Tribunale di Torre Annunziata 14 luglio 1999, decreto, Presidente F.sco Paolo Amura, rel. M. Catalano. Diritto del curatore dal fallimento ad acquisire la documentazione bancaria inerente ai rapporti di c/c bancario intrattenuti dall’ imprenditore fallito.


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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SECONDA SEZIONE CIVILE

composto dai sigg.ri magistrati

dott. F.sco Paolo Amura..................................Presidente

dott. M. Catalano............................................. Giudice

dott..................................................................... Giudice

riunito in camera di consiglio in data 14.7.1999 ha

pronunciato il seguente

DECRETO

su reclamo ex art. 26 l.f. proposto dal Banco Ambrosiano Veneto SPA in persona del dott. Michele Chiesura Corona e della dott.ssa Bruna Pastinese, funzionari addetti alla direzione generale avverso il provvedimento reso dal g.d. del fallimento Eurocanned food s.r.l. del 6.5.1999 con il quale si disponeva a favore del curartore la consegna di copia degli estratti conto relativi a tutti i conti, a qualunque titolo intrattenuti, dalla fallita società nei confronti dell’ istituto reclamante.

Con ricorso depositato in data 25.5.1999 il Banco Ambrosiano Veneto proponeva reclamo avverso il decreto citato dal g.d. esponendo che l’ atto del giudice esulava dal suo potere in quanto si trattava di acquisizione di beni la cui titolarità non appartiene al fallimento, atteso che, sulla base dell’ art. 78 l.f., il contratto di conto corrente a su tempo stipulato dal fallito in bonis con istituti di credito, a seguito del fallimento di diritto si era sciolto; né era possibile l’ applicazione dell’ art. 119 TULB il quale facoltizza il contraente all’ ottenimento di documentazione inerente a singole operazioni, poiché la curatela attraverso il decreto del g.d. non ha chiesto documentazione relativa a singole operazioni, ma la consegna degli estratti conto di tutti i rapporti di c/c intercorsi tra il Banco e il fallito nel periodo precedente al fallimento ; eccepiva inoltre, dal punto di vista processuale, che il decreto del g.d. si risolve in un uso distorto dei poteri processuali in quanto tendente all’ esibizione di cose al di fuori di un processo ed in violazione dell’ art. 210 c.p.c..

Si costituiva la procedura fallimentare eccependo la tardività del reclamo in quanto il decreto del g.d. era stato comunicato al direttore p.t. della filiale di S. Antonio Abate del Banco Ambrosiano Veneto il 13.5.1999 e pertanto il reclamo, depositato in data 26.5.1999 era da considerarsi tardivo.

Nel merito affermava la legittimità della richiesta ex art. 119 TULB in quanto il curatore, subentrando nei diritti del fallito ha ereditato dallo stesso il diritto ad ottenere copia degli atti di cui all’ art. 119 TULB, e ciò anche in relazione ai doveri che, secondo buon fede, integrano il rapporto contrattuale ; in secondo luogo, la necessità dell’ acquisizione degli estratti conto è necessaria al curatore a che questi ottemperi, ex art. 33 l. fall., all’ accertamento della responsabilità del fallito anche sotto il profilo penale.

Il reclamo è da considerarsi inammissibile. Premesso che il termine per proporre reclamo avverso i decreti del giudice delegato è di 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento ( e non più dal suo deposito), o di 10 giorni, sempre decorrenti dalla comunicazione, in caso di violazioni di diritti soggettivi, è bene precisare il dies a quo dal quale far decorrere il termine per l’ impugnazione. Ciò in quanto parte resistente ha documentato che il direttore p.t. della filiale di S. Antonio Abate in data 13.5.1999 ha ricevuto copia del decreto impugnato e, seguendo il suo ragionamento, il reclamo depositato in data 26.5.1999 è tardivo anche rispetto al termine di 10 giorni. Dall’ altro lato parte reclamante da un lato afferma che non ha avuto comunicazione del provvedimento in quanto non effettuata nelle forme del codice di rito disciplinata dall’ art. 136 c.p.c., e dall’ altro afferma che il provvedimento de quo poiché è da considerarsi abnorme, è giuridicamente inesistente a quindi non vi è termine di decorrenza per l’ impugnazione.

