq al 5 mc/mq) e la realizzazione di di altre quattro palazzine da parte della società Mario Rodittis & C. s.a.s. (pal. A1), della ditta Piazza Valeria e altri (pal. A2) e della ditta Drepanum Costruzioni (palazzine B1 e B2) sono accadimenti che non sono andati ad incidere sul programma di obbligazioni originariamente concordato dai due contraenti e già conclusosi nei suoi effetti.
Qanto affermato senza prescindere dalle circostanze che:
· la Marmi Sciare snc ha venduto l'area di mq. 6760, ottenuta dal frazionamento dei lotti originari di mq. 5570, in data 1 dicembre 1981, con atto rogato dal notaio G. Di Marzo l'1 dicembre 1981, n. di rep. 71063, dopo il trasferimento dei due appartamenti ad altra società, terza estranea al giudizio, avvenuto con l'atto notarile già citato del 23 dicembre 1976, quest'ultimo non impugnato nei modi di legge ;
· il progetto relativo alla realizzazione della maggiore cubatura è stato approvato dalla C.E.C. nella seduta del 26 maggio 1983 in favore della società nuova beneficiaria Mario Rodittis & C. s.a.s., società che ha poi costruito la palazzina A1; · la trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto l'adempimento contrattuale della scrittura già citata del 1973 è stata eseguita in data 9 giugno 1984 (casella 12226, vol. 2694 reg. gen., n. 10735 reg. part. ), dopo l'esaurimento degli effetti negoziali pattuiti dal Pappalardo con gli amministratori della Marmi Sciare snc, dopo la cessione dell'area alla Mario Rodittis & C. s.a.s. e dopo l'approvazione del progetto da parte della C.E.C.;
· la società Mario Rodittis & C. s.a.s. è soggetto giuridico distinto dalla società Marmi Sciare s.n.c., elemento quest'ultimo che non consente in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento della seconda società di trattare l'ammissione di crediti eventualmente maturati nei confronti della prima società.
Per quanto esposto, l'opposizione proposta va reietta.
Pappalardo Aurelio, in proprio e nella qualità, di procuratore di Pappalardo Caterina, parte soccombente, va condannato al pagamento, in favore della Curatela opposta, nella persona del Curatore, delle spese processuali che vanno liquidate in complessivi euro 3780,46, di cui 144,61 euro per spese vive, per spese vive, oltre il 10% per spese generali su diritti e onorari e oltre IVA e Cap come per legge. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal giudice con decreto del 19-23 ottobre 2000, vanno poste definitivamente a carico di Pappalardo Aurelio, in proprio e nella qualità.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da Pappalardo Aurelio, in proprio e nella qualità di procuratore di Pappalardo Caterina, nei confronti della Curatela del Fallimento della società "Mario e Michele Rodittis Marmi Sciare s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Rodittis Michele e Salone Maria Concetta.
Condanna Pappalardo Aurelio, in proprio e nella qualità di procuratore di Pappalardo Caterina, al pagamento, in favore della Curatela opposta, in persona del Curatore, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3780,46, di cui 144,61 euro per spese vive, oltre il 10% per spese generali su diritti e onorari e oltre IVA e Cap come per legge.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal giudice con decreto del 19-23 ottobre 2000, definitivamente a carico di Pappalardo Aurelio, in proprio e nella qualità.

Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 3 gennaio 2002.

Il Giudice estensore

Il Presidente

 


 

 

 

 

 











 

 

 


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