Legge
finanziaria 2001, 23 dicembre 2000, n.388
Testo integrale
Legge
23 dicembre 2000, n. 388
(SO n. 219/L alla GU 29 dicembre 2000, n. 302)
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
Legge Finanziaria 2001
------------------------------------------------------
Capo
I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1. (Risultati differenziali)
Capo II - DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE
DELLE FAMIGLIE
Articolo 2. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi
relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina
delle detrazioni e delle deduzioni)
Articolo 3. (Disposizioni fiscali in materia di pensioni,
assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro
dipendente prestato allestero)
Capo III - DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
EQUILIBRATO
Articolo 4. (Riduzione della aliquota IRPEG)
Articolo 5. (Emersione di basi imponibili e riduzione del
carico tributario sui redditi dimpresa)
Articolo 6. (Disposizioni in materia di tassazione del reddito
di impresa)
Articolo 7. (Incentivi per lincremento delloccupazione)
Articolo 8. (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate)
Articolo 9. (Tassazione del reddito dimpresa con aliquota
proporzionale)
Articolo 10. (Soppressione della tassa di proprietà
sugli autoscafi)
Articolo 11. (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano
la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)
Articolo 12. (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione
di Consorzi)
Articolo 13. (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo)
Articolo 14. (Regime fiscale delle attività marginali)
Articolo 15. (Agevolazioni fiscali in materia di scambi
di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)
Articolo 16. (Disposizioni in materia di base imponibile
IRAP)
Articolo 17. (Interpretazione autentica sullinderogabilità
delle clausole mutualistiche da parte delle società
cooperative e loro consorzi)
Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA Á
SUGLI IMMOBILI
Articolo 18. (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
Articolo 19. (Versamento dellICI nel caso di immobili
con diritti di godimento a tempo parziale)
Articolo 20. (Semplificazione per lINVIM decennale)
Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLENERGIA
Articolo 21. (Disposizioni concernenti lesenzione
dallaccisa sul biodiesel)
Articolo 22. (Riduzione dellaccisa su alcuni prodotti
a fini di tutela ambientale)
Articolo 23. (Riduzione dellaccisa per alcuni impieghi
agevolati)
Articolo 24. (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi)
Articolo 25. (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori)
Articolo 26. (Soggetti obbligati nel settore dellaccisa
sul gas metano)
Articolo 27. (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specificiterritori nazionali)
Articolo 28. (Razionalizzazione delle imposte e norme in
materia di energia elettrica)
Articolo 29. (Norme in materia di energia geotermica)
Capo VI - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALLORDINAMENTO
COMUNITARIO
Articolo 30. (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto)
Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Articolo 31. (Ulteriori disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto)
Articolo 32. (Semplificazione degli adempimenti fiscali
per le società sportive dilettantistiche)
Articolo 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro
e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)
Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI
GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 34. (Disposizioni in materia di compensazionee
versamenti diretti)
Articolo 35. (Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni
o a soggetti stranierii e internazionali)
Articolo 36. (Modalità di riscossione dei tributi
da parte di regioni ed enti locali)
Articolo 37. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza)
Articolo 38. (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
Articolo 39. (Disposizioni transitorie)
Articolo 40. (Disposizioni in materia di capitale della
società di gestione della casa da gioco di Campione
d'Italia)
Articolo 41. (Disposizioni in materia di concorso pronostici
Enalotto e di gioco del lotto)
Articolo 42. (Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione
finanziariadi rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI
E DI ALLOGGI
Articolo 43. (Dismissione di beni e diritti immobiliari)
Articolo 44. (Norme in materia di beni immobili oggetto
di sequestro o di confisca)
Articolo 45. (Cessione in proprietà di alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà statale
nella regione Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 46. (Trasferimento in proprietà di alloggi)
Articolo 47. (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici)
Capo X - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 48. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
Articolo 49. (Alienazione dei materiali fuori uso della
Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco)
Capo XI - ONERI DI PERSONALE
Articolo 50. (Rinnovi contrattuali)
Articolo 51. (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
Capo XII - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 52. (Norme per il trasferimento di funzioni statali
alle regioni e agli enti locali e elativi costi)
Articolo 53. (Regole di bilancio per le regioni, le province
e i comuni)
Articolo 54. (Modifica al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi
locali)
Articolo 55. (Norme particolari per gli enti locali)
Articolo 56. (Regole di bilancio per le università
e gli enti di ricerca)
Articolo 57. (Finanza di progetto)
Articolo 58. (Consumi intermedi)
Articolo 59. (Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati
di spesa)
Articolo 60. (Analisi dei mercati dei prodotti acquistati
dalla pubblica amministrazione)
Articolo 61. (Spese per l'energia elettrica, postali e per
combustibili)
Articolo 62. (Affitti passivi)
Articolo 63. (Vettovagliamento e approvvigionamento delle
Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia
di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 64. (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti
erariali ai comuni)
Articolo 66. (Controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici e norme sulla tesoreria unica)
Articolo 67. (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni
per l'anno 2002)
Capo XIII - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 68. (Gestioni previdenziali)
Articolo 69. (Disposizioni relative al sistema pensionistico)
Articolo 70. (Maggiorazioni)
Articolo 71. (Totalizzazione dei periodi assicurativi)
Articolo 72. (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
Articolo 73. (Revisione della normativa in materia di cumulo
tra rendita INAIL e trattamento di reversibilita Á
INPS)
Articolo 74. (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
Articolo 75. (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)
Articolo 76. (Previdenza giornalisti)
Articolo 77. (Norme in materia di gestione e di bilanci
degli enti previdenziali)
Articolo 78. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori
sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
Articolo 79. (Norme in materia di ENPALS)
Articolo 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)
Articolo 81. (Interventi in materia di solidarietà
sociale)
Articolo 82. (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata)
Capo XIV - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 83. (Norme attuative dellaccordo Governo-regioni)
Articolo 84. (Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
Articolo 85. (Riduzione dei ticket e disposizioni in materia
di spesa farmaceutica)
Articolo 86. (Dotazione finanziaria complessiva dei medici
di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli
specialisti ambulatoriali
e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale
del distretto)
Articolo 87. (Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere)
Articolo 88. (Disposizioni per lappropriatezza nellerogazione
dellassistenza sanitaria)
Articolo 89. (Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale
per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti
di veicoli a motore o di natanti)
Articolo 90. (Sperimentazioni gestionali)
Articolo 91. (Disposizioni per lassolvimento dei compiti
del Ministero della sanità)
Articolo 92. (Interventi vari di interesse sanitario)
Articolo 93. (Ridefinizione di alcune misure di medicina
preventiva)
Articolo 94. (Disposizioni in materia di oneri di utilità
sociale)
Articolo 95 (Disposizioni in materia di tutela sanitaria
degli infortuni sul lavoro)
Articolo 96. (Potenziamento delle strutture di radioterapia)
Articolo 97. (Interventi a favore dei cittadini affetti
dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonchè
disabili)
Articolo 98. (Interventi per la tutela della salute mentale)
Articolo 99. (Misure per la profilassi internazionale)
Articolo 100. (Provvidenze in favore degli allevamenti ovini
e degli impianti avicoli)
Articolo 101. (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia
Giulia)
Capo XV - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 102. (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
Capo XVI - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LINNOVAZIONE
Articolo 103. (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze
UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e
di commercio elettronico)
Articolo 104. (Fondo per gli investimenti della ricerca
di base e norme sul programma Antartide)
Articolo 105. (Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio
1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
Articolo 106. (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
Articolo 107. (Informatizzazione della normativa vigente)
Articolo 108. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca
e sviluppo nelle imprese industriali)
Capo XVII - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 109. (Interventi in materia di promozione dello
sviluppo sostenibile)
Articolo 110. (Fondo per la riduzione delle emissioni in
atmosfera e per la promozione dellefficienza energetica
e delle fonti sostenibili di energia)
Articolo 111. (Contributo straordinario allENEA)
Articolo 112. (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
Articolo 113. (Compartecipazione degli enti locali ai tributi
erariali con finalità ambientale)
Articolo 114. (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
Articolo 115. (Ente geopaleontologico di Pietraroia)
Capo XVIII - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 116. (Misure per favorire lemersione del
lavoro irregolare)
Articolo 117. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo.
Modifiche allarticolo 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469)
Articolo 118. (Interventi in materia di formazione professionale
nonchè disposizioni di attività svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
Articolo 119. (Potenziamento dellattività ispettiva
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
Articolo 120. (Riduzione degli oneri sociali)
Capo XIX - INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Articolo 121. (Interventi per la ristrutturazione delle
imprese agricole in difficoltà)
Articolo 122. (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti
agricoli)
Articolo 123. (Promozione e sviluppo delle aziende agricole
e zootecniche biologiche)
Articolo 124. (Patti territoriali specializzati nei settori
dellagricoltura e della pesca)
Articolo 125. (Disposizioni per il settore agricolo)
Articolo 126. (Garanzie a favore di cooperative agricole)
Articolo 127. (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni
agricole agevolate)
Articolo 128. (Disposizioni in materia di credito agrario)
Articolo 129. (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
Articolo 130. (Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n.
410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
Capo XX - INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE
VIARIE
Articolo 131. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
e di applicazione della normativa vigente in materia di
appalti ferroviari)
Articolo 132. (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
Capo XXI - INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE
CON LA SICILIA
Articolo 133. (Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane)
Articolo 134. (Riqualificazione del settore trasporto merci
nella regione Sicilia)
Articolo 135. (Continuità territoriale per la Sicilia)
Articolo 136. (Oneri di pubblico servizio per i servizi
aerei di linea)
Articolo 137. (Ulteriori erogazioni a favore della regione
Sicilia)
Articolo 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi)
Articolo 139. (Differimento dei termini e altre disposizioni
per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe
del Vajont)
Articolo 140. (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia
Giulia)
Articolo 141. (Patrimonio idrico nazionale)
Articolo 142. (Fondo per il finanziamento dei piani stralcio
di assetto idrogeologico)
Articolo 143. (Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
Capo XXIII - INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Articolo 144. (Limiti di impegno)
Capo XXIV - DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Articolo 145. (Altri interventi)
Capo XXIV - DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Articolo 146. (Erogazioni a favore delle emittenti televisive
locali)
Articolo 147. (Norme in materia di esecuzione forzata nei
confronti di pubbliche amministrazioni)
Articolo 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dallAutorità garante
della concorrenza e del mercato)
Articolo 149. (Indennizzo per la cessazione dellattività
commerciale)
Articolo 150. (Attività dellUfficio italiano
dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità
economica)
Articolo 151. (Costituzione delle unità di informazione
finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
Articolo 152. (Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in
materia di patrocinio per i non abbienti)
Articolo 153. (Imprese editrici di quotidiani e periodici)
Articolo 154. (Ristrutturazione finanziaria dellIstituto
poligrafico e zecca dello Stato)
Articolo 155. (Norme per la sostituzione della lira con
leuro)
Capo XXV - DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Articolo 156. (Razionalizzazione e accelerazione delle procedure
di liquidazione delle società del gruppo EFIM)
Capo XXVI - NORME FINALI
Articolo 157. (Fondi speciali e tabelle)
Articolo 158. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
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Capo
I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art.
1.
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2001, il livello massimo del saldo netto
da finanziare resta determinato in termini di competenza
in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi
per regolazioni debitorie, nonché degli importi posti
a carico del bilancio dello Stato ai sensi dellarticolo
68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, come modificato dallarticolo 2, commi 13, 14,
15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso
lindebitamento allestero per un importo complessivo
non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 2001,
resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200
miliardi per lanno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge,
è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi
ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi
per lanno 2002 e lire 6.029 miliardi per lanno
2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per
il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200
miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed
in lire 323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e
2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni
iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dellapprovazione
degli atti di cui allarticolo 17, commi primo e secondo,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente
a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali
relativi allindebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato
dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla
presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti
rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore
crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento
di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla
riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario
finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità
naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni
di emergenza economico-finanziaria.
Capo
II
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Art.
2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative
alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni
e delle deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in
materia di deduzione per labitazione principale, le
parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite
dalle seguenti: «fino allammontare della rendita
catastale dellunità immobiliare stessa e delle
relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo
periodo è soppresso;
b) allarticolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo
è sostituito dal seguente: «Non si tiene conto
della variazione della dimora abituale se dipendente da
ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari,
a condizione che lunità immobiliare non risulti
locata»;
c) allarticolo 11, comma 1, concernente le aliquote
e gli scaglioni dellimposta sul reddito delle persone
fisiche:
1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito,
è sostituita dalla seguente:
«a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;»;
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito,
è sostituita dalla seguente:
«b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000
....... 24 per cento, per lanno 2001, 23 per cento,
per lanno 2002, e 22 per cento, a decorrere dallanno
2003;»;
3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito,
le parole: «33,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dallanno
2001»;
4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito,
le parole: «39,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «39 per cento, per lanno 2001,
38,5 per cento, per lanno 2002, e 38 per cento, a
decorrere dallanno 2003»;
5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito,
le parole: «45,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «45 per cento, per lanno 2001,
44,5 per cento, per lanno 2002, e 44 per cento, a
decorrere dallanno 2003»;
d) allarticolo 12, comma 1, lettera b), in materia
di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Limporto di lire
516.000 per lanno 2001 e di lire 552.000 a decorrere
dal 1º gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente,
a lire 552.000 per lanno 2001 e a lire 588.000 a decorrere
dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo
non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati
a lire 616.000 per lanno 2001 e a lire 652.000 a decorrere
dal 1º gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa
ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo
non superi lire 100.000.000»;
e) allarticolo 13, relativo alle altre detrazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una
detrazione dallimposta lorda, rapportata al periodo
di lavoro o di pensione nellanno, anche a fronte delle
spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti
importi:
a) lire 2.220.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000
ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000
ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000
ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000
ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000
ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000
ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000
ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000
ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000
ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000
ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000
ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000
ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000
ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000
ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000
ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000
ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000
ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000
ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000
ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000»;
2) nel comma 2, allalinea, dopo le parole: «redditi
di pensione» sono inserite le seguenti: «, redditi
di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;
3) nel comma 2-ter, le parole: «il reddito derivante
dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili»
sono soppresse e le parole: «il reddito derivante
da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore allanno»
sono sostituite dalle seguenti: «il reddito derivante
da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato
di durata inferiore allanno»;
4) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione
prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, dellunità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro
dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore
allanno e il reddito derivante dagli assegni periodici
percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
a) lire 400.000, se lammontare del reddito complessivo
non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se lammontare del reddito complessivo
supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se lammontare del reddito complessivo
supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se lammontare del reddito complessivo
supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000»;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma
1 dellarticolo 49 o dimpresa di cui allarticolo
79, spetta una detrazione dallimposta lorda, non cumulabile
con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se lammontare complessivo dei redditi
di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000»;
f) allarticolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia
di detrazioni per oneri:
1) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al secondo periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti
o successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nellanno
precedente o successivo»;
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
«In caso di acquisto di unità immobiliare locata,
la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dallacquisto
sia stato notificato al locatario latto di intimazione
di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro
un anno dal rilascio lunità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale»;
4) al quarto periodo, le parole: «il contribuente
dimora abitualmente» sono sostituite dalle seguenti:
«il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente»;
5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Non
si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti
da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari,
a condizione che lunità immobiliare non risulti
locata. Nel caso limmobile acquistato sia oggetto
di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla
relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui lunità
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque
entro due anni dallacquisto»;
5-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente
per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente
a carico dellaltro la detrazione spetta a questultimo
per entrambe le quote»;
g) allarticolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia
di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo
è inserito il seguente: «La medesima ripartizione
della detrazione in quattro quote annuali di pari importo
è consentita, con riferimento alle altre spese di
cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime
eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni
annue»;
h) allarticolo 13-ter, in materia di detrazioni per
canoni di locazione:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 640.000»
sono sostituite dalle seguenti: «lire 960.000»;
2) al comma 1, lettera b), le parole: «lire 320.000»
sono sostituite dalle seguenti: «lire 480.000»;
3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno
trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune
di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti
quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di
qualunque tipo di contratto di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi
e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100
chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi
tre anni, rapportata al periodo dellanno durante il
quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera
lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30
milioni ma non lire 60 milioni»;
i) allarticolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente
la determinazione del reddito del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale per lattività
libero-professionale intramuraria esercitata presso studi
professionali privati, le parole: «nella misura del
90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura del 75 per cento».
2. Allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione
del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «alla
eliminazione delle barriere architettoniche,» sono
inserite le seguenti: «aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna allabitazione
per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità,
ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, alladozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi,» e dopo le parole: «sulle parti
strutturali» sono aggiunte le seguenti: «, e
allesecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici»;
b) al comma 6, le parole: «nel periodo dimposta
in corso alla data del 1º gennaio 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «nei periodi dimposta
in corso alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e
2001».
3. Allarticolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n.
441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione
dellimprenditoria giovanile in agricoltura, le parole:
«nel periodo dimposta 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «nei periodi dimposta 2000 e
2001».
4. Ai fini delle detrazioni di cui allarticolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro
il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate
le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze
18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni
dallinizio dei lavori.
5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo
pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e
delle relative pertinenze.
6. Allarticolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è
abrogato.
7. Allarticolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2),
e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo
dimposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere
b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero
3), e i), si applicano a decorrere dal periodo dimposta
2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a decorrere
dal periodo dimposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente
titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche
valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale
disciplinata dallarticolo 3, comma 2, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, e dallarticolo 9, comma
1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
10. In deroga allarticolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta
che, nellipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie
per corrispondere lacconto di cui allarticolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione
con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.
Art.
3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di
fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente
prestato allestero)
1. Per i periodi dimposta precedenti a quello in corso
al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di
ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera,
imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale,
possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita
istanza. A tali redditi si applica laliquota marginale
del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso
di omessa presentazione della dichiarazione, per lanno
cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo allapplicazione
di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione
che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte
così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente
comma devono essere versate in quattro rate di pari importo
da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del
15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003
senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente
comma si applicano altresì alle controversie pendenti
originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi
di cui al presente comma nonché a coloro i quali
si siano avvalsi della facoltà di cui allarticolo
9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche
entro i termini stabiliti dallarticolo 38 della legge
8 maggio 1998, n. 146, e dallarticolo 45, comma 14,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Per lanno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, allestero in zone di frontiera ed in altri
Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei
suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati
fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali
agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti
a dichiararli allufficio erogatore della prestazione,
ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Capo
III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art.
4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 14, comma 1, in materia di credito
dimposta per gli utili distribuiti da società
ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al 56,25 per
cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio
2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate
a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello
in corso al 1º gennaio 2003,»;
b) allarticolo 91, in materia di aliquota dellimposta
sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «con
laliquota del 37 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «con laliquota del 36 per cento,
a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º
gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo
dimposta in corso al 1º gennaio 2003»;
c) allarticolo 105, comma 4, in materia di credito
dimposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
le parole: «nella misura del 58,73 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal
periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2001,
e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere
dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2003,»;
d) allarticolo 105, comma 5, le parole: «di
un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 per cento,
per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio
2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate
a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello
in corso al 1º gennaio 2003,».
2. Allarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta
sugli utili societari, lultimo periodo è sostituito
dal seguente: «A tale fine si considera come provento
non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento
di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere
dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2001,
e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi
conseguiti a decorrere dal periodo dimposta in corso
al 1º gennaio 2003; per le società quotate,
tali misure sono pari, rispettivamente, all80,56 e
all80 per cento».
3. Per il reddito del periodo dimposta in corso alla
data del 1º gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento,
prevista dallarticolo 2, comma 10, della legge 13
maggio 1999, n. 133, in materia di reddito dimpresa,
è ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dellacconto dellimposta sul reddito
delle persone giuridiche, per il periodo dimposta
in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per
cento al 93,5 per cento; per il periodo dimposta in
corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per
cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo dimposta
in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98
per cento al 99 per cento.
Art.
5.
(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario
sui redditi dimpresa)
1. Le maggiori entrate che risulteranno dallaumento
delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi
sociali per effetto dellapplicazione delle disposizioni
per favorire lemersione, di cui allarticolo
116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito
presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica finalizzato,
con appositi provvedimenti, alla riduzione dellimposta
sul reddito delle persone giuridiche e dellimposta
sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito dimpresa.
La riduzione è effettuata con priorità temporale
nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dellarticolo
7.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro
il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di
cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento
e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in
relazione allaumento, nel corso degli anni dal 2001
al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione
delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti
di emersione.
3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato
ai sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal
2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.
Art.
6.
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
1. Allarticolo 16, comma 1, lettera d), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono
aggiunte, in fine, le parole: «e delle società
di persone».
2. Allarticolo 79, comma 8, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la
determinazione del reddito delle imprese autorizzate allautotrasporto,
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per
le medesime imprese compete, altresì, una deduzione
forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo
e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione
forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione
di carburante, si applicano per il periodo dimposta
in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta
successivi.
4. Allarticolo 2, comma 11, primo periodo, della legge
13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «sono applicabili»
sono inserite le seguenti: «per i periodi di imposta
1999 e 2000».
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia
di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione
delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, il comma 3, in materia di applicazione
dellaliquota ridotta, è sostituito dal seguente:
«3. La parte della remunerazione ordinaria di cui
al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato
è computata in aumento del reddito assoggettabile
allaliquota ridotta dei periodi dimposta successivi,
ma non oltre il quinto»;
b) allarticolo 6, comma 1, concernente lapplicazione
dellaliquota ridotta alle società quotate,
le parole da: «le aliquote di cui ai commi»
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«laliquota di cui al comma 1 dellarticolo
1 è ridotta al 7 per cento».
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
dal periodo dimposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo
periodo dimposta si applicano le disposizioni del
comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato
in base alle disposizioni previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato
gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni,
adottino la diversa metodologia contabile di imputazione
alla speciale riserva prevista dallarticolo 67, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati
pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dellimporto
destinato al fondo imposte differite.
8. Allarticolo 14, comma 1, alinea, della legge 15
dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dellimprenditoria
giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici»
sono sostituite dalle seguenti: «ai beni costituenti
lazienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze,
le scorte vive e morte e quantaltro strumentale allattività
aziendale».
9. Allarticolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre
1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Per favorire lintroduzione e la tenuta della
contabilità da parte delle imprese condotte da giovani
agricoltori o da società di cui allarticolo
2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, dintesa
con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare
accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione
e informatizzazione».
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere
utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo
7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari
o socie delle società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice si applicano le condizioni previste
dallarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società
o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella
stessa cooperativa agricola.
12. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dellimposta
regionale sulle attività produttive, le parole: «e
al 1º gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti:
«, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000»;
nel medesimo comma le parole: «per i quattro periodi
dimposta successivi, laliquota è stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono
sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi dimposta
successivi, laliquota è stabilita, rispettivamente,
nella misura del 2,5».
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata
a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non
concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte
sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui
al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo dimposta
successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono
effettuati, il reddito escluso dallimposizione si
determina diminuendo lammontare degli investimenti
ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi
derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello
stesso periodo dimposta per la realizzazione degli
investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto
delle immobilizzazioni materiali di cui allarticolo
2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile,
necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati
allambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti
realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti
ambientali vanno calcolati con lapproccio incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate
sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli
investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
dintesa con il Ministro dellambiente che si
avvale dellAgenzia nazionale per la protezione dellambiente,
sentite le categorie professionali interessate, effettua
nellanno 2001 un censimento degli investimenti ambientali
realizzati.
18. Allonere derivante dalle misure agevolative di
cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante listituzione
di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con
una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi
per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde
alleccedenza rispetto alla media degli investimenti
ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
20. Allarticolo 65, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente oneri di utilità sociale,
dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:
«c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore
di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri
e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di
tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla
vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita
dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera
a) del comma 2-bis dellarticolo 114, effettuate per
sostenere attività di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalità di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti. Il Ministro dellambiente individua
con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie
di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata,
le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario.
Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dellambiente, versano allentrata dello Stato
un importo pari al 37 per cento della differenza».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro
dellambiente determina lammontare delle erogazioni
deducibili in misura complessivamente non superiore a 15
miliardi di lire a decorrere dallanno 2002.
23. Larticolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito
dal seguente:
«Art. 12. (Somme ammesse in deduzione dal reddito).
1. Per le società cooperative e loro consorzi
sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite
tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del
prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso
per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono
essere imputate ad incremento delle quote sociali».
24. Al comma 8 dellarticolo 2 della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: «il successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «i due successivi».
Art.
7.
(Incentivi per lincremento delloccupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il
1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano
il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta.
Sono esclusi i soggetti di cui allarticolo 88 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura
di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto
di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese
rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro
a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso
tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito
di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro
con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero
complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati
nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30
settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti
di lavoro a tempo parziale, il credito dimposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
del contratto nazionale. Il credito dimposta è
concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore
agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai,
ciascuno occupato per almeno 230 giornate allanno.
3. Lincremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
società controllate o collegate ai sensi dellarticolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º
ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella
base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito dimposta, che non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini
dellimposta regionale sulle attività produttive
nè ai fini del rapporto di cui allarticolo
63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º
gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito dimposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25
anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di
lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi
o siano portatori di handicap individuati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche
con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al
credito dimposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi
19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro
successive modificazioni, nonché dai successivi decreti
legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione
di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, il credito dimposta spetta limitatamente
al numero di lavoratori assunti in più rispetto a
quello dellimpresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni
di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626,
e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni,
nonché dai successivi decreti legislativi attuativi
di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le
disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore
di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dellarticolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono
revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni,
decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori
imposte versate o del maggiore credito riportato e per lapplicazione
delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare
la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni
di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione
generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui allarticolo 4 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano
in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i
datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni
di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unità produttive ubicate nei territori
individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui allobiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del
21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo
e Molise, spetta un ulteriore credito dimposta. Lulteriore
credito dimposta, che è pari a lire 400.000
per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina
di cui al presente articolo. Allulteriore credito
di imposta di cui al presente comma si applica la regola
de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo
1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente
concessi ai sensi della predetta comunicazione purché
non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni
nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo,
i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati
ai lavoratori dipendenti.
Art.
8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Ai soggetti titolari di reddito dimpresa, esclusi
gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo dimposta
in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo
dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,
effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate
dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie
degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe
previste dallarticolo 87, paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea,
come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito dimposta
entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri
e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla
predetta Commissione. Per il periodo dimposta in corso
al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti
acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge o, se successiva, dallapprovazione
del regime agevolativo da parte della Commissione delle
Comunità europee. Il credito dimposta non è
cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale
o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni
che fruiscono del credito dimposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di
beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi i costi relativi allacquisto di «mobili
e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella
approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti
di ammortamento», destinati a strutture produttive
già esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo
complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate
nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo dimposta,
relativi a beni dinvestimento della stessa struttura
produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dellinvestimento agevolato effettuati nel
periodo dimposta della loro entrata in funzione. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
lacquisto dei beni; detto costo non comprende le spese
di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai
sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni
immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento
del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui allobiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo
e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma
si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla
approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione
delle Comunità europee.
4. Allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «differenziabile in funzione del settore di
attività e delle dimensioni dellimpresa, nonché
della localizzazione».
5. Il credito dimposta è determinato con riguardo
ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo dimposta
e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito nè
della base imponibile dellimposta regionale sulle
attività produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento
dei costi.
6. Il credito dimposta a favore di imprese o attività
che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali
definite dalle predette discipline dellUnione europea
e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità
europee. Il Ministero dellindustria, del commercio
e dellartigianato procede allinoltro alla Commissione
della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta,
nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali
e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dellagevolazione non entrano
in funzione entro il secondo periodo dimposta successivo
a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
dimposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo dimposta successivo a quello
nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalità estranee allesercizio
dellimpresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto allagevolazione,
il credito dimposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito dimposta è rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni
precedenti si applicano anche se non viene esercitato il
riscatto. Il minore credito dimposta che deriva dallapplicazione
del presente comma è versato entro il termine per
il versamento a saldo dellimposta sui redditi dovuta
per il periodo dimposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministero dellindustria,
del commercio e dellartigianato, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, verranno emanate disposizioni per leffettuazione
delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione
delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare
dopo almeno dodici mesi dallattribuzione del credito
di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione
della qualità degli investimenti effettuati, anche
al fine di valutare lopportunità di effettuare
un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Art.
9.
(Tassazione del reddito dimpresa con aliquota proporzionale)
1. Il reddito dimpresa degli imprenditori individuali,
determinato ai sensi dellarticolo 52 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere
escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui
allarticolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato
separatamente allimposta sul reddito delle persone
fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.
2. Limposta è commisurata al reddito di cui
al comma 1 con laliquota prevista dallarticolo
91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come
modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni
dellarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dellarticolo
91-bis del citato testo unico.
3. Limposta è versata, anche a titolo dacconto,
con le modalità e nei termini previsti per il versamento
dellimposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti
di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute dacconto
sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui
al comma 1 sono scomputati dallimposta ai sensi degli
articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte
sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo dimposta può essere
computata in diminuzione del reddito dimpresa dei
periodi dimposta successivi, ma non oltre il quinto,
con le regole stabilite dallarticolo 102 del citato
testo unico delle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione
revocabile. Lopzione e la revoca sono esercitate nella
dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal
periodo dimposta successivo a quello cui si riferisce
la dichiarazione.
6. Ai fini dellaccertamento si applica larticolo
40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili dei periodi dimposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal
patrimonio dellimpresa, costituiscono per limprenditore
redditi ai sensi dellarticolo 41, comma 1, lettera
e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per
essi spetta il credito dimposta secondo i criteri
dellarticolo 14 di detto testo unico, come modificato
della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis
e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione
dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto
formato con gli utili non distribuiti dei periodi dimposta
nei quali è applicato il regime di cui al comma 1
e le altre componenti del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dellimpresa
a quello personale dellimprenditore, al netto delle
somme versate nello stesso periodo dimposta, costituiscono
prelievi degli utili dellesercizio in corso e, per
leccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. Limporto
che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili
dei periodi dimposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili
ancora esistenti al termine dellultimo periodo dimposta
di applicazione del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi
da 7 a 9 si applicano al titolare dellimpresa e ai
collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione
agli utili determinate secondo le disposizioni del comma
4 dellarticolo 5 del citato testo unico delle imposte
sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su
opzione, anche alle società in nome collettivo e
in accomandita semplice. In tale caso, dette società
sono considerate soggetti passivi dimposta assimilati
alle società di cui allarticolo 87, comma 1,
lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi
e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative
disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal
periodo dimposta successivo a quello in corso al 1º
gennaio 2001.
Art.
10.
(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
1. Allarticolo 1 del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «,
la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi»
sono soppresse, e le parole: «sono soggette»
sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».
2. Allarticolo 13 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli
autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
autoveicoli e i rimorchi» e le parole: «su strade,
aree od acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti:
«su strade od aree pubbliche».
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, è soppressa.
Art.
11.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca
costiera o nelle acque interne e lagunari)
1. Per la salvaguardia delloccupazione della gente
di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli
anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle
imprese che esercitano la pesca costiera, nonché
alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne
e lagunari.
Art.
12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui
al comma 2-bis dellarticolo 41 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è
esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi
di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie
al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché
dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli
olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Art.