Quanto al dato formale, l’ art. 136 c.p.c. stabilisce che la comunicazione è il mezzo con il quale il cancelliere con biglietto di cancelleria mette a conoscenza delle parti provvedimenti emanati dal giudice in loro assenza.

Sul punto è stato affermato che “la comunicazione degli atti processuali è regolata dall’ art. 136 c.p.c. e dall’ art. 45 att. dello stesso codice e non può esser sostituita, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, dalla conoscenza di fatto del provvedimento ; essa, tuttavia, ammette equipollenti in forma diversa dalle modalità disciplinate dal codice di rito, purchè provenga da organo a ciò abilitato ed abbia raggiunto lo scopo di assicurare la certezza in ordine all’ informazione della parte circa l’ esistenza ed il contenuto del provvedimento ed in ordine alla data di tale conoscenza. (Riaffermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in materia fallimentare, può considerarsi equipollente alla comunicazione dell’ esecutività del piano finale di riparto l’ invio al creditore, da parte del curatore, di una raccomandata contenente il progetto finale di riparto e l’ assegno di pagamento, con conseguente formazione del giudicato endofallimentare sull’ indicata esecutività)”Cass. Civ. sez. I 15.2.1996 nr 1140.

La fattispecie concreta all’ esame di questo tribunale non è altro, mutatis mutandis, del principio ora enunciato dalla suprema corte. Ed infatti il curatore, organo motore e propulsore della procedura, pubblico ufficiale nell’ esercizio delle sue funzioni, in ottemperanza ad un ordine del g.d. ed in esecuzione dello stesso ha curato la sua esecuzione, e per far ciò ne ha disposto la comunicazione al destinatario, ovvero il banco Ambrosiano veneto filiale di S. Antonio Abate. Sarebbe assurdo e antieconomico che il curatore, pubblico ufficiale, per l’ esecuzione dei provvedimenti del g.d., adotti il ministero dell’ ufficiale giudiziario, che altro non è che l’ ausiliario della parte privata. Passando al concreto, e quindi alla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini di impugnazione, esso si individua nel 13.5.1999 data in cui il direttore della filiale riceve copia del decreto di acquisizione del g.d.. Né è possibile obiettare che il decreto per aver efficacia nei confronti dell’ Istituto doveva essere comunicata alla sede legale dell’ ente, giacchè esso è stata legittimamente comunicata all’ institore dell’ imprenditore, suo rappresentante.

Passando all’ altro profilo della giuridica inesistenza del decreto del g.d., anche questo va respinto. E’ ormai opinione consolidata e legittima l’ emanazione di decreti di acquisizione da parte del g.d di e/c o documentazione bancaria in genere in relazione a rapporti di c/c intrattenuti dal fallito in bonis con istituti di credito.

“in relazione al rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dal debitore, il curatore ha il diritto di chiedere ed il giudice delegato di ordinare alla banca, ai sensi dell’ art. 25 nr 2 legge fallimentare, l’ esibizione della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere nei cinque anni precedenti”

Trib. Vicenza decreto 18.9.1992, in il Fall, 1993, 401

“in relazione ad un rapporto di c/c bancario intrattenuto dall’ imprenditore fallito, il curatore ha il diritto di chiedere alla banca, ai sensi dell’ art. 1713 c.c. il rendiconto di tutto il suo operato, e di ottenere altresì ai sensi dell’ art. 119, quanto comma, D. L.vo 385/1993, copia della documentazione di tutte le operazioni intervenute. Qualora la banca non dovesse ottemperare alla richiesta, tale organo può rivolgersi al giudice delegato e promuovere l’ emanazione di un provvedimento, ai sensi dell’ art. 25 nr 2 L. fall.”

Trib Genova decreto 29.9.1995, Fallimento Moda Calze di Porcile Mirella Sas c. Banco Ambrosiano Veneto, in il Fall, 1996, 199.

“sussiste un diritto del curatore dal fallimento a acquisire la documentazione bancaria inerente a un rapporto di c/c bancario intrattenuto dall’ imprenditore fallito e, in caso di rifiuto della banca a richiedere al giudice delegato un provvedimento, ai sensi dell’ art. 25 nr 2 l. fall.”

Trib Rimini, 24.10.1995, Credito Romagnolo Spa c. massa dei creditori, in il fall. 1996, 491.

