Tribunale
di Torre Annunziata 14 luglio 1999, decreto, Presidente
F.sco Paolo Amura, rel. M. Catalano. Diritto del curatore
dal fallimento ad acquisire la documentazione bancaria inerente
ai rapporti di c/c bancario intrattenuti dall imprenditore
fallito.
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TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA
SEZIONE CIVILE
composto
dai sigg.ri magistrati
dott.
F.sco Paolo Amura..................................Presidente
dott.
M. Catalano.............................................
Giudice
dott.....................................................................
Giudice
riunito
in camera di consiglio in data 14.7.1999 ha
pronunciato
il seguente
DECRETO
su
reclamo ex art. 26 l.f. proposto dal Banco Ambrosiano Veneto
SPA in persona del dott. Michele Chiesura Corona e della
dott.ssa Bruna Pastinese, funzionari addetti alla direzione
generale avverso il provvedimento reso dal g.d. del fallimento
Eurocanned food s.r.l. del 6.5.1999 con il quale si disponeva
a favore del curartore la consegna di copia degli estratti
conto relativi a tutti i conti, a qualunque titolo intrattenuti,
dalla fallita società nei confronti dell istituto
reclamante.
Con
ricorso depositato in data 25.5.1999 il Banco Ambrosiano
Veneto proponeva reclamo avverso il decreto citato dal g.d.
esponendo che l atto del giudice esulava dal suo potere
in quanto si trattava di acquisizione di beni la cui titolarità
non appartiene al fallimento, atteso che, sulla base dell
art. 78 l.f., il contratto di conto corrente a su tempo
stipulato dal fallito in bonis con istituti di credito,
a seguito del fallimento di diritto si era sciolto; né
era possibile l applicazione dell art. 119 TULB
il quale facoltizza il contraente all ottenimento
di documentazione inerente a singole operazioni, poiché
la curatela attraverso il decreto del g.d. non ha chiesto
documentazione relativa a singole operazioni, ma la consegna
degli estratti conto di tutti i rapporti di c/c intercorsi
tra il Banco e il fallito nel periodo precedente al fallimento
; eccepiva inoltre, dal punto di vista processuale, che
il decreto del g.d. si risolve in un uso distorto dei poteri
processuali in quanto tendente all esibizione di cose
al di fuori di un processo ed in violazione dell art.
210 c.p.c..
Si
costituiva la procedura fallimentare eccependo la tardività
del reclamo in quanto il decreto del g.d. era stato comunicato
al direttore p.t. della filiale di S. Antonio Abate del
Banco Ambrosiano Veneto il 13.5.1999 e pertanto il reclamo,
depositato in data 26.5.1999 era da considerarsi tardivo.
Nel
merito affermava la legittimità della richiesta ex
art. 119 TULB in quanto il curatore, subentrando nei diritti
del fallito ha ereditato dallo stesso il diritto ad ottenere
copia degli atti di cui all art. 119 TULB, e ciò
anche in relazione ai doveri che, secondo buon fede, integrano
il rapporto contrattuale ; in secondo luogo, la necessità
dell acquisizione degli estratti conto è necessaria
al curatore a che questi ottemperi, ex art. 33 l. fall.,
all accertamento della responsabilità del fallito
anche sotto il profilo penale.
Il
reclamo è da considerarsi inammissibile. Premesso
che il termine per proporre reclamo avverso i decreti del
giudice delegato è di 3 giorni dalla comunicazione
del provvedimento ( e non più dal suo deposito),
o di 10 giorni, sempre decorrenti dalla comunicazione, in
caso di violazioni di diritti soggettivi, è bene
precisare il dies a quo dal quale far decorrere il termine
per l impugnazione. Ciò in quanto parte resistente
ha documentato che il direttore p.t. della filiale di S.
Antonio Abate in data 13.5.1999 ha ricevuto copia del decreto
impugnato e, seguendo il suo ragionamento, il reclamo depositato
in data 26.5.1999 è tardivo anche rispetto al termine
di 10 giorni. Dall altro lato parte reclamante da
un lato afferma che non ha avuto comunicazione del provvedimento
in quanto non effettuata nelle forme del codice di rito
disciplinata dall art. 136 c.p.c., e dall altro
afferma che il provvedimento de quo poiché è
da considerarsi abnorme, è giuridicamente inesistente
a quindi non vi è termine di decorrenza per l
impugnazione.