13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che intraprendono unattività
artistica o professionale ovvero dimpresa, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi,
per il periodo dimposta in cui lattività
è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale
agevolato che prevede il pagamento di unimposta sostitutiva
dellimposta sul reddito delle persone fisiche, pari
al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o dimpresa,
determinato rispettivamente ai sensi dellarticolo
50 o dellarticolo 79 del citato testo unico. Nel caso
di imprese di cui allarticolo 5, comma 4, dello stesso
testo unico, limposta sostitutiva è dovuta
dallimprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto
a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre
anni attività artistica o professionale ovvero dimpresa,
anche in forma associata o familiare;
b) lattività da esercitare non costituisca,
in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente
o autonomo, escluso il caso in cui lattività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria
ai fini dellesercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo
non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi
non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni
per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita unattività dimpresa
svolta in precedenza da altro soggetto, lammontare
dei relativi ricavi, realizzati nel periodo dimposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni
per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali,
assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente
è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello
nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli
importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo dimposta nel quale
i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi
indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà
assoggettato a tassazione nei modi ordinari lintero
reddito dimpresa o di lavoro autonomo conseguito nel
periodo dimposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di
cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti
tributari dallufficio delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi
di unapparecchiatura informatica corredata di accessori
idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo
del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al
presente articolo, è attribuito un credito dimposta,
utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della
parte del prezzo unitario dacquisto dellapparecchiatura
informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto
credito è riconosciuto per un importo non superiore
a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione
dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito
è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto
ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione
pagati in ciascun periodo dimposta, fino a concorrenza
di lire seicentomila. Il credito dimposta non concorre
alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando lobbligo di conservare, ai sensi
dellarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi
di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i
soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette, dellIRAP e dellimposta sul valore aggiunto
(IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti
periodici rilevanti ai fini dellIVA previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari,
nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi
di famiglia ai sensi dellarticolo 12, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti
che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è
valutata tenendo conto dellammontare che, ai sensi
dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per lapplicazione
dellimposta sostitutiva.
8. Per laccertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti
dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente
articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni
richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare,
le sanzioni di cui allarticolo 1, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per lattuazione
del presente articolo.
Art.
14.
(Regime fiscale delle attività marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali
risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi
del regime disciplinato nel presente articolo a condizione
che i ricavi e i compensi del periodo dimposta precedente
risultino di ammontare non superiore al limite individuato
con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni
medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato
in relazione ai diversi settori di attività, non
può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini dellapplicazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono
i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati
in base allapplicazione degli studi di settore dopo
aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo
conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità,
anche in riferimento agli indici di coerenza economica che
caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo
di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa
riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nellanno
precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda
allufficio delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale entro il mese di gennaio dellanno
a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime.
Nellanno 2001 la domanda è presentata entro
il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle
attività marginali sono tenuti al versamento di unimposta
sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone
fisiche. Limposta sostitutiva è pari al 15
per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato
rispettivamente ai sensi dellarticolo 50 o dellarticolo
79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese
di cui allarticolo 5, comma 4, del citato testo unico
limposta sostitutiva è dovuta dallimprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa
di avere efficacia e il contribuente è assoggettato
a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello
nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi
di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo
a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati
dallufficio, superano il limite individuato dai decreti
di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di
attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo dimposta in cui
i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base
agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento,
prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati
dallufficio, superano il limite, individuato nei decreti
di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di
attività, del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi
ordinari lintero reddito dimpresa o di lavoro
autonomo conseguito nel periodo dimposta;
c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante
comunicazione allufficio delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il
mese di gennaio dellanno a decorrere dal quale si
intende rinunciare al predetto regime.
6. Fermi restando lobbligo di conservare, ai sensi
dellarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi
di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i
soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette, dellIRAP e dellIVA, nonché dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
dellIVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle
attività marginali possono farsi assistere negli
adempimenti tributari dallufficio delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi
di unapparecchiatura informatica corredata di accessori
idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo
del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al
presente articolo è attribuito un credito dimposta,
utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento
della parte del prezzo unitario dacquisto dellapparecchiatura
informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto
credito è riconosciuto per un importo non superiore
a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione
dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito
è commisurato al quaranta per cento del prezzo di
acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni
di locazione pagati in ciascun periodo dimposta, fino
a concorrenza di lire seicentomila. Il credito dimposta
non concorre alla formazione del reddito imponibile e non
è rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari,
nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi
di famiglia ai sensi dellarticolo 12, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime
previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dellammontare
che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per
lapplicazione dellimposta sostitutiva.
10. Per laccertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti
dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente
articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni
richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare,
le sanzioni di cui allarticolo 1, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per lattuazione
del presente articolo.
Art.
15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra
aziende agricole dei comuni montani)
1. Il comma 1 dellarticolo 17 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i
quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani,
in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere
in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando
esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui
allarticolo 230-bis del codice civile, nonché
utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro
proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione
del territorio montano, quali lavori di forestazione, di
costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione
idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche
e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli
e forestali tra i quali laratura, la semina, la potatura,
la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari,
la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per
importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni
anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto
del Ministro competente in base allindice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dallIstituto nazionale di statistica».
2. Dopo il comma 1 dellarticolo 17 della citata legge
n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati
prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti
ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione
non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare
la situazione economica delle aziende agricole associate
e lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare
il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè
e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi
di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti
nellufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività
ai fini fiscali non è considerata quale prestazione
di servizio e non è soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori
diretti allINPS, gestione agricola, garantiscono la
copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le
attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere
in appalto da enti pubblici lincarico di trasporto
locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi
di proprietà».
Art.
16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente
limposta regionale sulle attività produttive,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo
è inserito il seguente: «Sono in ogni caso
escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri
interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province
autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto
allo studio universitario, nonché dalle università,
ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
b) allarticolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«relative agli apprendisti,» sono inserite le
seguenti: «ai disabili»;
c) allarticolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
«4-bis. Per i soggetti di cui allarticolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione
dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire
350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000
ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000
ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000
ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui allarticolo 4, comma 2, applicano
la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione
netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.»;
d) allarticolo 41, commi 2 e 3, le parole: «per
il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) allarticolo 42, comma 7, primo periodo, le parole:
«per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e
al medesimo comma, la parola: «2000» è
sostituita dalla seguente: «2003».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano
a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art.
17.
(Interpretazione autentica sullinderogabilità
delle clausole mutualistiche da parte delle società
cooperative e loro consorzi)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 1951, n. 302, allarticolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e allarticolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione
da parte di società cooperative o loro consorzi delle
clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque
per le stesse lobbligo di devolvere il patrimonio
effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti
il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo
11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le
stesse società cooperative e loro consorzi nei casi
di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa
vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali
vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché
in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Capo
IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI
Art.
18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. Allarticolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, recante la disciplina dellimposta comunale
sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati nellarticolo 3 devono
effettuare il versamento dellimposta complessivamente
dovuta al comune per lanno in corso in due rate delle
quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento
dellimposta dovuta calcolata sulla base dellaliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dellanno precedente.
La seconda rata deve essere versata dal 1º al 20 dicembre,
a saldo dellimposta dovuta per lintero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento
dellimposta può essere effettuato anche tramite
versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi
al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente
provvedere al versamento dellimposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro
il 30 giugno».
2. Al comma 12 dellarticolo 30 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «Fino allanno di imposta
1999», sono sostituite dalle seguenti: «Fino
allanno di imposta 2000».
3. Allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso di concessione su aree
demaniali soggetto passivo è il concessionario».
4. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia
temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione
e laccertamento dell imposta comunale sugli
immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al
31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità dimposta
1995 e successive. Il termine per lattività
di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da
parte degli uffici del territorio competenti di cui allarticolo
11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre
2001 per le annualità dimposta 1994 e successive.
Art.
19.
(Versamento dellICI nel caso di immobili con diritti
di godimento a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti
di godimento a tempo parziale, di cui allarticolo
1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427, il versamento dellICI è effettuato
dallamministratore del condominio o della comunione.
2. Lamministratore è autorizzato a prelevare
limporto necessario al pagamento dellICI dalle
disponibilità finanziarie del condominio attribuendo
le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma
1, con addebito nel rendiconto annuale.
Art.
20.
(Semplificazione per lINVIM decennale)
1. Per gli immobili di cui allarticolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
concernente limposta comunale sullincremento
di valore degli immobili, e successive modificazioni, per
i quali il decennio si compie tra il 1º gennaio e il
31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il
30 marzo 2001, in luogo dellimposta INVIM decennale,
unimposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del
loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con lapplicazione
alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 1991.
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria
limposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata
al valore finale dichiarato o definitivamente accertato
per limposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, e successive modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati allimposta INVIM
straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
1991, n. 363, limposta sostitutiva di cui al comma
1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente
accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal
caso è escluso lobbligo della dichiarazione
di cui allarticolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati
i casi di esclusione dellobbligo della dichiarazione
di cui allarticolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra
disposizione necessaria allattuazione del presente
articolo.
Capo
V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLENERGIA
Art.
21.
(Disposizioni concernenti lesenzione dallaccisa
sul biodiesel)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dellarticolo
21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche
al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla
esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come
carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili.
La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli
minerali del biodiesel è effettuata in
regime di deposito fiscale. Il biodiesel, puro
o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi
percentuale, è esentato dallaccisa nei limiti
di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nellambito
di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo
tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, con il Ministro dellambiente
e con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche
tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri,
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri
di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori.
Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato
al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
dellarticolo 61».
2. Al fine di promuovere limpiego del prodotto denominato
«biodiesel», di cui al comma 1, come carburante
per autotrazione, il Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato è autorizzato alla realizzazione
di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dallarticolo
2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio
1998, n. 219, preveda lavvio al consumo del «biodiesel»
puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane
a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo
di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente
da accisa nellambito del progetto-pilota triennale
di cui allarticolo 21, comma 6, del citato testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nel testo previgente alla data di entrata in vigore della
presente legge, relativo al periodo 1º luglio 2000-30
giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative
quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto
periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente
complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti
periodi 1º luglio 1998-30 giugno 1999 e 1º luglio
1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale,
delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte
di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Art.
22.
(Riduzione dellaccisa su alcuni prodotti a fini di
tutela ambientale)
1. Allarticolo 21 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono
inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di incrementare lutilizzo
di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale è stabilita, nellambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati
come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola...
lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per
1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro dellindustria, del commercio
e dellartigianato, il Ministro dellambiente
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30
miliardi annue, comprensivo dellimposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dellagevolazione
tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dellimpiego nella carburazione, nonché
le modalità di verifica della loro idoneità
ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sullintero
ciclo di vita».
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata
di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
23.
(Riduzione dellaccisa per alcuni impieghi agevolati)
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Azionamento delle autovetture da noleggio da
piazza, compresi i motoscafi che in talune località
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti
al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:
benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota
normale della benzina senza piombo;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota
normale;
gas metano... 40 per cento aliquota normale.
Lagevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi
giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua
a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano
pari al 70 per cento del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano
per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano
per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano
per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
di 100.000 abitanti o meno.
13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto
degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti
di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento
dellamministrazione finanziaria (nei limiti e con
le modalità stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze di cui allarticolo 67):
benzina... 40 per cento aliquota normale;
benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote
normali;
gas metano... 40 per cento aliquota normale.
Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio
da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13,
sono concesse mediante crediti dimposta da utilizzare
in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
ovvero mediante buoni dimposta. I crediti ed i buoni
dimposta non concorrono alla formazione del reddito
imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto
di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Art.
24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dellincidenza
sui prezzi al consumo derivanti dallandamento dei
prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1º
gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa
dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata
misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398
per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile
denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al
15 per cento in peso, idonee allimpiego nella carburazione
e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire
474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per
riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile
per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125
per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento
CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino
a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3) per i consumi nei territori di cui allarticolo
1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78
per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto dallarticolo 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente
il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste
e dei comuni della provincia di Udine già individuati
dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è
ripristinato per lanno 2001. Il quantitativo è
stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni,
mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6
milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8
miliardi.
3. Per il periodo 1º gennaio 2001-30 giugno 2001 il
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le modalità di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni di cui allarticolo
2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
4. Laliquota normale di riferimento per il gasolio
destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella
A allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso
il riscaldamento delle serre, è quella prevista per
il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno
2001, laccisa sul gas metano, stabilita con il citato
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta
del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.
Art.
25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e fino al 30 giugno
2001, laliquota prevista nellallegato I annesso
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attività di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate
è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì
ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
lattività di trasporto di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di
attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939,
n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti
a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata,
a decorrere dal 30 giugno 2001, laliquota di cui al
comma 1, in modo da compensare laumento del prezzo
di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente dal Ministero dellindustria, del commercio
e dellartigianato, purché lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto
al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001,
superi mediamente il 10 per cento in più o in meno
dellammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto
vengono altresì stabilite le modalità per
la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante
la compensazione di cui allarticolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni
i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano,
entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione
ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette, con losservanza delle modalità
stabilite con il regolamento di cui allarticolo 8,
comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari
di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati
nel primo trimestre dellanno 2001; in tal caso, nella
successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti,
sarà indicato limporto residuo spettante, determinato
anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il
decreto di cui al comma 3.
Art.
26.
(Soggetti obbligati nel settore dellaccisa sul gas
metano)
1. I commi 4 e 5 dellarticolo 26 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
«4. Laccisa è dovuta, secondo le modalità
previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente
il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che
si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento
di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche
gli esercenti i distributori stradali di gas metano per
autotrazione che non abbiano, presso limpianto di
distribuzione, impianti di compressione per il riempimento
di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti
obbligati al pagamento dellaccisa i titolari di raffinerie,
di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata
di energia elettrica e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) limpianto utilizzato per le operazioni di liquefazione
del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione
di GNL;
b) limpianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale
di proprietà o gestito da unimpresa di gas
naturale; linsieme di più concessioni di stoccaggio
relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e
facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche
ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero
con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni
locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione».
2. Dopo il comma 8 dellarticolo 26 del citato testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti
che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione
annuale anche quando non sorge il debito di imposta».
Art.
27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali)
1. Per il periodo 1º gennaio 30 giugno 2001,
lammontare della riduzione minima di costo prevista
dallarticolo 8, comma 10, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dellarticolo
12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato
come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.
2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio
liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in
particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del
comma 13 dellarticolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come sostituita dallarticolo 12, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino
alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento
da emanare ai sensi dellarticolo 8, comma 13, della
citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni
fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.
3. Allarticolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n.
412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede
la casa comunale».
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano
per combustione per usi civili nelle province nelle quali
oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica
F di cui alla lettera c) del comma 10 dellarticolo
8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti
aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a
250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2001,
lammontare della agevolazione fiscale con credito
dimposta prevista dallarticolo 8, comma 10,
lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora
(Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a
lire 8 miliardi.
Art.
28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia
elettrica)
1. Laddizionale erariale di cui allarticolo
4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384,
come da ultimo modificato dallarticolo 10, comma 5,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e
il predetto articolo 4 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 3, comma 4, le parole: «entro
il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il giorno 16»;
b) allarticolo 52, comma 2, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un
consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei
quali tale consumo si è verificato. Ai fini della
fruizione dellagevolazione gli autoproduttori dovranno
trasmettere allufficio tecnico di finanza, competente
per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi
al consumo del mese precedente».
c) allarticolo 52, comma 3, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«e-ter) impiegata come materia prima nei processi
industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici».
d) allarticolo 53, comma 2, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«b-bis) che lacquistano da due o più
fornitori».
e) allarticolo 56, comma 2, primo e secondo periodo,
il numero «20» è sostituito dal numero
«16»;
f) la lettera b) del comma 3 dellarticolo 63 è
sostituita dalla seguente:
«b) officine di produzione, cabine e punti di presa
a scopo commerciale: lire 150.000».
g) allarticolo 63, comma 4, le parole: «dal
1º al 15» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1º al 16».
h) allallegato I le parole: «lire 4,10 fino
a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per lulteriore
consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire
6 al kWh».