Sul punto è bene fare una ultima precisazione. E’ stato giustamente osservato che sono abnormi i provvedimenti e decreti di acquisizione di una cosa qualora il possesso di detta cosa sia incompatibile con il possesso che un terzo vanta sulla stessa cosa. Nel caso in esame, invece, non vi è alcun contrasto in relazione al possesso, o alla titolarità di altro diritto reale che un terzo, nella fattispecie il Banco Ambrosiano Veneto, vanta sulla documentazione richiesta. Premesso che in relazione al principio di buna fede contrattuale, sebbene il contratto si sia sciolto, l’ altro contraente ha diritto all’ ottenimento di copia degli atti ; che tale principio, di carattere generale, è espressione del più generale principio secondo cui qualunque interessato può chiedere copia di atti relativi a situazioni giuridiche soggettive che potrebbero danneggiarlo, il curatore che si attiva per l’ ottenimento di copia di documentazione bancaria agisce per ottenere la consegna di un bene che è suo proprio sulla base del disposto letterale dell’ art. 119 TULB. Tale norma al comma primo fa obbligo agli Istituti di credito di fornire per iscritto al cliente alla scadenza del contratto una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Sebbene il rapporto di c/c instaurato dal fallito con il Banco A.V. si sia risolto di diritto in seguito al fallimento del contraente, non vi è dubbio che la risoluzione di diritto faccia cessare il contratto e quindi nascere in capo all’ altro contraente l’ obbligo di comunicazione sopra citato che altro non è che una rielaborazione e specificazione dell’ obbligo di rendiconto che incombe sul mandatario ai sensi del’ art. 1713 c.c.. D’ altronde, e ragionando per assurdo, a seguire la tesi dell’ Istituto reclamante si addiverrebbe al risultato che essa non debba rendere il conto del suo operato ; infatti il fallito a seguito del fallimento perde la capacità giuridica e non può esercitare i diritti scaturenti dal contratto e dalla legge ; il curatore nemmeno potrebbe esercitare il diritto del fallito in sua vece ed il contraente banca risulterebbe svincolato da qualsiasi obbligo.

Inoltre che nel nostro ordinamento vi sia un principio generale in base al quale ciascun interessato possa richiedere atti e documentazioni relativi a situazioni giuridiche che lo riguardino è facilmente desumibile innanzitutto dalle norme del codice civile che regolamentano la materia, come nel caso dell’ art. 2422 c.c. in base al quale i soci hanno il diritto di esaminare il libro dei soci, quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne copie a proprie spese.

C’ è da aggiungere, inoltre, che la Banca reclamante non ha agito secondo buona fede contrattuale ; ed infatti, se è vero che il contratto di conto corrente a norma dell’ art. 78 l. fall. si risolve di diritto in caso di fallimento di una delle parti, il Banco Ambrosiano Veneto avrebbe dovuto inviare al curatore, rappresentante del fallito, un prospetto riepilogativo degli interessi, della decorrenza delle valute e degli accrediti alla scadenza del contratto, interpretandosi la locuzione scadenza nel più ampio senso di cessazione.

Infine una ultima considerazione riguarda l’ onere della prova a carico della banca agente. Il Banco Ambrosiano Veneto ha affermato, comunque, di aver ottemperato al disposto dell’ art. 119 TULB inviando al fallito in bonis con cadenza trimestrale copia di estratto conto relativo ai rapporti intercorsi, con ciò quindi ritenendo di aver adempiuto alla sua obbligazione di porre a conoscenza l’ imprenditore dell’ andamento del conto, imprenditore il quale, operante il contratto, nulla ha avuto da eccepire o contestare ; una siffatta affermazione del Banco Ambrosiano Veneto non è stata supportata e corredata del necessario onere probatorio, non avendo esso Istituto esibito le raccomandate con ricevuta di ritorno attestanti la ricezione della documentazione inviata. Pertanto, non avendo il banco dimostrato di aver adempiuto con il fallito in bonis, è obbligato a rendere edotto il curatore di quanto ha dichiarato di aver fatto in precedenza ma che non ha potuto provare.

P.Q.M.

letto l’ art. 26 l.f. dichiara inammissibile il reclamo avverso il decreto del g.d. del 6.5.1999 nr 2274 cron.

Compensa le spese attesa la novità delle questioni trattate.

Torre Annunziata, IL PRESIDENTE

 












 

 

 


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