Quanto
al dato formale, l art. 136 c.p.c. stabilisce che
la comunicazione è il mezzo con il quale il cancelliere
con biglietto di cancelleria mette a conoscenza delle parti
provvedimenti emanati dal giudice in loro assenza.
Sul
punto è stato affermato che la comunicazione
degli atti processuali è regolata dall art.
136 c.p.c. e dall art. 45 att. dello stesso codice
e non può esser sostituita, ai fini della decorrenza
del termine di impugnazione, dalla conoscenza di fatto del
provvedimento ; essa, tuttavia, ammette equipollenti in
forma diversa dalle modalità disciplinate dal codice
di rito, purchè provenga da organo a ciò abilitato
ed abbia raggiunto lo scopo di assicurare la certezza in
ordine all informazione della parte circa l
esistenza ed il contenuto del provvedimento ed in ordine
alla data di tale conoscenza. (Riaffermando tale principio
la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in materia
fallimentare, può considerarsi equipollente alla
comunicazione dell esecutività del piano finale
di riparto l invio al creditore, da parte del curatore,
di una raccomandata contenente il progetto finale di riparto
e l assegno di pagamento, con conseguente formazione
del giudicato endofallimentare sull indicata esecutività)Cass.
Civ. sez. I 15.2.1996 nr 1140.
La
fattispecie concreta all esame di questo tribunale
non è altro, mutatis mutandis, del principio ora
enunciato dalla suprema corte. Ed infatti il curatore, organo
motore e propulsore della procedura, pubblico ufficiale
nell esercizio delle sue funzioni, in ottemperanza
ad un ordine del g.d. ed in esecuzione dello stesso ha curato
la sua esecuzione, e per far ciò ne ha disposto la
comunicazione al destinatario, ovvero il banco Ambrosiano
veneto filiale di S. Antonio Abate. Sarebbe assurdo e antieconomico
che il curatore, pubblico ufficiale, per l esecuzione
dei provvedimenti del g.d., adotti il ministero dell
ufficiale giudiziario, che altro non è che l
ausiliario della parte privata. Passando al concreto, e
quindi alla determinazione del dies a quo dal quale far
decorrere i termini di impugnazione, esso si individua nel
13.5.1999 data in cui il direttore della filiale riceve
copia del decreto di acquisizione del g.d.. Né è
possibile obiettare che il decreto per aver efficacia nei
confronti dell Istituto doveva essere comunicata alla
sede legale dell ente, giacchè esso è
stata legittimamente comunicata all institore dell
imprenditore, suo rappresentante.
Passando
all altro profilo della giuridica inesistenza del
decreto del g.d., anche questo va respinto. E ormai
opinione consolidata e legittima l emanazione di decreti
di acquisizione da parte del g.d di e/c o documentazione
bancaria in genere in relazione a rapporti di c/c intrattenuti
dal fallito in bonis con istituti di credito.
in
relazione al rapporto di conto corrente bancario intrattenuto
dal debitore, il curatore ha il diritto di chiedere ed il
giudice delegato di ordinare alla banca, ai sensi dell
art. 25 nr 2 legge fallimentare, l esibizione della
documentazione inerente alle singole operazioni poste in
essere nei cinque anni precedenti
Trib.
Vicenza decreto 18.9.1992, in il Fall, 1993, 401
in
relazione ad un rapporto di c/c bancario intrattenuto dall
imprenditore fallito, il curatore ha il diritto di chiedere
alla banca, ai sensi dell art. 1713 c.c. il rendiconto
di tutto il suo operato, e di ottenere altresì ai
sensi dell art. 119, quanto comma, D. L.vo 385/1993,
copia della documentazione di tutte le operazioni intervenute.
Qualora la banca non dovesse ottemperare alla richiesta,
tale organo può rivolgersi al giudice delegato e
promuovere l emanazione di un provvedimento, ai sensi
dell art. 25 nr 2 L. fall.
Trib
Genova decreto 29.9.1995, Fallimento Moda Calze di Porcile
Mirella Sas c. Banco Ambrosiano Veneto, in il Fall, 1996,
199.
sussiste
un diritto del curatore dal fallimento a acquisire la documentazione
bancaria inerente a un rapporto di c/c bancario intrattenuto
dall imprenditore fallito e, in caso di rifiuto della
banca a richiedere al giudice delegato un provvedimento,
ai sensi dell art. 25 nr 2 l. fall.
Trib
Rimini, 24.10.1995, Credito Romagnolo Spa c. massa dei creditori,
in il fall. 1996, 491.