3. Allimposta erariale di consumo di cui allarticolo
52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, per laddizionale
erariale sullenergia elettrica.
4. Larticolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 349, è abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del
diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto di cui allarticolo
17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché
per limposta di consumo sul carbone, coke di petrolio
e sullorimulsion di cui allarticolo 8, comma
7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per
i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno
essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle
somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché
di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente
a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato
e alla contabilità speciale ai sensi dellarticolo
3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche
mediante il versamento unitario previsto dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità
di compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dellarticolo
28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa
come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva,
per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote
massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore,
per laccelerazione di gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione
per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi
dellarticolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925,
per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni
compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con
decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante
50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali
loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dellarticolo
2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l80 per
cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli
impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera
a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative
province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente
esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione
dei decreti di concessione degli impianti.
11. Allarticolo 11, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i
100 GWh» sono inserite le seguenti: «, nonché
al netto dellenergia elettrica prodotta da impianti
di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, luso della quale fonte è altresì
esentato dallimposta di consumo e dallaccisa
di cui allarticolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448».
Art.
29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare lutilizzazione dellenergia
geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando
le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1º
gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di
teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso
un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza
impegnata. Il contributo è trasferito allutente
finale sotto forma di credito dimposta a favore del
soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio
alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento
alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le
stesse agevolazioni previste per lutilizzazione di
energia geotermica, secondo analoghe modalità.
Capo
VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALLORDINAMENTO COMUNITARIO
Art.
30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 10, relativo alle operazioni esenti
dallimposta, nel primo comma, il numero 6) è
sostituito dal seguente:
«6) le operazioni relative allesercizio del
lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità
e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonché quelle relative allesercizio
dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per lagricoltura
e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo
1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le
operazioni relative alla raccolta delle giocate»;
b) allarticolo 10, relativo alle operazioni esenti,
dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:
«27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna»;
c) allarticolo 74, è abrogato il settimo comma,
concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi
di abilità ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente
il riordino dellimposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, larticolo 7 è sostituito
dal seguente:
«Art. 7 (Rapporto tra imposta unica e altri
tributi) 1. Limposta unica è sostitutiva,
nei confronti del CONI e dellUNIRE, di ogni imposta
e tributo erariale e locale relativi allesercizio
dei concorsi pronostici ad esclusione dellimposta
di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi
al pubblico».
3. Allalinea del comma 1 dellarticolo 7 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni
assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino
alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».
4. Lindetraibilità dellimposta sul valore
aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera
c) del comma 1 dellarticolo 19-bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata
da ultimo al 31 dicembre 2000 dallarticolo 7, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente allacquisto,
allimportazione e allacquisizione mediante contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli
la indetraibilità è ridotta al 90 per cento
del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli
con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali limposta
sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente
solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è
assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del
relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non
a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni
usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni
dei veicoli per lacquisto dei quali ha trovato applicazione
la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui allarticolo 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap
psichico o mentale di gravità tale da aver determinato
il riconoscimento dellindennità di accompagnamento
e agli invalidi con grave limitazione della capacità
di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere
dalladattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad iscrivere nello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per
effetto delle disposizioni del comma 2.
Capo
VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Art.
31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti
alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: «50 per cento;»,
sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione
non si applica agli impianti di telefonia fissa installati
allinterno dei veicoli utilizzati per il trasporto
di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «,
tranne quelle sostenute per lacquisto di beni di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila»;
b) allarticolo 74, nono comma, concernente disposizioni
relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis) sono
aggiunte le seguenti:
«e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri
(vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore
a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore
a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)»;
c) allarticolo 74-bis è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo comma dellarticolo
38-bis, i rimborsi previsti nellarticolo 30, non ancora
liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o
di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie
per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni».
d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti
allaliquota del 4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole: «dispacci delle
agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite
le seguenti: «anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;
2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative
alla composizione,» sono inserite le seguenti: «montaggio,
duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria
e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche
in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti,».
2. Allarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori
agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio
2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999
e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli
anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º
gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1º gennaio 2002».
3. Per i soggetti che esercitano lopzione di cui al
comma 1 dellarticolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare
ai fini dellimposta sul valore aggiunto sono maggiorate
degli interessi nella misura dell1 per cento, previa
apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata
con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Larticolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie
di vendite allasta, previsto ai fini dellapplicazione
dellimposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere
dal 1º gennaio 2001.
Art.
32.
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società
sportive dilettantistiche)
1. Allarticolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ai sensi dellarticolo 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate
di certificazione dei corrispettivi per le società
sportive dilettantistiche».
Art.
33.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre
imposte indirette e disposizioni agevolative)
1. Allarticolo 8 della tariffa, parte I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti limposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dellautorità
giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente,
il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che
recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse
dalle spese processuali: 3 per cento»;
b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal 1º marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale,
sono soggetti allimposta di registro dell1 per
cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
a condizione che lutilizzazione edificatoria dellarea
avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
4. Alla Tabella di cui allallegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti
dallimposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 7, primo comma, le parole: «ricevute
ed altri documenti relativi a conti correnti postali»
sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze
ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti
formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché
dagli uffici della società Poste Italiane SpA»;
b) dopo larticolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle
società sportive, su disposizione delle rispettive
federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva
di appartenenza»;
c) dopo larticolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai
sensi dellarticolo 381 del regolamento di esecuzione
del nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a
soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti».
5. Allarticolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
come modificato dallarticolo 37 della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
anche alle associazioni pro-loco».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana
è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente
dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione
civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana
sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati
alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili
con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti
ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. Allarticolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
nonché i procedimenti di rettificazione di stato
civile, di cui allarticolo 454 del codice civile».
8. Il comma 10 dellarticolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è abrogato.
9. Allarticolo 9, comma 11, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei»
è sostituita dalla seguente: «dodici».
10. Larticolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
in materia di imposta comunale sullincremento di valore
degli immobili, si interpreta nel senso che le relative
disposizioni trovano applicazione anche con riferimento
agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica,
nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle
leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi
dellarticolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque
luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.
11. Allarticolo 56, comma 6, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
fusione tra società esercenti attività di
locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le
trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico
relative ai veicoli compresi nellatto di fusione conservano
la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione».
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis allarticolo
1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti lmposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro
un anno dallacquisto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dallacquisto».
13. Allarticolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni
di promozione sociale di cui allarticolo 5 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività
di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dallobbligo
di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo».
Capo
VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE
DISPOSIZIONI FISCALI
Art.
34.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per
ciascun anno solare.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000
non possono essere revocate.
3. Allarticolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di
cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti dimposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente allapplicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nellarticolo 13, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dellimporto dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non è stata già
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività di accertamento delle
quali il sostituto dimposta o lintermediario
hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento
della sanzione sia contestuale al versamento dellimposta.
5. Allarticolo 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «entro
il termine previsto dallarticolo 2946 del codice civile»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi».
6. Allarticolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «di quarantotto mesi».
Art.
35.
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a
soggetti stranieri e internazionali)
1. Allarticolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, riguardante il
regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché quelli percepiti, anche in relazione
allinvestimento delle riserve ufficiali dello Stato,
dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con
la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano
comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze emanato in attuazione dellarticolo 76,
comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. Allarticolo 8 del citato decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dellarticolo 7 non si applicano altresì ai
proventi non soggetti ad imposizione in forza dellarticolo
6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione
allinvestimento delle riserve ufficiali dello Stato».
Art.
36.
(Modalità di riscossione dei tributi da parte di
regioni ed enti locali)
1. Ferma restando leventuale utilizzazione di intermediari
previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere
la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità
che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse,
assicurino la più ampia diffusione dei canali di
pagamento e la sollecita trasmissione allente creditore
dei dati del pagamento stesso.
Art.
37.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1. Allarticolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole:
«escluse le attività previste allarticolo
126,» sono soppresse.
2. Allarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma,
è aggiunto il seguente:
«La licenza è altresì necessaria per
lattività di distribuzione di apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
al quinto comma dellarticolo 110, e di gestione, anche
indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.
La licenza per lesercizio di sale pubbliche da gioco
in cui sono installati apparecchi o congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente
comma e la licenza per lo svolgimento delle attività
di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali
apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dellAmministrazione
finanziaria, necessario comunque anche per linstallazione
degli stessi nei circoli privati».
3. Allarticolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri
esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare
il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere
esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale
sono indicati, oltre ai giochi dazzardo anche quelli
che lautorità stessa ritenga di vietare nel
pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici
che ritenga di disporre nel pubblico interesse»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco dazzardo
quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma:
1) dopo le parole: «allelemento aleatorio»,
sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo
della partita non supera il valore della moneta metallica
corrente di valore non superiore ad un euro»;
2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità
di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali
apparecchi possono distribuire premi che consistono, per
ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione,
nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa
fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna
partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
«Appartengono altresì alla categoria dei giochi
leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere
la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili
unicamente con lintroduzione di una moneta metallica
o di un gettone per un importo complessivo non superiore,
per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente
di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della
partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica,
non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa
specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte
il costo della partita»;
e) dopo lultimo comma è aggiunto il seguente:
«Oltre a quanto previsto dallarticolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni
concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo,
può sospendere la licenza del trasgressore, informandone
lautorità competente al rilascio, per un periodo
non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto
a norma del presente comma è computato nellesecuzione
della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi,
lautorità procedente provvede a darne comunicazione
allAmministrazione finanziaria».
4. Larticolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, è sostituito dal seguente: «Art. 88. 1.
La licenza per lesercizio delle scommesse può
essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari
o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali
la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione
delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal
concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza
della stessa concessione o autorizzazione».
5. Allarticolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i
seguenti commi:
«4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione
o licenza ai sensi dellarticolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga
in Italia qualsiasi attività organizzata al fine
di accettare o raccogliere o comunque favorire laccettazione
o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica
o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque
accettati in Italia o allestero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle
finanze dallarticolo 11 del decreto-legge 26 febbraio
1994, n. 133, ed in applicazione dellarticolo 3, comma
228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di
cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui
la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi
pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica,
ove sprovvisto di apposita autorizzazione alluso di
tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».
Art.
38.
(Nulla osta rilasciato dallAmministrazione finanziaria
per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
1. LAmministrazione finanziaria rilascia il nulla
osta di cui allarticolo 86 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dallarticolo 37 della
presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta
dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi
alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa linstallazione,
su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di
schede a deconto o strumenti similari di cui allarticolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca
la immodificabilità delle caratteristiche e delle
modalità di funzionamento e la distribuzione dei
premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di concerto con i Ministeri dellinterno
e dellindustria, del commercio e dellartigianato,
che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo.
LAmministrazione finanziaria provvede altresì
alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a
deconto e può effettuare il controllo tecnico degli
apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi.
In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato
il nulla osta rilasciato dallAmministrazione finanziaria
ed è altresì ritirato il relativo titolo.
2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento
di cui al quinto comma dellarticolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dallarticolo
37 della presente legge, non muniti del dispositivo per
la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti
dallarticolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché del dispositivo
di cui al comma 1 del presente articolo, è stabilito,
per i primi cinque mesi dellanno 2001, un imponibile
forfetario medio dellimposta sugli intrattenimenti
nella misura di lire 1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti
per lattività finalizzata allapplicazione
delle imposte dovute sui giochi, ai fini dellacquisizione
e del reperimento degli elementi utili per la repressione
delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie,
concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati
dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal
quinto comma dellarticolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dallarticolo
37 della presente legge, devono essere muniti di schede
a deconto o strumenti similari, nonché del dispositivo
indicato al comma 1 del presente articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco,
per lanno 2001 è riconosciuto, in conformità
alla disciplina comunitaria, un credito dimposta per
la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento
e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma
dellarticolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, come modificato dallarticolo 37 della presente
legge, purché installati entro la data di entrata
in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione
delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo
di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito dimposta,
di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione
del reddito imponibile ed è comunque riportabile
nei periodi dimposta successivi, per un periodo non
superiore a tre anni. Il credito dimposta non è
rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto
titolare dellapparecchio rottamato ai fini del versamento
dellimposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione,
dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata
assolta, per lanno 2000, la relativa imposta sugli
intrattenimenti. Allonere derivante dalle disposizioni
del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate
di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite
le modalità di riconoscimento del credito dimposta
di cui al comma 5.
Art.
39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per linstallazione
di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti
similari e del dispositivo di cui al comma 1 dellarticolo
38, è rilasciato, previa verifica della documentazione
prodotta dal richiedente, attestante la conformità
degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento,
un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1 dellarticolo 38 e comunque non prima
della data del 31 maggio 2001.
2. Per gli apparecchi già installati, o comunque
già in esercizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma
1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima
data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio lapparecchio
deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi,
la licenza di cui allarticolo 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dallarticolo
37 della presente legge, è acquisita entro la data
del 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori
entrate previste dallarticolo 7 del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per lespletamento,
secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle
gare previste dal citato articolo, nonché per gli
ulteriori adempimenti necessari per lavvio del gioco
del Bingo e per i connessi controlli, si provvede con oneri
finanziari a carico e nei limiti delle disponibilità
del bilancio dellincaricato del controllo centralizzato
del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni, ove applicabile.
Art.
40.
(Disposizioni in materia di capitale della società
di gestione della casa da gioco di Campione dItalia)
1. Al comma 38 dellarticolo 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «Al capitale della società partecipano
esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto
ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune
di Campione dItalia, la provincia di Como, la provincia
di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi
approvano e trasmettono al Ministero dellinterno,
entro il 31 gennaio 2001, latto costitutivo, lo statuto
ed i patti parasociali della società, sottoscritti
dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente
tale termine, il Ministero dellinterno provvede in
via sostitutiva a mezzo di apposito commissario».
Art.
41.
(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto
e di gioco del lotto)
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici
Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal
1º gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a
decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Il comma 5 dellarticolo 12 della legge 2 agosto
1982, n. 528, come modificato dallarticolo 5 della
legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:
«5. Per linstallazione di ciascun terminale
per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore
versa allAmministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di
due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere
versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale
già funzionante alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli
installati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione il contributo viene versato
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta
da parte dellAmministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e comunque non prima della predetta data del 30
giugno 2001. Allatto del ricevimento della richiesta,
il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali
eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà
dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato
versamento del contributo una tantum nei termini predetti
comporterà il ritiro del terminale e laddebito
delle spese sostenute per il ritiro».
Art.
42.
(Disposizioni in materia di controlli dellamministrazione
finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
1. A decorrere dallanno 2002 è esercitato il
controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con
volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi
di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta
ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi
o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno
una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti.
A tale fine è autorizzato il potenziamento dellamministrazione
finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dellarticolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
la parola: «ufficiali» sono inserite le seguenti:
«e i sottufficiali».
Capo
IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art.
43.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al comma 6 dellarticolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale».
2. Al comma 99-bis dellarticolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, introdotto dallarticolo 4, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo,
le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola»
sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ad utilizzazione
agricola», e sono soppresse le parole: «, che
ne cura lattuazione»; al secondo periodo, le
parole: «destinati alla coltivazione» sono sostituite
dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla
data di entrata in vigore della presente disposizione»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è
concesso il diritto di prelazione, le cui modalità
di esercizio sono definite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica definisce e cura lattuazione di un programma
di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio
degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente
o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità
di vendita di cui allarticolo 3, comma 99, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dallarticolo
4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti
relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo
apposita dichiarazione di titolarità del diritto.
