IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr. Marco Catalano Presidente

dr. Francesco Abete Giudice rel.

dr.ssa Ida Raiola Giudice

ha pronunciato la seguente

ORD1NANZA

avverso il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c.

DA

BARBATO Pellegrino, elettivamente domiciliato in Salerno, via M. Testa, presso l’avv. Sergio Maria Manzione, dal quale, unitamente e disgiuntamente al Prof. Guido Umberto Tedeschi del foro di Parma, è rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del reclamo;

STANZIONE Ciro, elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tedeschi, via Scafati n. 175, rappresentato e difeso per mandato a margine del reclamo, dall’avv. Bruno Falcone;

CAIAZZA Domenico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marino e Caterina Alfano, in virtù di mandato a margine del reclamo, elettivamente domiciliato in Meta di Sorrento, via Caracciolo n. 110, presso lo studio dell’avv. Teodoro Anastasio;

RECLAMANTI

CONTRO

FALLIMENTO CASA Dl CURA SANTA MARIA LA BRUNA S.r.l, in persona del

Curatore avv. F. Mandara, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, corso Umberto

I n. 233, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Balsamo, che lo rappresenta e difende per

procura a margine della memoria difensiva, rilasciata in forza del decreto del G.D. dr. F.

P. Amura

RESISTENTE

MOTIVI

Preliminarmente va dato atto della avvenuta riunione al presente reclamo n. 57/99, dei procedimenti recanti n. 60/99 e n. 63/99, giusto provvedimento del Tribunale in data 23.2.2000. Passando all’esame delle questioni sollevate con i predetti reclami, il tribunale osserva quanto segue:

a) sulla eccezione relativa alla mancata notifica dell‘odierno reclamo a tutti i resistenti nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice delegato.

In merito alla presente eccezione, sollevata a verbale dal difensore della curatela fallimentare, ritiene il Tribunale che la partecipazione dei soci ed amministratori della fallita società anche alla presente fase impugnatoria, non dia luogo alla inammissibilità e/o improcedibilità dell’odierno reclamo, non potendosi configurare, nella fattispecie in esame, un’ipotesi di cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. La eventuale interdipendenza delle cause, inoltre, è stata considerata sussistente, in giurisprudenza, (vedi Cass. civ. 1.3.95 n. 2298), con riguardo ai componenti dell’organo collegiale di controllo o di gestione di una società. Essendosi costituiti nel presente giudizio tutti i sindaci componenti l’organo collegiale di controllo, ne consegue la infondatezza della sollevata eccezione, che dunque deve essere rigettata.

b) sull’incompetenza del giudice delegato ad emettere l’impugnato sequestro conservativo.

I difensori di Barbato Pellegrino, hanno preliminarmente contestato la sussistenza, in capo al giudice delegato, del potere di adottare misure cautelari ex art. 146 comma 3 L.F., a seguito della entrata in vigore della disciplina relativa al cosiddetto processo cautelare uniforme, introdotta con legge 26.11.1990, n. 353. Come noto, tale questione è stata largamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, nonché oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 148 dell’8.5.96, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui prevede che, prima dell’inizio della causa di merito, le misure cautelari strumentali rispetto all’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, possano essere disposte dal giudice delegato al fallimento, anziché su ricorso del Curatore secondo le norme ordinarie. Sintetizzando al massimo gli esiti dell’accennato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, va rilevato che la posizione assolutamente prevalente è nel senso di ritenere che l’entrata in vigore della novella, non abbia affatto determinato l’abrogazione dell’art. 146 L.F. ed in particolare della competenza del giudice delegato ad emanare, anche d’ufficio, i provvedimenti cautelari di cui al comma tre della medesima norma. (cfr. Trib. Napoli 11.7.95; Trib. Firenze 13.7.95; Trib. Ancona 13.6.95, Trib. Bologna

24.5.95).

