REGOLE DELLE VENDITE SOTTOCOSTO E FALLIMENTO


Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 è stato pubblicato il decreto del presidente della Repubblica n. 218 del 2001:" Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."
Il decreto specifica che per vendite sottocosto si intendono "le vendite al pubblico di uno o più prodotti ceduti ad un prezzo più basso di quello risultante dalle fatture di acquisto, addizionato dell'IVA e delle altre imposte o tasse connesse alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto stesso, purché documentati". Il decreto specifica, inoltre, che tali operazioni commerciali straordinarie
- non possono riguardare più di cinquanta referenze in totale (cioè tipi di articoli);
- devono essere comunicate almeno dieci giorni prima del loro inizio;
- non possono essere effettuate più di tre volte nel corso di uno stesso anno;
- ciascuna di esse (vendita) non può durare più di dieci giorni;
- tra una vendita e l'altra devono trascorrere almeno venti giorni, tranne che per la prima dell'anno;
- devono avere come prezzo di vendita degli articoli quello praticato al consumatore alle casse.
Il decreto presenta l'elenco dei tipi di prodotti che possono essere venduti sottocosto (es. quelli freschi e deperibili a meno di tre giorni dalla data di scadenza o quelli non alimentari difettati, ma "sicuri"). Il decreto contiene, infine, le norme che i commercianti sono obbligati a seguite per la tutela di una corretta informazione del consumatore.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da un milione a sei milioni di lire) per tutti coloro che contravvengono alle disposizioni di questo DPR. Addirittura l'esercente può essere costretto a sospendere forzatamente le vendite per un periodo non superiore ai venti giorni nel caso di due infrazioni reiterate in un anno.
Le specifiche riportate e non sono valide per: gli esercenti il commercio sulle aree pubbliche, per le vendite promozionali non effettuate sottocosto, per le vendite di liquidazione e di fine stagione e per le vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.



 












 

 

 


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