La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per
i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico,
in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla
proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se viene richiesta, da parte dellacquirente,
la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa
della comprovata difformità di tale rendita tra limmobile
richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche
analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso
adiacente, lUfficio del territorio dovrà provvedere
alleventuale rettifica entro novanta giorni dalla
data di ricezione della richiesta».
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni
nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno
una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento
o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili
o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono
esonerati dallobbligo di comprovare la regolarità
urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40
e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono
essere compiuti validamente senza losservanza delle
norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il
rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante,
per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia
con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni,
la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi
documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa
nellatto di alienazione, conferimento o costituzione
del diritto reale dal soggetto che, nellatto stesso,
rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione
le disposizioni contenute nellarticolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nellarticolo
44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dallarticolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dellarticolo 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:
«1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni immobili valutati non più utili
dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal
decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme
restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283,
tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero
della difesa, nonché delle altre amministrazioni
pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni
territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi,
in deroga a quanto previsto dallarticolo 3, comma
112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
altresì determinato il valore dei beni da dismettere
tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali
e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».
9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare
alienazioni e permute di beni valutati non più necessari
per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi
di dismissione previsti dallarticolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata
qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere
della commissione di congruità di cui alla stessa
legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti
da tali alienazioni sono versate allentrata del bilancio
dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della
difesa, secondo le modalità di cui allarticolo
44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate
ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate
al Ministero della difesa secondo le modalità di
cui allarticolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata
allammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali
della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dellarticolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla
determinazione del valore dei beni» sono inserite
le seguenti: «da alienare nonché da ricevere
in permuta».
12. Al fine di favorire lattuazione dei piani di dismissione
dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione
dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo
16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici
di cui allarticolo 1, comma 1, del citato decreto
legislativo promuovono la definizione del contenzioso in
materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive
o di bonario componimento che comportino limmediato
conseguimento di un apprezzabile risultato economico in
relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato
ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità
di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la
realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati
a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori
di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre
2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi
azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione
e senza interessi l80 per cento delle somme risultanti
a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità
locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali
spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di supporto
alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero
della difesa può avvalersi di una idonea società
a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato,
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato.
15. Al comma 99 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dellarticolo
4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo,
dopo le parole: «che ne cura lattuazione»
sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo
il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni
immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari
e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti
che, già concessionari, siano comunque ancora nel
godimento dellimmobile oggetto di alienazione e che
abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dallamministrazione
competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita
avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno
la vendita frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze
armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità
del personale militare, il Ministro della difesa è
autorizzato a procedere allalienazione degli alloggi
di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri
e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel
quale è, altresì, previsto il riconoscimento
del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo
stesso regolamento il Ministro può procedere alla
riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge
n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni
sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione
e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa.
Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua
annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture
militari, ritenuti non più utili nel quadro delle
esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla
alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente
derivanti allamministrazione della difesa ai sensi
dellarticolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978,
dellarticolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e dellarticolo 43, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura
dell85 per cento, alla manutenzione degli alloggi
di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa
previsto dallarticolo 43, comma 4, della citata legge
n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dellarticolo 16 della legge 28
luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con le stesse modalità stabilite al
comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio
e del demanio dello Stato concessi in qualità di
alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato
e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio».
18. Al comma 109 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allalinea, le parole: «le società
a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «le società derivanti da processi
di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente,
la partecipazione pubblica è uguale o superiore al
30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali,
addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza
degli immobili che vengono dismessi, di proprietà
degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dellente
medesimo.
20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2000, e fino allesaurimento delle relative procedure
di dismissione, non si applica il comma 9 dellarticolo
4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione,
di cui allarticolo 3, commi 99 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già
individuati, non si applica larticolo 4, secondo comma,
del decreto del Ministro dellinterno del 10 settembre
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16
settembre 1986.
22. Allarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni
di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale
che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie».
Art.
44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro
o di confisca)
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
«1-bis. Qualora lamministratore di beni immobili
oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente
ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito
il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo
a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi
del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei
confronti dellamministratore o del terzo acquirente
il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo
del medesimo comma».
Art.
45.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia
Giulia)
1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati,
relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale,
gestiti dalle aziende territoriali per ledilizia residenziale
pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi
ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici
tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza
in ordine alle operazioni di trascrizione.
2. Le disposizioni del presente articolo non comportano
alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per
i bilanci delle aziende territoriali per ledilizia
residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi
di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui
allarticolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui allarticolo 5 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti
gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta
legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;
tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati
nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà
dellex Opera Profughi, dellex EGAS e dellex
Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente
comma sono esclusi dallapplicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art.
46.
(Trasferimento in proprietà di alloggi)
1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di
cui allarticolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà
di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni
nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano
al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente
ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge
n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma
dellarticolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dellavvenuta
volturazione per provvedere allaccertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma
1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo
comma, lIstituto autonomo case popolari comunque denominato
competente per territorio può presentare, nei successivi
sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà
alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato
articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione
civile, di cui allarticolo 2, secondo comma, del decreto-legge
19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al
patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Art.
47.
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici)
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di
dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali
pubblici, il termine di durata delloperatività
dellOsservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dellarticolo
10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è
differito di ventiquattro mesi. LOsservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici
svolge attività di consulenza e di supporto tecnico
da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo
stesso Ministro.
Capo
X
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art.
48.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. Limporto del netto ricavo relativo allemissione
dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività
di rimborso della tassa sulle concessioni governative per
liscrizione nel registro delle imprese, di cui allarticolo
11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato
per lanno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2. Limporto di cui al comma 1 è versato allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare
gli aventi diritto con le modalità di cui al comma
6 dellarticolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
Art.
49.
(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi,
di qualunque importo», sono inserite le seguenti:
«, ad eccezione di quelli per i quali ricorra lipotesi
prevista dallultimo comma dellarticolo 19 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
competente per lamministrazione di appartenenza, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono individuati, nellambito
delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo
modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali
ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità
per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati,
dei materiali o dei mezzi non più destinati allimpiego,
allo scopo di consentirne lesposizione al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo
anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali
e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi
di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche
ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme
vigenti.
Capo
XI
ONERI DI PERSONALE
Art.
50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e
della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le
somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo
restando quanto previsto dallarticolo 19, comma 1,
ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
economici al personale di cui allarticolo 2, comma
4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale
del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo
di attuazione dellautonomia scolastica, lammodernamento
del sistema e il miglioramento della funzionalità
della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire
850 miliardi per lincremento delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa del personale docente, lire
200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire
50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito
dagli enti locali allo Stato ai sensi dellarticolo
8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento,
con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione
professionale della funzione docente è autorizzata
la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
dellimporto di lire 400 miliardi per lanno 2002
e di lire 600 miliardi a decorrere dallanno 2003,
da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il
fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione
integrativa sono utilizzate anche le somme relative allanno
2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione
al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001
e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche
allincremento e alle perequazioni dei fondi per il
trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con
riferimento allanno 2000 per i dirigenti incaricati
della titolarità di uffici di livello dirigenziale
generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri
perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, tra i fondi delle singole
amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche
al fine di consentire il definitivo completamento del processo
di perequazione retributiva previsto dallarticolo
19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire
15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica,
lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia
e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere
dal 1º gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione
di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità
pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di
Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte
dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito
dei riallineamenti stipendiali conseguenti allapplicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, è attribuito, allatto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato
dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento
economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati
di Cassazione di cui allarticolo 5 della legge 5 agosto
1998, n. 303. Il nono comma dellarticolo 4 della legge
6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992,
e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni
di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente
dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata.
In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti
pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e lincentivazione della specificità
e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di
polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001
e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento
accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma
di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellimposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono limporto
complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dallarticolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 19, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma
di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla
seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare linquadramento
dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e
qualifiche e la conseguente equiparazione del personale
direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate
secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati
ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo
2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dallattuazione
dellarticolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo,
e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere
non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del personale
delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico,
alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari allestero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi
1, 2 e 3 dellarticolo 1, al comma 1 dellarticolo
2 e al comma 3 dellarticolo 3 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli
uffici centrali e periferici di corrispondente livello dellamministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle
di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica larticolo 4, comma
3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione
di cui al comma 7 dellarticolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere
a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative
introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione
e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi
non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese
relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa,
dellinterno, delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte
di lire 70 miliardi a decorrere dallanno 2001, rispettivamente
nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per
cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così
ridotte non possono essere incrementate con lassestamento
del bilancio dello Stato per lanno 2001.
11. Per lattuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo può provvedere con i decreti
di cui allarticolo 7, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78; per lattuazione delle disposizioni del
comma 9, lettera b), il termine di cui allarticolo
9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto
per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato
sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il
termine per lespressione del parere sugli schemi di
decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
è ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in
sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di
ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei
ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in
2.000 unità a decorrere dallanno 2002.
Art.
51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
1. Allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata
unulteriore riduzione di personale non inferiore allo
0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
1997»;
b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Tale percentuale non può essere
inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo
che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente
realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie
di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto
a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».
2. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano
il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme
da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
A seguito dellabrogazione delle norme di cui al primo
periodo, i risparmi conseguiti in relazione allespletamento
del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni
statali, accertati in sede di assestamento del bilancio
dello Stato, affluiscono ai fondi destinati allincentivazione
del personale, per le finalità e nei limiti di cui
allarticolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
3. Larticolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la
proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla
base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31
dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990,
già stabilita per la maturazione delle anzianità
di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della
retribuzione individuale di anzianità. È fatta
salva lesecuzione dei giudicati alla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Larticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova
applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali
appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto
previsto dallarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione
delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche,
si provvede con le stesse modalità di bilancio relative
alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dellex Ente poste
italiane presso le amministrazioni pubbliche, già
disciplinati dallarticolo 45, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre
2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che
abbia assunto servizio in comando presso lamministrazione
richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla
quota di assunzioni che sarà autorizzata per lamministrazione
stessa nellanno 2001, in applicazione dellarticolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie,
i termini di validità delle graduatorie già
prorogati al 31 dicembre 2000, per lassunzione di
personale presso le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché
i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º
gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle
graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dellarticolo 110 del
testo unico delle leggi sullordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo le parole: «organica dellente»
sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto
allunità superiore».
10. Allarticolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento,
al termine dellanno accademico in corso alla data
di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima
procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà
indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il
personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole
materne che chiedono il riconoscimento si applica larticolo
334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente
deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino
personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive,
ai sensi dellarticolo 7 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nellambito
dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli
atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono
riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al
predetto personale assunto a tempo determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio
superiore della magistratura, al personale del Ministero
della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre
1998 si applica la disciplina di cui allarticolo 5,
commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000,
n. 37.
13. Allultimo periodo del comma 23 dellarticolo
45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto
dallarticolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
la parola: «fondamentale» è sostituita
dalla seguente: «complessivo».
Capo
XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art.
52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni
e agli enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata
la procedura di mobilità relativa ai contingenti
di personale trasferito ai sensi di uno o più dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati
in attuazione dellarticolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta
procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi,
senza oneri aggiuntivi, per lesercizio delle funzioni
e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dellarticolo
1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture
delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni
e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo
eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato
il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme
associative, come previsto dallarticolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali,
le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni
agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione
nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria
alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà
essere protratto per oltre un anno, le province, dintesa
con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie
per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali
alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia
concernente la polizia amministrativa regionale e locale
di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo
è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle
regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti,
valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione
dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dellinterno.
4. Allarticolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
del demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali ai sensi dellarticolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la
spesa di lire 515 miliardi per lanno 2001, lire 2.455,7
miliardi per lanno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per
lanno 2003, da iscrivere alla pertinente unità
previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove
opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse
destinate per il completamento del trasferimento di funzioni
alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi:
lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per
il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni
di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con
il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire
1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere
dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro allEnte
nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate,
utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per lanno
2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge
27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali,
il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti
anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati
e dellente erogante, previa accettazione del Ministero
competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di
regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai
sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è
istituito uno specifico fondo annuo dellammontare
massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive
sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata
dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione
dellaccisa sulla benzina a lire 242 al litro, non
compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche
come determinato dallarticolo 17, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico
del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire
663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati
per lanno 1998.
10. Nelle more dellentrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo
4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
limporto di lire 540,7 miliardi recato per lanno
2000 dallarticolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni
per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non
finanziati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
per attività e per servizi di loro competenza svolti
o in corso di svolgimento per i quali non è stato
possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del
predetto ritardo.
11. Nellambito del fondo per il federalismo amministrativo,
una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento
dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale
che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario
con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere
dal 1º gennaio 2001, in sostituzione del contratto
già vigente a livello nazionale, per fare fronte
ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi
precedenti, in conseguenza dellentrata in esercizio
di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni
raggiunti in conferenze di servizi per lalta capacità.
La ripartizione di tale importo è effettuata tra
le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nellarticolo 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «La quota del fondo di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita
alle predette province che provvedono allerogazione
dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo
i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà
sociale».
Art.
53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, e salvo quanto disposto dallarticolo 30
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti
disposizioni:
a) per lanno 2001 il disavanzo, computato ai sensi
del comma 1 dellarticolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà
essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese
per interessi passivi e di quelle per lassistenza
sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione
del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni
dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione
del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del
computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti
dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati
di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati
dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno
essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi
o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate
previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) per lanno 2000 il disavanzo di cui allarticolo
28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
è calcolato anche al netto delle entrate e delle
spese relative allassistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato
escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano
intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione
di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto
dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno
per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni
tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sullandamento di spese, entrate e saldi
di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto
ai valori programmati, le regioni interessate informano
tempestivamente il Governo sulle misure individuate per
il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono
ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e
autonomie locali, sullandamento di spese, entrate
e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo
dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003
con le modalità stabilite dallarticolo 48,
comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
6. Il comma 2-bis dellarticolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche
per lanno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis
la parola: «2001» è sostituita dalla
seguente: «2002». Allarticolo 8, comma
1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995,
n. 539, il numero 4) è sostituito dai seguenti:
«4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti».
7. Al comma 1 dellarticolo 30 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono soppresse le parole: «; limporto
così risultante rimane costante nei tre anni successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dellarticolo 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora
lobiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente
conseguito, per lanno 2000 è concessa, a partire
dallanno successivo, una riduzione» sono sostituite
dalle seguenti: «Qualora nellanno 2000 lobiettivo
di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso
delle regioni, il complesso delle province e il complesso
dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire
dallanno 2001 una riduzione».
9. I trasferimenti erariali per lanno 2001 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dallarticolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia.
Lincremento delle risorse, derivante dallapplicazione
del tasso programmato di inflazione per lanno 2001
alla base di calcolo definita dallarticolo 49, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito
secondo i criteri e le finalità di cui allarticolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Lapplicazione
del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è
rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dallanno 2001, i trasferimenti erariali
agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire
500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate
alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000
milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane
per lesercizio associato delle funzioni e lire 30.000
milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti
spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono
attribuiti in proporzione allammontare dei trasferimenti
a ciascuno attribuiti per lanno 2000 a titolo di fondo
ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le
comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente
attribuiti alle comunità montane per le quali sono
intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei
comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire
20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano
della comunità. I restanti contributi erariali spettanti
alle comunità montane sono attribuiti in proporzione
alla popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti
locali di cui allarticolo 28, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante
a consuntivo per lanno 2001, è mantenuto allo
stesso livello per lanno 2002 ed è incrementato
del tasso programmato di inflazione a decorrere dallanno
2003. A decorrere dallanno 2002 le risorse sono utilizzate
nellambito della revisione dei trasferimenti degli
enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, il contributo di cui allarticolo 3, comma
9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.