In particolare, si è ritenuto che i molteplici dubbi interpretativi sollevati dalla entrata in vigore del procedimento cautelare uniforme, possano essere superati facendo leva prevalentemente sul cosiddetto criterio di “compatibilità” enunciato dall’art. 669 quaterdecies c.p.c., da intendersi nel senso che la disciplina speciale prevista dalla legge fallimentare, possa ritenersi applicabile nella parte in cui non si pone in contrasto con quella generale, introdotta con la ricordata riforma, la quale, a sua volta, si pone come integrazione della normativa speciale, laddove questa sia carente ovvero incompatibile con quella generale. Nella fattispecie in esame, inoltre, non essendosi avvalso il giudice delegato del potere ufficioso di adozione della misura cautelare inaudita altera parte, bensì avendo preventivamente autorizzato il Curatore al deposito del ricorso cautelare, con conseguente fissazione dell’udienza di comparizione delle parti davanti a sè, la salvaguardia del principio del contraddittorio e di ogni altra garanzia difensiva in favore dei destinatari della misura cautelare, appaiono garantiti nella loro massima estensione. Sul punto, pertanto, l’impugnata ordinanza si presenta al riparo da qualsivoglia motivo di contestazione, presentando profili procedurali assolutamente legittimi, condivisibili ed incontestabili.

c) sulla nullità dell‘ordinanza del giudice delegato di autorizzazione al sequestro conservativo.

Dall’esame degli atti di causa, è dato rilevare che, al momento del deposito del ricorso ex art. 146 L.F. e 669 c.p.c., non risultava ancora intrapresa l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della casa di cura S. Maria la Bruna, sebbene autorizzata con decreti del giudice delegato al fallimento in data 15.6.98, 15.9.98 e 2.11.98. Il richiamo ad una presunta “consumazione del potere” del giudice delegato, verificatasi a seguito della sola autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F., non appare, invero, in alcun modo condivisibile. Ne tantomeno in contrasto con lo spirito e la lettera della norma in questione, può valutarsi l’operato del G.D. il quale, non avendo in alcun modo esercitato, fino alla richiamata data di deposito del ricorso, siffatto potere cautelare, ben poteva autorizzare il ricorso ed adottare, come ha fatto, la richiesta misura del contraddittorio tra le parti. In altri termini, l’omesso esercizio in via ufficiosa, da parte del G.D., del proprio potere cautelare ex art. 146. u.c. L.F. al momento di autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può in alcun modo intendersi quale implicita dichiarazione di insussistenza dei prescritti requisiti di adottabilità della misura cautelare e, dunque, quale avvenuta consumazione del relativo potere. Siffatta ricostruzione interpretativa, infatti, non appare in alcun modo conforme alla volontà del legislatore, anche a seguito dell’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, atteso che alcun limite temporale, al di fuori di quanto previsto dall’art. 669 ter c.p.c., risulta espressamente posto al potere cautelare del G.D. D’altra parte, in favore della sussistenza in capo a questi del potere cautelare, anche a seguito dell’autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità, ma prima del suo effettivo inizio, si sono espressi, tra gli altri, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10.6.99, ed ancor prima, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 22.4.94.

d) sul fumus boni iuris

I difensori dei reclamanti hanno tutti sostenuto la carenza del necessario requisito del fumus boni iuris, ritenendo che il collegio sindacale avesse espletato la propria attività di controllo conformemente al dettato normativo e lamentando altresì la generica contestazione, da parte della curatela, dei doveri presuntivamente violati, nonché la omessa e/o insufficiente valutazione degli atti di controllo compiuti e documentalmente provati. Ancora, i reclamanti lamentano la mancata prova del nesso causale tra la condotta contestata ai sindaci ed il danno che sarebbe derivato alla società, solo enunciato dalla difesa della curatela, ma privo di sufficienti riscontri probatori.

Osserva in proposito il Collegio che, a norma dell’art. 2407 u.c. c.c., cui implicitamente rinvia l’art. 146 L.F., “1 ‘azione di responsabilità contro i sindaci, è regolala dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394 c.c.“; pertanto anche i sindaci, analogamente a quanto accade per gli amministratori, sono responsabili nei confronti della società e dei creditori sociali, rispondendo pur sempre per fatto proprio e per culpa in vigilando. In merito all’attività di vigilanza che grava sul collegio sindacale, ritiene il Tribunale che essa comporti per i sindaci un controllo di legittimità formale e sostanziale sulla gestione operata dagli amministratori. (Trib. Milano 1.7.76; Trib. Roma 10.2.87; Cass. civ. 7.5.93 n. 5263). In particolare, il più recente indirizzo giurisprudenziale ha precisato che “il dovere di controllo dei sindaci sull‘amministrazione e sull‘operato degli amministratori, esige di verificare il rispetto, da parte di questi ultimi, sia degli obblighi specificamente imposti dalla legge, sia del generale obbligo di gestire nell‘interesse sociale, secondo il parametro della diligenza. “(Cass. civ. 17.7.97 n. 9252). La vigilanza sindacale, dunque, pur rimanendo nell’ambito di un controllo di legalità, deve comunque