Sul
punto è bene fare una ultima precisazione. E
stato giustamente osservato che sono abnormi i provvedimenti
e decreti di acquisizione di una cosa qualora il possesso
di detta cosa sia incompatibile con il possesso che un terzo
vanta sulla stessa cosa. Nel caso in esame, invece, non
vi è alcun contrasto in relazione al possesso, o
alla titolarità di altro diritto reale che un terzo,
nella fattispecie il Banco Ambrosiano Veneto, vanta sulla
documentazione richiesta. Premesso che in relazione al principio
di buna fede contrattuale, sebbene il contratto si sia sciolto,
l altro contraente ha diritto all ottenimento
di copia degli atti ; che tale principio, di carattere generale,
è espressione del più generale principio secondo
cui qualunque interessato può chiedere copia di atti
relativi a situazioni giuridiche soggettive che potrebbero
danneggiarlo, il curatore che si attiva per l ottenimento
di copia di documentazione bancaria agisce per ottenere
la consegna di un bene che è suo proprio sulla base
del disposto letterale dell art. 119 TULB. Tale norma
al comma primo fa obbligo agli Istituti di credito di fornire
per iscritto al cliente alla scadenza del contratto una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento
del rapporto. Sebbene il rapporto di c/c instaurato dal
fallito con il Banco A.V. si sia risolto di diritto in seguito
al fallimento del contraente, non vi è dubbio che
la risoluzione di diritto faccia cessare il contratto e
quindi nascere in capo all altro contraente l
obbligo di comunicazione sopra citato che altro non è
che una rielaborazione e specificazione dell obbligo
di rendiconto che incombe sul mandatario ai sensi del
art. 1713 c.c.. D altronde, e ragionando per assurdo,
a seguire la tesi dell Istituto reclamante si addiverrebbe
al risultato che essa non debba rendere il conto del suo
operato ; infatti il fallito a seguito del fallimento perde
la capacità giuridica e non può esercitare
i diritti scaturenti dal contratto e dalla legge ; il curatore
nemmeno potrebbe esercitare il diritto del fallito in sua
vece ed il contraente banca risulterebbe svincolato da qualsiasi
obbligo.
Inoltre
che nel nostro ordinamento vi sia un principio generale
in base al quale ciascun interessato possa richiedere atti
e documentazioni relativi a situazioni giuridiche che lo
riguardino è facilmente desumibile innanzitutto dalle
norme del codice civile che regolamentano la materia, come
nel caso dell art. 2422 c.c. in base al quale i soci
hanno il diritto di esaminare il libro dei soci, quello
delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di
ottenerne copie a proprie spese.
C
è da aggiungere, inoltre, che la Banca reclamante
non ha agito secondo buona fede contrattuale ; ed infatti,
se è vero che il contratto di conto corrente a norma
dell art. 78 l. fall. si risolve di diritto in caso
di fallimento di una delle parti, il Banco Ambrosiano Veneto
avrebbe dovuto inviare al curatore, rappresentante del fallito,
un prospetto riepilogativo degli interessi, della decorrenza
delle valute e degli accrediti alla scadenza del contratto,
interpretandosi la locuzione scadenza nel più ampio
senso di cessazione.
Infine
una ultima considerazione riguarda l onere della prova
a carico della banca agente. Il Banco Ambrosiano Veneto
ha affermato, comunque, di aver ottemperato al disposto
dell art. 119 TULB inviando al fallito in bonis con
cadenza trimestrale copia di estratto conto relativo ai
rapporti intercorsi, con ciò quindi ritenendo di
aver adempiuto alla sua obbligazione di porre a conoscenza
l imprenditore dell andamento del conto, imprenditore
il quale, operante il contratto, nulla ha avuto da eccepire
o contestare ; una siffatta affermazione del Banco Ambrosiano
Veneto non è stata supportata e corredata del necessario
onere probatorio, non avendo esso Istituto esibito le raccomandate
con ricevuta di ritorno attestanti la ricezione della documentazione
inviata. Pertanto, non avendo il banco dimostrato di aver
adempiuto con il fallito in bonis, è obbligato a
rendere edotto il curatore di quanto ha dichiarato di aver
fatto in precedenza ma che non ha potuto provare.
P.Q.M.
letto
l art. 26 l.f. dichiara inammissibile il reclamo avverso
il decreto del g.d. del 6.5.1999 nr 2274 cron.
Compensa
le spese attesa la novità delle questioni trattate.
Torre
Annunziata, IL PRESIDENTE