444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province
ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire
9.993 milioni per lanno 1999 e di lire 42.000 milioni
per lanno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi
in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale
negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato
lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993
ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 lapprovazione,
da parte del Ministero dellinterno, dellipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte
degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base
annuo lordo spettante al personale posto in mobilità.
Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità
del predetto personale sino al trasferimento presso altro
ente o allavvenuto riassorbimento nella propria pianta
organica ai sensi dellarticolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il
31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte
di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge
7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto
1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n.
514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996,
n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per
il personale posto in mobilità mediante apposita
certificazione la cui definizione, modalità e termini
per linvio sono determinati con decreto del Ministero
dellinterno, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini
del presente comma è autorizzata la spesa di lire
86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento
il contributo è attribuito in misura direttamente
proporzionale agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno
subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti
dal gettito dellimposta comunale sugli immobili a
seguito dellattribuzione della rendita catastale ai
fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il
contributo statale è commisurato alla differenza
tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dellimposta
comunale sugli immobili dellanno 1993 con laliquota
del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, anchesso calcolato con laliquota
del 4 per mille. Il contributo è da intendere al
netto del contributo minimo garantito, previsto dallarticolo
36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili
per le materie di competenza statale delegate o attribuite
ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato
ai sensi dellarticolo 31, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno
usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di
lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento
il contributo è attribuito in misura direttamente
proporzionale alla perdita del gettito dellimposta
comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto
del contributo minimo garantito. Per lattribuzione
del contributo i comuni interessati inviano entro il termine
perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il
cui modello e le cui modalità di invio sono definiti
con decreto del Ministero dellinterno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante
alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure
di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio
associato di funzioni comunali, è attribuito agli
enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo
complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo
i criteri di cui allarticolo 6, comma 8, della legge
3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa
laliquota di compartecipazione delladdizionale
allimposta sul reddito delle persone fisiche, prevista
dallarticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per lapprovazione dei regolamenti
relativi ai tributi locali, è stabilito entro la
data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti,
anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto
dal 1º gennaio dellanno di riferimento del bilancio
di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dallarticolo 61, comma
3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
introdotto dallarticolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione
del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in
regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito
provvedimento consiliare, considerare lintero costo
dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui allarticolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001,
a condizioni più vantaggiose per lente da stabilire
tra le parti, i contratti di gestione già stipulati
ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, relativi allaffidamento
in concessione del servizio di accertamento e riscossione,
rispettivamente, dellimposta comunale sulla pubblicità
e della tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche,
aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per lanno 2001 ai comuni con popolazione inferiore
a tremila abitanti è concesso un contributo a carico
dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun
ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi,
per le medesime finalità dei contributi attribuiti
a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dellarticolo 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti
agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle
finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al
miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di cui allarticolo 36, alla fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale
di loro competenza e alla realizzazione di interventi a
favore della mobilità ciclistica nonché, in
misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota,
ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a
tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette
finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro
dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione è
dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore
a diecimila abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 61,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, lammontare delle riscossioni
per lanno 1999 dellimposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province
delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando
limporto risultante dai dati del Ministero delle finanze
di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente
calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati
dalle province nel primo bimestre dellanno 1999; tale
importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini
dellattuazione del predetto articolo 61, comma 1,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione
agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il
primo bimestre dellanno 2000. Al fine di consentire
un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono,
entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dellinterno
una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante
le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con riferimento allassegnazione alle province
del gettito di imposta sullassicurazione obbligatoria
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari
della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle
autorità competenti i relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila
abitanti fatta salva lipotesi di cui allarticolo
97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza
non rimediabile di figure professionali idonee nellambito
dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto
allarticolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e allarticolo
107 del predetto testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, attribuendo ai componenti dellorgano
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni
anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione
del bilancio.
Art.
54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, concernente il termine per lapprovazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) allarticolo 54, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque
essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei
costi relativi ai servizi stessi, nel corso dellesercizio
finanziario. Lincremento delle tariffe non ha effetto
retroattivo».
b) allarticolo 56, comma 3, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Laumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualità in cui è
eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera
dalla data della notifica stessa».
Art.
55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al comma 37 dellarticolo 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «Per il solo anno 2001 la percentuale destinata
al Ministero dellinterno è pari al 30 per cento
e il restante 20 per cento è destinato alla provincia
di Varese».
Art.
56.
(Regole di bilancio per le università e gli enti
di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003,
garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle
università statali, ai policlinici universitari a
gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri
con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nellesercizio precedente
incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, lAgenzia
spaziale italiana, lIstituto nazionale di fisica nucleare,
lIstituto nazionale di fisica della materia, lEnte
per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato in ciascun
anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nellesercizio precedente incrementato del 5 per cento
per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è
incrementato degli effetti derivanti dallapprovazione
di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun
ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata
con le modalità di cui allarticolo 51, commi
1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie
rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole
superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente,
con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare
a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario,
sul fondo per ledilizia universitaria e sul fondo
per la programmazione. In sede di prima applicazione del
presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di
importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel
triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad
ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce
e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nellambito
degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario
delle università in ragione di lire 7 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per
lanno 2003.
6. I consorzi per listruzione universitaria a distanza,
di cui al comma 3 dellarticolo 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a
tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento
ordinario di funzionamento a valere sullapposito stanziamento
dello stato di previsione del Ministero delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art.
57.
(Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti
programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali,
in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di
spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono
le valutazioni dellunità tecnica-finanza di
progetto, di cui allarticolo 7 della legge 17 maggio
1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti
con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del
CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza
unificata, saranno individuate ulteriori modalità
di incentivazione allutilizzo dello strumento della
finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali
possono ricorrere alle valutazioni dellunità
tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste
dal presente articolo.
Art.
58.
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dallarticolo 26, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni
si intendono quelle definite dallarticolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui
al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria
servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di
cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine
di tutelare il principio della libera concorrenza e dellapertura
dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi
in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano
altresì il loro periodo di efficacia.
2. Allarticolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello
Stato» sono inserite le seguenti: «anche con
il ricorso alla locazione finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione
e ladeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici
e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa
e dei fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento
dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi
nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente
e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici
ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dellacquisizione di beni e servizi,
assicurando la parità di condizioni dei partecipanti,
nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di semplificazione
della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per lacquisto
di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale
destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni
di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica autorizza la trasformazione
e certifica lequivalenza dellonere finanziario
complessivo.
Art.
59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
1. Al fine di realizzare lacquisizione di beni e servizi
alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti
decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica promuove aggregazioni di
enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto
attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto
per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente
possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente
il Ministro dellinterno, il Ministro della sanità
e il Ministro delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti
a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali;
b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere
appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di università appartenenti
a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché
per lo svolgimento delle attività strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o più
università possono, in luogo delle aggregazioni di
cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni
pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai
sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni,
con individuazione delle tipologie di attività e
di beni che possono essere conferiti alle medesime nellosservanza
del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni
istituzionali, che rimangono comunque riservate alluniversità.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative
alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e alla Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie
merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli
enti locali e alle università che non aderiscono
alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al
comma 3 dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui
procedono allacquisto di beni e servizi a prezzi e
a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle
convenzioni suddette e in quelle di cui allarticolo
26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nellacquisto
di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti dellarticolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26,
promuove le intese necessarie per il collegamento a rete
delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità
ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione
della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Art.
60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica
amministrazione)
1. Al fine di massimizzare lefficacia delle convenzioni
e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti
e aziende definite allarticolo 59, la CONSIP Spa si
avvale della collaborazione della Commissione tecnica per
la spesa pubblica e dellIstituto di studi e analisi
economica (ISAE) per la definizione di unappropriata
classificazione merceologica delle principali voci di acquisto
della pubblica amministrazione, per la individuazione dellarea
di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione
alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare
tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta
e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b) dellofferta: monopoli pubblici o privati regolamentati,
monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili
mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture
a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento:
affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al
mercato.
Art.
61.
(Spese per lenergia elettrica, postali e per combustibili)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti
di programmazione di cui allarticolo 14, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove la costituzione dei consorzi di cui allarticolo
25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche
amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con
le modalità stabilite dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dellarticolo
25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni
che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione
a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura
di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e,
comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica con proprio
decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
stabilita lintroduzione di nuove modalità di
invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e
degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato,
ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1986, n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per lapprovvigionamento
di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili
a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili,
le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione
degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante
le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dellambiente identifica
gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante
e a basso costo promuovendone lutilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta
e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari,
a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti
dallesercizio di servizi elettrici gestiti direttamente
dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati
ai benefici di cui al precedente periodo devono presentare
apposita istanza di estinzione del debito al competente
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
62.
(Affitti passivi)
1. Al comma 1 dellarticolo 24 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente»
fino a: «entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con il supporto
dellAgenzia del demanio o di apposita struttura individuata
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori
esterni specializzati scelti con le modalità di cui
allarticolo 26 della presente legge»; e le parole:
«con il supporto dellOsservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.
2. Al comma 3 dellarticolo 24 della citata legge n.
488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della
collaborazione dellOsservatorio di cui al medesimo
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulla
base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli
immobili in uso, definiti di concerto con lAgenzia
del demanio o con lapposita struttura di cui al medesimo
comma 1».
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare
piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti
a pubblici uffici si avvalgono dellAgenzia del demanio
o della struttura di cui al comma 1 dellarticolo 24
della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal
comma 1 del presente articolo. Lattuazione dei piani
di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente
in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti
in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente
articolo non sono richiesti il parere di congruità
del canone di locazione, nè la previa attestazione
dellinesistenza di immobili demaniali ed il nulla
osta alla spesa previsti dallarticolo 34 del regolamento
sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato
con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dallarticolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza
dellUfficio del programma per Roma Capitale di cui
alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente
acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro e
non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine
il nulla osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche
amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi
pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti
e locazioni.
Art.
63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate,
della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni
viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni
vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di
impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di
alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento
a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento
civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono
il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite
sulla base delle procedure di cui allarticolo 59 con
decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente
per lamministrazione di appartenenza da adottare di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno
con riferimento allanno successivo. Con il medesimo
decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni
viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione
dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato,
in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione
e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, della
Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme:
a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte,
a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di
buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento.
La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate
mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore
in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il
decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma
2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale
di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento.
Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni
di cui allarticolo 14, comma 4, della legge 28 luglio
1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dellarticolo 5 del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply
Agency previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti
di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico
dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni
fuori dal territorio nazionale condotte sotto legida
dellONU o di altri organismi sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede alla realizzazione delle attività,
ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai
precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni,
di società, già costituite o da costituire,
interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le
predette società possono fornire servizi di consulenza
a supporto anche di altre attività del Ministero.
Art.
64.
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti
erariali ai comuni)
1. A decorrere dallanno 2001 i minori introiti relativi
allICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori
imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita
dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati
con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se
di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento
della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dellaumento
dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino,
per effetto della determinazione della rendita catastale
definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti
superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti
prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente
spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a
tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata
a decorrere dallanno successivo rispetto a quello
in cui la determinazione della rendita catastale è
divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione
di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i criteri e le modalità
per lapplicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dallarticolo
7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già
rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2001.
5. Il termine di cui allarticolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come
modificato dallarticolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al
1º luglio 2001.
Art.
65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dellaccelerazione e della semplificazione
delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato
un regolamento, ai sensi dellarticolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio
della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo
e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione di cui allarticolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei
limiti delle disponibilità finanziarie esistenti,
ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali
dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota
di acconto prevista dallarticolo 32, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo
comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le
istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Le risorse
anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere
sulle somme accreditate dallUnione europea per ciascun
intervento.
3. Larticolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni responsabili dellattuazione
degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi
responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti
e non utilizzati nellambito dei programmi di rispettiva
competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel
periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi
stessi e la data di recupero, nonché alle differenze
di cambio come previsto dallarticolo 59 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al
fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro
delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma
2, ovvero ad apposito capitolo dellentrata del bilancio
dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».
4. Allarticolo 2, comma 2, lettera c), della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le
parole: «edifici destinati a scopi amministrativi
ed edifici industriali» sono sostituite dalle seguenti:
«edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative».
La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata
dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nellambito
degli strumenti di programmazione negoziata in corso di
attuazione.
5. Al comma 2 dellarticolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «;
per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso
del diploma di geometra» sono sostituite dalle seguenti:
«, di diploma di perito industriale edile o di geometra;
per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso
del diploma di geometra e di perito industriale edile».
6. Il comma 3 dellarticolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, larticolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche
alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore
agricolo-forestale.
Art.
66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme
sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le
disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze
di cui allarticolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano
a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della
norma di cui allarticolo 8, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria
dello Stato superiori allimporto cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dellanno precedente
aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione
di cui allarticolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3. Allarticolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche»
sono inserite le seguenti: «o della società
Poste Italiane Spa».
4. Per lanno 2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché
delle istituzioni educative, sono disposte con lobiettivo
di assicurare che per lanno 2001 i pagamenti delle
istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori
a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati
del 6 per cento. Per lanno 2002 i predetti pagamenti
non dovranno superare lobiettivo previsto per lanno
precedente incrementato di un punto in più del tasso
di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà
conto dellintervenuta autonomia delle istituzioni
scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni sono incluse
nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni
o compartecipazioni di tributi erariali e quantaltro
proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni
devono essere versate nelle contabilità speciali
infruttifere che devono essere aperte presso le competenti
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette
entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto
interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari
continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato
a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4,
5 e 6 dellarticolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 1998, limposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) è riversata alle
contabilità speciali di cui al comma 6; laddizionale
regionale allIRPEF è versata mensilmente dalla
tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi
da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino allapertura delle contabilità speciali
di cui al comma 6, per lIRAP e laddizionale
regionale allIRPEF continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni
delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dellaccisa sulle benzine continuano ad
essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità
di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni di
cui allarticolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e
delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di
cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede
con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi
e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento
degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di
controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al
comma 1 dellarticolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il
personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il
suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dallautonomo
ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi
di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale
da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre
istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dallanno
2004 il 50 per cento dellintroito derivante dalla
tassa erariale di cui allarticolo 5 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito
alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi,
in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire.
Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle
risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art.
67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per lanno
2002)
1. I decreti di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
relativi allaliquota di compartecipazione delladdizionale
provinciale e comunale allimposta sul reddito delle
persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis
dellarticolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero
relativamente alla parte non connessa alleffettivo
trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dellarticolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il
30 novembre 2001.
2. Allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «conseguentemente
determinata» sono inserite le seguenti: «, con
i medesimi decreti,»;
b) nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»,
sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventualmente
la percentuale dellacconto dellimposta sul reddito
delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta
da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».