estendersi all’osservanza delle norme tecniche di oculata amministrazione, in vista di una complessiva tutela degli interessi societari, ma anche dei creditori sociali. In tal senso, con riguardo agli interessi salvaguardati dalle funzioni di controllo interno di una società di capitali, la Cassazione ha ritenuto che il controllo del collegio sindacale non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale, con funzioni di tutela dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali. (vedi Cass. civ. 28.5.98 n. 5287). Alla luce dei principi sopra enunciati, confortati dalle pronunce della Suprema Corte, può dunque affermarsi che il collegio sindacale, nell’esercizio delle proprie funzioni, debba comunque verificare che le scelte degli amministratori siano conformi ai canoni di buona amministrazione, compatibili con i fini della società, tali, insomma, da non arrecare pregiudizio, anche in funzione delle ragioni creditorie, alla situazione economica e patrimoniale dell’organismo collettivo. Pertanto, allorquando gli amministratori, come nella fattispecie in esame, abbiano arrecato pregiudizio alla società e ai creditori sociali, la responsabilità dei sindaci sussiste qualora questi ultimi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza e di controllo inerenti alla loro carica e quando ricorra un nesso di causalità fra le inosservanza ed il nocumento medesimo.

Dalla documentazione prodotta agli atti dalla curatela fallimentare, fin dalla fase svoltasi dinanzi al giudice delegato, non può affatto sostenersi che l’attività di controllo e vigilanza del collegio sindacale, abbia di fatto rivestito i caratteri sopra riportati e normativamente imposti. Infatti, dai documenti predetti, emergono, in maniera evidente, le gravi e macroscopiche irregolarità contabili e gestionali, manifestatesi fin dagli inizi dell’anno 1994 (vedi, ad es., le rilevantissime perdite registrate negli esercizi 1994, 1995, 1996, che, nel solo bilancio chiuso al 31.12.1994 ammontavano a £. 635.178.032; le disponibilità liquide riportate nei partitari, sensibilmente divergenti con le risultanze degli estratti conti forniti dagli istituti di credito; presenza di personale non inquadrato; mancati pagamento INPS, mancato pagamento di ritenute di acconto, creditori ceduti e riportati in bilancio etc.,) cui non sembra far riscontro una adeguata ed incisiva attività di vigilanza come sopra descritta. Secondo la tesi difensiva dei singoli sindaci, infatti, la documentazione da essi prodotta agli atti, dimostrerebbe la costante attivazione degli stessi nell’evidenziare le carenze e le omissioni amministrative e gestorie, di talchè ad essi nulla potrebbe imputarsi, tra l’altro, circa il progressivo aggravamento del passivo societario nonchè le gravi irregolarità che caratterizzavano la gestione della clinica S.

Maria La Bruna da parte degli amministratori succedutisi nel tempo. Al riguardo, va anzitutto precisato che la circostanza secondo la quale, nella vicenda in esame, “1’organo amministrativo della società era espressione della volontà di tutti i soci, in quanto controllava direttamente ed indirettamente, ossia attraverso la propria famiglia e Ia casa di cura S. Anna, di cui suoi familiari erano unici azionisti, tutte le quote sociali “, come sostenuto dalla difesa del Caiazza, non vale in alcun modo a limitare le denunciate inadempienze del collegio sindacale, posto che “la responsabilità dei sindaci non resta esclusa dalla circostanza che gli amministratori si identifichino con i soci, poiché tale situazione non esonera i sindaci dalle loro funzioni, nè osta a che le stesse possano in concreto essere esercitate” (Cass. civ. 14.3.85 n. 1981).

