Ministero delle finanze
(Agenzia delle entrate)
Risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161


TRIBUTI
Iva - Concordato preventivo con cessione di beni - Trattamento
L. 27.07.2000, n. 212, art. 11
D.p.r. 06.10.1972, n. 633, art. 26


Oggetto: interpello n….. /2001, - art. 11, legge 27/7/2000, n. 212.
Istanza prot. n. ……/2001 del ……../2001.


Ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la …..., ammessa alla procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale di ….. con sentenza del 25 settembre 1997, ha chiesto di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di concordato preventivo con cessione dei beni, ed espone il seguente:

QUESITO

La società istante premette che con il concordato preventivo era avvenuta la riduzione dei crediti chirografari, nella misura convenuta ai sensi dell'art. 160, comma 1, n. 2 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e che, al termine della procedura concorsuale, i creditori avrebbero emesso note di variazione delle fatture precedentemente emesse e debitamente registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 633 del 1972.


Si chiede se il debitore, ricevuta la nota di variazione, debba provvedere a registrarla ed a riversare all'Erario l'IVA indicata nella nota medesima, tenendo presente che la Circolare n. 77/E, del 17 aprile 2000, non precisa se, a seguito della registrazione della nota di variazione, il debitore, che abbia adempiuto agli obblighi concordatari, debba anche versare l'IVA a debito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

La società istante ritiene di essere obbligata alla registrazione, nei registri IVA, delle note di credito, emesse ex art. 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, che dovessero eventualmente pervenire successivamente all'effettuazione del riparto finale. Tuttavia, la società non verserà l'imposta risultante a debito, in quanto non dovuta, avendo la predetta estinto con il concordato ogni obbligazione di data anteriore. Di conseguenza, la società istante ritiene di non dovere più nulla per qualsiasi causa o titolo anteriore alla data di presentazione del ricorso di ammissione alla procedura concorsuale di cui all'art. 161, comma 1, del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

RISOLUZIONE

In seguito all'adempimento del concordato preventivo, sia nel caso che venga prestata idonea garanzia sia nel caso che sia offerta la cessione dei beni (art. 160, comma 2, del RD n. 267 del 1942), si ha la riduzione dei crediti non assistiti da privilegio, con effetti liberatori per la parte che subisce la falcidia concordataria (art. 184 del RD n. 267 del 1942). Al riguardo, va tenuto presente che ai crediti di rivalsa per il pagamento dell'IVA, dovuta al cedente o al prestatore di servizi, va riconosciuto il privilegio speciale, previsto dal secondo comma dell'art. 2758 cod. civ., sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.


Poichè il debito della società istante è inerente ad un'operazione imponibile effettuata anteriormente alla procedura concorsuale, esso subisce gli effetti estintivi propri del concordato. Pertanto, tale riduzione avviene sia per la parte capitale che per la parte IVA, essendo l'importo indicato in fattura comprensivo del valore della prestazione e dell'imposta dovuta a titolo di rivalsa.


Quanto all'emissione della nota di variazione, l'art. 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 dispone che: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, il cedente del bene o prestatore del servizio ha il diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa".


Nel sistema dell'art. 26, comma 2, DPR n. 633 del 1972, se si riduce l'importo di un'operazione imponibile, la nota di variazione viene emessa al fine di adeguare l'imposta al corrispettivo effettivamente incassato; pertanto il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'IVA, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario.


Si osserva che la norma fiscale utilizza una dizione onnicomprensiva: ("…a causa di procedure concorsuali, o di procedure esecutive rimaste infruttuose…") per individuare i casi in cui è possibile emettere la nota di variazione. Tuttavia detta norma deve essere applicata tenendo conto della disciplina e degli effetti tipici del concordato preventivo.


La predetta procedura concorsuale, come è noto, consente al debitore di evitare la dichiarazione di fallimento, a condizione che egli adempia agli obblighi assunti nei confronti dei creditori. Con gli effetti estintivi del concordato si ha la riduzione del credito chirografario di rivalsa IVA.


Conseguentemente, dato che la nota di variazione è afferente all'IVA non riscossa dal creditore, per un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, la registrazione della predetta nota non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo.
Diversamente, si avrebbe una deroga all'efficacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono l'estinzione di ogni debito sorto anteriormente all'inizio della procedura medesima.


In conclusione, ritiene la scrivente che la soluzione interpretativa proposta dalla società istante sia corretta. Pertanto, la medesima società non è obbligata a riversare l'IVA a debito indicata nelle note di variazione che dovesse eventualmente ricevere.


La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ……, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.



 












 

 

 


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