3. Per lanno 2002 è istituita, per i comuni
delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione
al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche
in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto
competenza affluente al bilancio dello Stato, per lesercizio
finanziario 2001, quali entrate derivanti dallattività
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito
della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero dellinterno,
è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune
in proporzione allammontare, fornito dal Ministero
delle finanze sulla base dei dati disponibili, dellimposta
netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente
in funzione del domicilio fiscale risultante presso lanagrafe
tributaria.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune
in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione
di cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001,
provvede a comunicare al Ministero dellinterno i dati
previsionali relativi allammontare del gettito della
compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun
comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro
il 30 ottobre 2001 il Ministero dellinterno comunica
ai comuni limporto previsionale del gettito della
compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto
di riduzione dei trasferimenti erariali. Limporto
del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è
erogato dal Ministero dellinterno, nel corso dellanno
2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate
sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti;
la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei
dati di consuntivo relativi allesercizio finanziario
2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30
maggio 2002 al Ministero dellinterno e da questo ai
comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto
alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, allattuazione
del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni
contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione
dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni.
Capo
XIII
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art.
68.
(Gestioni previdenziali)
1. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
rispettivamente ai sensi dellarticolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e ai sensi dellarticolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito
per lanno 2001:
a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonché in favore dellEnte
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attività commerciali
e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per
lanno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni
di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi
per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento
di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della
somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dellintegrale assunzione a carico dello Stato dellonere
relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989; nonché al netto delle somme
di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dellENPALS.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2003 è soppresso
il contributo di cui allarticolo 37 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla
gestione speciale presso lIstituto postelegrafonici,
soppressa ai sensi dellarticolo 53, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002
il predetto contributo è rispettivamente stabilito
nella misura dell1,75 per cento e dell1 per
cento.
5. Larticolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro
non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali.
6. Larticolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo
ivi previsto non si applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dellarticolo 41 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata
annuale del contributo straordinario va ripartita tra i
datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente
la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in
servizio lavoratori che risultavano già iscritti
al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura
proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato
con le relative anzianità contributive medie risultanti
a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali,
leventuale differenza tra lindennità
di buonuscita, spettante ai dipendenti della società
Poste italiane spa maturata fino al 27 febbraio 1998 da
un lato e lammontare dei contributi in atto posti
a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dallINPDAP
e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione
commissariale dellIPOST, dallaltro, è
posta a carico del bilancio dello Stato.
Art.
69.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 lindice di
rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
secondo il meccanismo stabilito dallarticolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo
dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento
minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo
dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque
volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo
dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il
predetto trattamento minimo.
2. Allarticolo 59, comma 13, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici di cui allarticolo 1, comma 2, della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire
80.000 mensili per i titolari di pensione con età
inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili
per i titolari di pensione con età pari o superiore
a settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici di cui allarticolo 1, comma 12, della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire
20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le
maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate
dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni
previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del
1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme
esclusive e sostitutive dellassicurazione generale
obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1º gennaio 1952 al 31 dicembre
2000 nellassicurazione facoltativa di cui al titolo
IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché
quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000,
a titolo di «Mutualità pensioni» di cui
alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i
periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo
lanno di versamento, in base ai coefficienti utili
ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili,
di cui allarticolo 3 della legge 29 maggio 1982, n.
297, e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei
relativi trattamenti pensionistici. Dal 1º gennaio
2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa
e quelli versati a titolo di «Mutualità pensioni»
sono rivalutati annualmente con le modalità previste
dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati
a titolo di «Mutualità pensioni» afferenti
i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati
nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo,
ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dellesercizio del diritto di opzione di
cui allarticolo 1, comma 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, lente previdenziale erogatore rilascia
a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del
trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema
contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione
non può essere esercitata prima del 1º gennaio
2003.
7. Larticolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge
13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità
alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano
stati perseguitati nelle circostanze di cui allarticolo
1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni,
ed ai quali la commissione di cui allarticolo 8 della
predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni,
ha già riconosciuto lassegno vitalizio, sono
attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli
uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze
relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti
dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti
e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa
previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri
casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui
allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso
agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero
prosecuzione volontaria, è istituito, presso lIstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo.
Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà
di cui allarticolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70
miliardi per lanno 2001, lire 50 miliardi per lanno
2002 e lire 27 miliardi a decorrere dallanno 2003
a carico del bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dellarticolo 5 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:
«2-bis. Lautorizzazione alla prosecuzione volontaria
è altresì concessa in presenza dei requisiti
di cui al terzo comma dellarticolo 1 della legge 18
febbraio 1983, n. 47».
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono stabiliti modalità,
condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli
oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa
per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato
capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
e successive modificazioni, nonché dellapplicazione
delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche
ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti
alla citata Gestione di cui allarticolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. Larticolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è abrogato.
13. Larticolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, è stabilita la
misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla
quale i lavoratori assunti ai sensi dellarticolo 3,
comma 1, possono versare la differenza contributiva per
i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito
dellindennità di disponibilità di cui
allarticolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della
medesima misura».
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la gestione finanziaria
e patrimoniale dellIstituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dellamministrazione pubblica (INPDAP)
è unica, ed è unico il bilancio dellIstituto,
per tutte le attività relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale
nellambito della gestione complessiva dellIstituto
stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno
la competenza in materia di predisposizione dei bilanci
da parte dei comitati di vigilanza di cui allarticolo
4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni dellINPDAP di
cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano
oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza
e assistenza obbligatorie, affidano lattività
di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature
istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza
o mancanza di avvocature interne la predetta attività
può essere assicurata dalle avvocature esistenti
presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose,
che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi
ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli
appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti
è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dallarticolo
59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
autorizzata per lanno 2001 la spesa di lire 3 miliardi,
da iscrivere in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione
possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della
società per azioni costituita ai sensi della medesima
disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando
bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti
dallINPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente
accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni
previste dallarticolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle
somme già versate e fino a concorrenza di quanto
effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione
del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dallIstituto
Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1º agosto
1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento
della somma di lire 100 miliardi dalllstituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dellamministrazione
pubblica (lNPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, allIPOST.
Art.
70.
(Maggiorazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa
ai titolari dellassegno sociale di cui allarticolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione
di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con
età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000
mensili per i titolari con età pari o superiore a
settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta
a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore
allammontare annuo complessivo dellassegno sociale
e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma dellammontare
annuo dellassegno sociale comprensivo della maggiorazione
di cui al comma 1 e dellammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti
di cui alle lettere a) o b) del comma 2, laumento
è corrisposto in misura tale da non comportare il
superamento dei limiti stessi. Agli effetti dellaumento
di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi
natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della pensione sociale di cui allarticolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui
al comma 1 è concesso ad incremento della misura
di cui allarticolo 2 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti allINPS,
ai sensi dellarticolo 10 della legge 26 maggio 1970,
n. 381, e dellarticolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore
a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti
pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi
criteri economici adottati per laccesso e per il calcolo
dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è concessa
una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità
della pensione ovvero dellassegno di invalidità
a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con
età inferiore a sessantacinque anni, a condizione
che la persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore
allammontare annuo complessivo dellassegno sociale
e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma dellammontare
annuo dellassegno sociale comprensivo della predetta
maggiorazione e dellammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere dallanno 2001, a favore dei soggetti
che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici
a carico dellassicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie
gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo
complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia,
non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo
pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è
corrisposto dallINPS in sede di erogazione della tredicesima
mensilità ovvero dellultima mensilità
corrisposta nellanno e spetta a condizione che il
soggetto:
a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile
allimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
relativo allanno stesso superiore a una volta e mezza
il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale
assoggettabile allIRPEF relativo allanno stesso
superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo,
nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per
un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento
minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni
di cui al comma 7 e per i quali limporto complessivo
annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al
trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite
costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato
di lire 300.000 annue, limporto aggiuntivo viene corrisposto
fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari
di prestazioni presso lINPS, il casellario centrale
dei pensionati istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni,
provvede ad individuare lente incaricato dellerogazione
dellimporto aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede
negli stessi termini e con le medesime modalità indicati
nello stesso comma.
10. Limporto aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce
reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art.
71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione
in alcuna delle forme pensionistiche a carico dellassicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, nonché delle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, è data facoltà di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi
non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora
tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino
i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole
gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei
superstiti di assicurato, ancorché questultimo
sia deceduto prima del compimento delletà pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale
verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina
la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione
dellanzianità assicurativa e contributiva maturata
presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e
secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per
le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema
retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione
è ottenuto applicando allimporto teorico risultante
dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente
pari al rapporto tra lanzianità contributiva
accreditata nella gestione stessa e lanzianità
contributiva accreditata a favore dellinteressato
nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti
liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante
quote di ununica pensione che è soggetta a
rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo
lordinamento e con onere a carico della gestione che
eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore
abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui
al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione
dei periodi contributivi, il medesimo può optare,
fino alla conclusione del relativo procedimento, per la
totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio
dellopzione, la gestione previdenziale competente
provvede alla restituzione degli importi già versati
a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da adottare entro due mesi dalla data in entrata in vigore
della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza
dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente
articolo.
Art.
72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia
e le pensioni liquidate con anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni a carico dellassicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le quote delle pensioni
dirette di anzianità, di invalidità e degli
assegni diretti di invalidità a carico dellassicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, eccedenti lammontare
del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura
del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in
ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti
redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente
al 1º gennaio 2001 si applica la relativa previgente
disciplina se più favorevole.
Art.
73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita
INAIL e trattamento di reversibilità INPS)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di cumulo
di cui allarticolo 1, comma 43, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità
a carico dellassicurazione generale obbligatoria per
linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive
della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dallIstituto
nazionale per lassicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale
ai sensi dellarticolo 85 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione
di reversibilità successive alla data del 30 giugno
2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata
in data anteriore.
2. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
ridotta di lire 58 miliardi per lanno 2001 e di lire
70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. Allarticolo 13, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di
danno biologico» a «denunciati» sono sostituite
dalle seguenti: «In caso di danno biologico, i danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché
a malattie professionali denunciate».
Art.
74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per fare fronte allobbligo della pubblica amministrazione,
ai sensi dellarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di
lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle
risorse contrattualmente definite eventualmente destinate
dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse
previste dallarticolo 26, comma 18, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue
a decorrere dallanno 2001. Per gli anni successivi
al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede
ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese
quelle previste dallarticolo 26, comma 18, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999
e 2000, sono trasferite allINPDAP, che provvede al
successivo versamento ai fondi, con modalità da definire
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento
di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla
data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal
1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato
lopzione di cui allarticolo 59, comma 56, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi
pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione
base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento
di fine rapporto è definita dalle parti istitutive
con apposito accordo.
4. Al comma 8 dellarticolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per il personale degli enti, il cui ordinamento del
personale rientri nella competenza propria o delegata della
regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di
Trento e di Bolzano nonché della regione Valle dAosta,
la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene
da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente
cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento
di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti
enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore.
Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo
1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni,
è considerata ente di appartenenza la provincia di
Bolzano. Con norme emanate ai sensi dellarticolo 107
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e dellarticolo 48-bis dello Statuto speciale
per la Valle dAosta, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità
di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo
del presente comma, garantendo lassenza di oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 4, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dallautorizzazione
quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività,
ovvero quando, per i fondi di cui allarticolo 3, non
sia stata conseguita la base associativa minima prevista
dal fondo stesso»;
b) allarticolo 5, comma 1, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: «I componenti dei primi organi
collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per
la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori
è previsto il metodo elettivo secondo modalità
e criteri definiti dalle fonti costitutive»;
c) allarticolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo
le parole: «i competenti organismi di amministrazione
dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati
ai sensi dellarticolo 5, comma 1, terzo periodo».
Art.
75.
(Incentivi alloccupazione dei lavoratori anziani)
1. Per favorire loccupabilità dei lavoratori
anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti
minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificata ai sensi dellarticolo
59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per laccesso al pensionamento
di anzianità, è attribuita la facoltà
di rinunciare allaccredito contributivo relativo allassicurazione
generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive
della medesima. In conseguenza dellesercizio della
predetta facoltà e per il periodo considerato ai
commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile
a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dellesercizio
della facoltà medesima, a posticipare laccesso
al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto
alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dellesercizio della predetta
facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto
a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla
lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile
più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà
può essere esercitata anche per periodi inferiori
rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4. Allatto del pensionamento il trattamento liquidato
a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto
al pensionamento esercitando la facoltà di cui al
comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla
data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base
dellanzianità contributiva maturata a tale
data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento
pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione
automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo
di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto unanzianità
contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento
delletà di 60 anni se donna e 65 anni se uomo,
e che scelgano di restare in attività, il 40 per
cento della contribuzione versata sul reddito di attività
è destinato alle regioni di residenza ed è
finalizzato al finanziamento di attività di assistenza
agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante
60 per cento concorre allincremento dellammontare
della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo,
a decorrere dal compimento delletà di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabilite le modalità di attuazione del presente
articolo, con particolare riferimento allesercizio
della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della
sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità
della facoltà medesima di cui al comma 3.
Art.
76.
(Previdenza giornalisti)
1. Larticolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (INPGI). 1. LIstituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola
(INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564,
9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce
in regime di sostitutività le forme di previdenza
obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti
e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione
anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui allarticolo
1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di
natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono
optare per il mantenimento delliscrizione presso lIstituto
nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per
il personale pubblicista lapplicazione delle vigenti
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali
e di sgravi contributivi.
2. LINPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dallarticolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dallarticolo
37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma
2 sono a totale carico dellINPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dallINPGI devono
essere coordinate con le norme che regolano il regime delle
prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale
obbligatoria, sia generali che sostitutive».
2. Lopzione di cui allarticolo 38 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art.
77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e
migliorare la qualità del servizio, gli istituti
gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano
modalità di integrazione dei processi di acquisizione
delle risorse professionali nonché dei beni e servizi
occorrenti per lesercizio dellassicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri
generali fissati con decreto del Ministro per la funzione
pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti
dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.
241, finalizzate, fra laltro, a:
a) esperire in comune procedure di selezione di personale
delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti
disposizioni, graduatorie di idonei in prove di selezione
effettuate da uno degli enti;
c) concertare lacquisto di beni e servizi, anche al
fine di ottimizzare lutilizzazione di strumenti già
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla
vigente normativa;
d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la
possibilità di integrare, entro i limiti previsti
dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro
ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani
definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dellutenza,
in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali
e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi
sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio
2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il
30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1º gennaio alla data
di approvazione del bilancio è assoggettato alla
disciplina normativa dellesercizio provvisorio.
Art.
78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali,
di previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione
alla contribuzione volontaria di cui allarticolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il
possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni
ai sensi dellarticolo 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli
derivanti dallapplicazione dellarticolo 45,
comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato
a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nellambito del Fondo per loccupazione, convenzioni
con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie
che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire
il bacino regionale dei soggetti di cui allarticolo
2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000;
conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001,
di cui allarticolo 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno
2001 e il rinnovo di cui allarticolo 4, comma 2, del
citato decreto legislativo potrà avere una durata
massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi
di stabilizzazione dei soggetti di cui allarticolo
2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
con lindicazione di una quota predeterminata di soggetti
da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno,
non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero
dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni
possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano
definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi
di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo
2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti
i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad
esclusione di quelli impegnati in attività progettuali
interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che
maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31
dicembre 2000, anche la copertura dellerogazione della
quota di cui allarticolo 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dellassegno
per prestazioni in attività socialmente utili e dellintero
ammontare dellassegno al nucleo familiare, che le
regioni si impegnano a versare allINPS; nonché,
nellambito delle risorse disponibili a valere sul
Fondo per loccupazione, un ulteriore stanziamento
di entità non inferiore al precedente finalizzato
ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati
da situazione di straordinarietà; a tale scopo per
lanno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili
alle regioni, ai sensi dellarticolo 8, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
conguagli derivanti dallapplicazione dellarticolo
45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno
erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nellambito del Fondo per loccupazione,
per i soggetti, di cui allarticolo 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto,
alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di
età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione
delle attività da parte degli enti utilizzatori,
lassegno per prestazioni in attività socialmente
utili e lassegno per nucleo familiare, nella misura
del 100 per cento, a partire dal 1º gennaio 2001 e
sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni,
delle risorse del citato Fondo per loccupazione, destinate
alle attività socialmente utili e non impegnate per
il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione
e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle
situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dellattivazione delle convenzioni di
cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità
di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie,
ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure
previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino
al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni
di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire
dallanno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate,
nellambito delle disponibilità del Fondo per
loccupazione, per i soggetti di cui allarticolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza
del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma
2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. Allarticolo 9, comma 11, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola:
«assicurativi».