Quanto poi alle molteplici attività di vigilanza, poste in essere dal collegio sindacale a fronte delle rilevate macroscopiche irregolarità denunciate e, a giudizio della difesa, documentalmente provate, ritiene il Tribunale che esse si appalesano carenti e, comunque, del tutto inadeguate allo scopo di controllo da perseguire. Non può infatti reputarsi sufficiente, ai fini della cessazione o limitazione della irresponsabile gestione societaria, la sola presa d’atto del mancato pagamento delle imposte IRPEG ed ILOR, ovvero della esistenza di una contabilità non aggiornata. (verbale dei coll. sind. dei 16.9.94). Altrettanto può dirsi circa la constatazione del mancato versamento delle ritenute fiscali e previdenziali ovvero delle riunioni del collegio in occasione del furto dei documenti denunciato da alcuni dipendenti. (verbale del 12.11.94 e del 25.1.95). Non sembra infatti che alle predette riunioni, non sempre tenutesi con scadenza trimestrale a norma dell’art. 2403 c.c., abbia fatto seguito alcuna concreta iniziativa del collegio sindacale, per porre un freno al progressivo aggravamento della complessiva situazione aziendale. Non risulta agli atti che i sindaci abbiano chiesto specifici chiarimenti e concerti interventi in ordine alle innumerevoli carenze o irregolari attività amministrative, limitandosi soltanto, in alcuni casi, a prendere atto di tali situazioni senza alcuna consequenziale attività. (vedi verbali del coll. sind. del 7.2.95 e del 14.6.95). Non risulta altresì che i sindaci abbiano proceduto alle ispezioni e controlli che la gravità della situazione avrebbe loro imposto, in relazione alla previsione di cui all’art. 2403, comma 3 e 4 c.c., cosicché, a fronte delle riscontrate irregolarità gestionali, si fosse impedito o limitato il verificarsi dei danni ed evitato il coinvolgimento di essi sindaci nella responsabilità degli amministratori. Nè vale obiettare che l’organo di controllo non

sarebbe in grado di impedire direttamente il compimento di attività dannose, in quanto i sindaci erano tenuti immediatamente a contestare all’amministratore di volta in volta in carica, il proprio dissenso circa i singoli comportamenti ritenuti scorretti, potendo intimare la sanatoria entro un prescritto termine. Solo in data 15.9.95, essi ritennero opportuno procedere, con grave ritardo, alla convocazione dell’assemblea dei soci, in modo da consentire l’assunzione delle opportune iniziative. Ancora, a fronte delle perdite della integrità del patrimonio sociale, come denunciato dal curatore fallimentare, manifestatesi fin dall’anno 1994, nonchè del continuo ricorso al credito, pur in presenza di siffatta situazione deficitaria, il collegio sindacale non sembra abbia proceduto con la tempestività ed incisività che la gravità della situazione oggettivamente richiedeva. Nè vale al riguardo sostenere che la richiesta documentazione relativa al bilancio non veniva ad essi consegnata, invitandosi, soltanto in data 26.1.96 l’amministratore a convocare l’assemblea per i provvedimenti di cui agli art. 2447 o 2448 c.c. L’inerzia dell’amministratore o dell’intera assemblea, infatti, ben avrebbe potuto determinare il collegio di vigilanza a denunciare tempestivamente i fatti al Pubblico Ministero, al fine di stimolare il ricorso di quest’ultimo al Tribunale per l’adozione di provvedimenti ex art. 2409 c.c. Sul punto, quindi, le osservazioni della difesa della curatela, appaiono condivisibili, in quanto, pur non annoverando la citata norma i sindaci tra i soggetti legittimati a promuovere il controllo giudiziario della società, nulla avrebbe impedito ai medesimi di sollecitare il rappresentante della procura agli interventi ex art. 2409 c.c. resisi assolutamente necessari. In proposito, la Suprema Corte ha giustamente evidenziato che “1‘insufficienza dei rimedi interni alla società non vale di per sé a determinare la non imputabilità all‘organo sindacale del fatto impeditivo dell‘efficace adempimento del dovere di controllo sull‘amministrazione della società. Non essendo dubbia la legittimazione del sindaco (non già a promuovere il procedimento ex art. 2409 c.c., bensì) a denunziare la irregolarità al P.M. per 1‘esercizio dei poteri di iniziativa che gli spettino, anche una tale iniziativa può divenire doverosa, quando sia rimasta davvero l‘unica praticabile in concreto, per poter legittimamente por fine alle illegalità di gestione riscontrate o interrompere la successione di comportamenti contra legem. Rileva, a tal fine, la diretta incidenza del rimedio così esperibile non sulla tutela di interessi in qualche modo esterni alla società, bensì proprio sulla legalità e correttezza dell‘azione sociale, nell’interesse della società stessa, che sono i valori istituzionalmente

affidati ai sindaci.” (Cass. civ. 17.9.97 n. 9252). Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nella condotta dei sindaci oggi reclamanti.

Da quanto fin qui detto, ne deriva la possibilità di ritenersi provata anche la sussistenza del nesso causale tra la denunciata omissiva condotta dei sindaci ed il pregiudizio verificatosi anche a seguito del comportamento predetto, apparendo assolutamente verosimile quanto già sostenuto dalla difesa della curatela, secondo la quale, sulla scorta di quella che è la comune esperienza, il danno non si sarebbe verificato ovvero avrebbe avuto diverse dimensione, se il dovuto e necessario controllo fosse stato eseguito in maniera soltanto adeguata. Sempre in tema di causalità, va altresì osservato che il diverso rilievo causale della condotta dei singoli amministratori e sindaci nella produzione del danno, inteso come insufficienza patrimoniale, assume rilievo solo nei rapporti interni tra coobbligati, ai fini di un’eventuale azione di regresso, e non anche nei rapporti esterni, restando esclusa, in questa fase, un’eventuale commisurazione percentuale della responsabilità dei sindaci alla entità del loro concorso alla causazione dell’evento dannoso (Cass. civ. 28.5.98 n. 5287). Circa la presunta erronea quantificazione dell’ammontare del danno derivato dagli atti di mala gestio, è noto al Collegio il processo di rimeditazione, in corso in dottrina e giurisprudenza, del pensiero che individuava il pregiudizio risarcibile con la differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare. Pur tuttavia, considerato che, nel caso che ci occupa, si è in presenza di specifiche e macroscopiche illegittimità dell’organo gestorio, non oggetto di contestazione da parte di alcuno, (vedi, tra le altre, le denunciate e gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili) può reputarsi sufficiente ed accettabile, in tale fase cautelare, siffatta individuazione del pregiudizio sofferto.

e) sul periculum in mora

Osserva sul punto il Tribunale che il difensore della curatela, fin dalla prima fase del presente giudizio cautelare, ha documentalmente provato la scarsa consistenza patrimoniale degli attuali reclamanti, invocando, per tale ragione, il concesso sequestro conservativo. Risulta altresì agli atti che la richiesta per il presunto danno cagionato dagli amministratori e sindaci, con le rispettive condotte, ammonterebbe a circa £.8.000.000.000 - esclusi gli eventuali giudizi di opposizione al passivo o di tardiva insinuazione - nell’ipotesi di accoglimento della tesi dell’applicabilità della differenza tra attivo e passivo, ovvero in oltre 9.500.000.000 per la diversa ipotesi formulata della risarcibilità dei singoli danni derivanti dalle singole operazioni compiute in violazione di

specifici doveri. In ogni caso, l’ammontare del danno da evcntualmente risarcire, risulterebbe di gran lunga superiore anche all’ammontare delle polizze assicurative offerte in garanzia da ciascun sindaco destinatario del provvedimento cautelare. E’ da considerare, inoltre, che, “Il periculum in mora non deve necessariamente consistere in una situazione attuale di depauperamento del debitore, ma è sufficiente che la perdita si presenti come soltanto eventuale, purché atta a giustificare il timore che la garanzia venga meno” (Cass. civ. 1.3.75 n. 845; conf. Cass. civ. 82/2459; 76/200). La misura adottata, pertanto, anche sotto tale ultimo profilo, appare correttamente motivata e sorretta da sufficienti elementi, condividendosi, per le ragioni esposte, la tesi del primo giudice, circa la inadeguatezza dei singoli patrimoni dei sindaci a far fronte al complessivo ammontare del credito da tutelare.

Le spese della presente fase cautelare, andranno liquidate all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Barbato Pellegrino, Stanzione Ciro e Caiazza Domenico, nei confronti della curatela del fallimento S. Maria la Bruna, in persona del curatore avv. F. Mandara, avverso l’ordinanza del Giudice Delegato dr. Francesco Paolo Amura del 20.11.1999 così provvede:

a) rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma la impugnata ordinanza;

b) nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle patti della presente ordinanza.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24.5.2000

IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE

dr. Francesco Abete dr. Marco Catalano

 












 

 

 


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