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività
socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2
dellarticolo 1 del decreto legislativo 1º dicembre
1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici
mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra
il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a questultima
data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se
in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dellarticolo
12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni, possono presentare la relativa
domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla
medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti,
e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma
5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dallarticolo 12, comma
4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468,
e limitatamente allanno 2001, le regioni e gli altri
enti locali che hanno vuoti in organico e nellambito
delle disponibilità finanziarie possono, relativamente
alle qualifiche di cui allarticolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti
collocati in attività socialmente utili. Lincentivo
previsto allarticolo 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali
e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per
le assunzioni ai sensi dellarticolo 12, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui allarticolo
45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei
criteri di attuazione della normativa di cui al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per
le attività usuranti, e successive modificazioni,
è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità
di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti
di età anagrafica e contributiva previsti dallarticolo
2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
e successive modificazioni, e dallarticolo 1, commi
36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati
che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore
del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino
avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti,
per le caratteristiche di maggior gravità dellusura
che queste presentano, individuate dallarticolo 2
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208
del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità
tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica
e di anzianità contributiva previsti rispettivamente
dallarticolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dellarticolo
2 del decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374, come introdotto
dallarticolo 1, comma 35, della citata legge n. 335
del 1995;
2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime
retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti
di età pensionabile e di anzianità contributiva
previsti dallarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime
contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile
prevista dallarticolo 1, comma 37, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
9. Allarticolo 5, comma 2, primo periodo, della legge
12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;
10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui
allarticolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
come modificato dai commi 3 e 4 dellarticolo 74, presentino
domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre
dal 1º gennaio 2001 o dal mese successivo a quello
del compimento delletà prevista, qualora questultima
ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento,
da parte dei lavoratori, delle attività di cui al
citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento
del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata
dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui
al comma 8 deve essere presentata dagli interessati allente
previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena
di decadenza.
13. Allonere derivante dal riconoscimento di cui al
comma 8, corrispondente allincremento delle aliquote
contributive di cui allarticolo 1 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio
1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità
di cui allautorizzazione di spesa di cui allarticolo
1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Allarticolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, introdotto dallarticolo 17,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta
elettronica» sono inserite le seguenti: «o altro
mezzo di pagamento»;
b) le parole: «con il titolare della moneta elettronica
e» sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «fondo pensione»
è inserita la seguente: «complementare».
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a
carico del Fondo di cui allarticolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per lanno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità
di cui allarticolo 62, comma 1, lettera g), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese
esercenti attività commerciali con più di
cinquanta addetti. Lonere differenziale tra prestazioni,
ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo
è pari a lire 50 miliardi;
b) allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come modificato dallarticolo 62,
comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole:
«31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2001» e le parole: «per ciascuno
degli anni 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001».
Lonere derivante dalla presente disposizione è
pari a lire 9 miliardi;
c) allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».
Allonere derivante dalla presente disposizione si
provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
d) il comma 5 dellarticolo 16 della legge 7 agosto
1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dal 1º gennaio 1999 allarticolo
49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
dopo le parole: trasporti e comunicazioni sono
inserite le seguenti: ; delle lavanderie industriali.»;
e) le disposizioni previste dallarticolo 7, comma
5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche
nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del
trattamento di cui allarticolo 11 della citata legge
n. 223 del 1991. Lonere derivante dalla presente disposizione
è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui allarticolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno
2001, possono essere comunque conclusi entro il termine
previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria
per lanno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a
valere sul Fondo di cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera
d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e
assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla
base dellarticolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Lonere derivante dalla disposizione
di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525
milioni.
18. Allarticolo 68, comma 4, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire
590 miliardi a decorrere dallanno 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «, lire 562 miliardi per
il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dallanno
2002,».
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali,
la percentuale di commisurazione alla retribuzione dellindennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui
allarticolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni,
è elevata al 40 per cento dal 1º gennaio 2001
e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore
a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, nè allindennità
ordinaria con requisiti ridotti di cui allarticolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno
2001, il divieto di cumulo di cui allarticolo 1, comma
43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il
trattamento di reversibilità a carico dellassicurazione
generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia
e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative
e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata
dallIstituto nazionale per lassicurazione contro
gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del
lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale ai sensi dellarticolo 85 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
recante testo unico delle disposizioni per lassicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione
di reversibilità successive alla data del 31 dicembre
2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata
in data anteriore.
21. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
ridotta di lire 227 miliardi per lanno 2001 e di lire
317 miliardi a decorrere dallanno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi
successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto
il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori
licenziati da imprese edili ed affini è utile ai
fini del conseguimento del diritto e della determinazione
della misura del trattamento pensionistico, compreso quello
di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo
presso miniere, cave e torbiere, la cui attività
è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura
delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti
dallarticolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria
relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche è
moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se lattività
si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se
lattività si è protratta per meno di
dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
24. Il comma 6 dellarticolo 36 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni contenute nellarticolo 25
si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1º gennaio
2001».
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti
dellapplicazione della decisione 2000/128/CE della
Commissione delle Comunità europee dell11 maggio
1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.
L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono assegnate al Fondo per loccupazione
di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei
limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali,
con particolare riferimento allincremento dellindennità
di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità
di disoccupazione con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) allarticolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con revisione
e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, in funzione del miglioramento dellincontro
tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli
strumenti di informatizzazione»;
b) allarticolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole:
«entro un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«entro due anni».
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi
dellUnione europea, che hanno chiesto, anteriormente
al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19
febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in
attuazione dellarticolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, il trasferimento dellequivalente attuariale
delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE
in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive
modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato
sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.
Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla
presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel
limite massimo di lire 15 miliardi per lanno 2001;
la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico
degli organismi di cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle
posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni
di riferimento determinate per ciascun anno solare sono
rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dellarticolo
3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nellanno
1983.
29. Allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2000»;
b) le parole: «centoquarantacinque unità e
nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità
e nel limite di lire 14 miliardi».
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi
per lanno 2001, in lire 7,4 miliardi per lanno
2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dallanno
2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle
disponibilità del Fondo per loccupazione di
cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione delloccupazione
dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente
utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in
base ai criteri stabiliti ai sensi dellarticolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della
normativa vigente, secondo criteri e modalità che
assicurino la trasparenza e la competitività degli
affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di
lire 287 miliardi per lanno 2001 e di lire 575 miliardi
per lanno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto
a lire 249 miliardi per lanno 2002, mediante riduzione
dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
32. Per lintegrazione dei servizi informativi catastale
e ipotecario e la costituzione dellAnagrafe dei beni
immobiliari, previsti dallarticolo 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso
un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate
allimplementazione e allintegrazione dei dati
presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo
di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il Ministero delle finanze e lagenzia
del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento
a questultima delle funzioni del Dipartimento del
territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva
stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai
sensi dellarticolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e dellarticolo 12, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione
di contratti per lassunzione a tempo determinato,
anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino
ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati
nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato
«Catasto urbano».
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n.
346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere
dal 27 gennaio 2001.
Art.
79.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Al fine di consentire allENPALS di adeguare la
propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa
rispetto allobiettivo del recupero del lavoro sommerso,
anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta
tra lENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi
contributivi di competenza del predetto ente, il competente
organo dellENPALS può proporre le modifiche
dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i princìpi
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali
proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica entro sessanta
giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 lINPS stipula con la
SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante
collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi
archivi e per lacquisizione di informazioni utili
allaccertamento ed alla riscossione dei contributi.
Per lacquisizione delle informazioni di cui al periodo
precedente, nonché per lacquisizione di quelle
previste nella convenzione sottoscritta tra lENPALS
e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro
a tempo indeterminato con la medesima società è
consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore
e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.
Art.
80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per lanno 2001
e di lire 430 miliardi per lanno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dellarticolo 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati,
nellambito della disciplina prevista dal predetto
decreto legislativo, a proseguire lattuazione dellistituto
del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dellistituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237
del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori
per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno
2000, i patti territoriali di cui allarticolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto
o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già
individuati o da individuare ai sensi dellarticolo
4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dellarticolo 4 della legge 8 marzo
2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa,
uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità di cui allarticolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata
ai sensi dellarticolo 4, comma 1, della legge medesima
da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui allarticolo 33, commi 1, 2 e 3, della
predetta legge n. 104 del 1992 per lassistenza del
figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma
2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire unindennità corrispondente allultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; lindennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire
70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto
importo è rivalutato annualmente, a decorrere dallanno
2002, sulla base della variazione dellindice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Lindennità è corrisposta dal datore
di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità. I datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
limporto dellindennità dallammontare
dei contributi previdenziali dovuti allente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non è prevista
lassicurazione per le prestazioni di maternità,
lindennità di cui al presente comma è
corrisposta con le modalità di cui allarticolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente
da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare
la durata complessiva di due anni; durante il periodo di
congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici
di cui allarticolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e
6 del medesimo articolo».
3. A decorrere dallanno 2002, ai lavoratori sordomuti
di cui allarticolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai
quali è stata riconosciuta uninvalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro
categorie della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, è riconosciuto, a loro
richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto,
il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile
ai soli fini del diritto alla pensione e dellanzianità
contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dellarticolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. Lassegno di cui al comma 1 è corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili
e per tredici mensilità, per i valori dellISE
del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra
il valore dellISE di cui al comma 1 e il predetto
importo dellassegno su base annua. Per valori dellISE
del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dellISE di cui al comma 1 lassegno è
corrisposto in misura pari alla differenza tra lISE
di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi
annui non inferiori a 20.000 lire».
5. Lassegno di cui allarticolo 65 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come
ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato
ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e
alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle
relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente,
cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio
dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente,
che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o
da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per
gli assegni da concedere per lanno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, può essere esercitata dai
comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio
comune, ovvero dallINPS, a seguito della stipula di
specifici accordi tra i comuni e lIstituto medesimo;
nellambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra
laltro, i termini per la conclusione del procedimento,
le modalità dellistruttoria delle domande e
dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi
al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti,
nonché le eventuali risorse strumentali e professionali
che possono essere destinate in via temporanea dai comuni
allINPS per il più efficiente svolgimento dei
procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva
dei trattamenti di invalidità civile di cui allarticolo
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, può essere esercitata dallINPS
a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni
medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono
essere definiti, tra laltro, i rapporti conseguenti
alleventuale estensione della potestà concessiva
ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse
proprie, nonché la destinazione allINPS, per
il periodo dellesercizio della potestà concessiva
da parte dellIstituto, di risorse derivanti dai provvedimenti
attuativi dellarticolo 7 del predetto decreto legislativo
n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dellarticolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il
diritto a percepire lassegno spetta al richiedente
convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente
domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dellarticolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dellarticolo 49, comma 8,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel
senso che ai trattamenti previdenziali di maternità
corrispondono anche i trattamenti economici di maternità
erogati ai sensi dellarticolo 13, secondo comma, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
nonché gli altri trattamenti economici di maternità
corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento
dei contributi di maternità.
11. Limporto dellassegno di cui allarticolo
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dal 1º gennaio 2001, è elevato da
lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di
cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della
rivalutazione dellimporto di cui allarticolo
49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
si interpreta nel senso che lestensione ivi prevista
della tutela relativa alla maternità e agli assegni
al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato
di lire 350 miliardi per lanno 2001 e di lire 430
miliardi per lanno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo
di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno
dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati
da associazioni di volontariato e da altri organismi senza
scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dellassistenza
agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo
per tutto lanno e lassistenza alle persone anziane
per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici
presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel
limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle
famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più
persone anziane titolari di assegno di accompagnamento,
totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza
continuativa di cui la famiglia si fa carico. Unulteriore
quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20
miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative
sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre
2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione
sulle attività e sulla rete dei servizi attivati
nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per
la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i
requisiti, le modalità e i termini per la concessione,
lerogazione e la revoca dei contributi di cui al presente
comma, nonché per la verifica delle attività
svolte.
15. Nellanno 2001, al fondo di cui allarticolo
17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è
attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento
della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento
di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero
psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i
Ministri dellinterno, della giustizia e della sanità,
provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili,
alla definizione dei programmi di cui al citato articolo
17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni
e modalità per lerogazione dei finanziamenti
e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui allarticolo 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente
allattribuzione delle quote del Fondo nazionale per
linfanzia e ladolescenza loro riservate, sono
autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni
fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati
in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
è determinato dagli stanziamenti previsti per gli
interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative,
e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma
17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite
in unica soluzione, sulla base della vigente normativa,
fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto annuale del Ministro per la solidarietà
sociale.
19. Ai sensi dellarticolo 41 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, lassegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base
alla legislazione vigente in materia di servizi sociali
sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione
medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione
con i cittadini italiani è consentita a favore degli
stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dallarticolo 6 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per
cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui allarticolo
11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini
assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno
nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi
sufficienti ad accedere allaffitto di una nuova casa.
Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili
del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse
proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dellapplicazione del comma 20 i comuni
predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano
accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella
prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono
sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro
gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al
comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge
3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dallarticolo
23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite
al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura
non superiore al 30 per cento, oltre che per lacquisto
di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello
stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo
di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familari
sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa
per i piani di recupero. Ai fini dellassegnazione
dei contributi il comune procede ai sensi dellarticolo
5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986,
n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può
essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo
di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce
di reddito prevista dalla normativa della regione Campania.
In ogni caso, il contributo per lacquisto di ciascun
alloggio non può superare limporto di 50 milioni
di lire.
25. In caso di rinuncia allazione giudiziaria promossa
da parte dei lavoratori esposti allamianto aventi
i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati
dallattività lavorativa antecedentemente allentrata
in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le
spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti
allestinzione sono compensati. Non si dà luogo
da parte dellINPS al recupero dei relativi importi
oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari
di pensione interessati.
Art.
81.
(Interventi in materia di solidarietà sociale)
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi
svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi
senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore
dellassistenza ai soggetti con handicap grave di cui
allarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per la cura e lassistenza di detti soggetti
successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano,
il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma
44 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è integrato per lanno 2001 di un importo
pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
per lattuazione del presente articolo, con la definizione
dei criteri e delle modalità per la concessione dei
finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché
le modalità di verifica dellattuazione delle
attività svolte e la disciplina delle ipotesi di
revoca dei finanziamenti concessi.
3. Allarticolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come sostituito dallarticolo 8, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «54,
comma 1, lettere a), c) ed f)», sono sostituite dalle
seguenti: «54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».
Art.
82.
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata)
1. Al personale di cui allarticolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, ferito nelladempimento del dovere
a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso
personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché
ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è
assicurata, a decorrere dal 1º gennaio 1990, lapplicazione
dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del
1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Non sono
ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero
dellinterno a titolo di risarcimento dei danni, in
esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda
della Uno bianca». Il Ministero dellinterno
è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500
milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga
alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in
corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi
commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino
al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione
di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche
che hanno subìto danni a seguito del naufragio della
nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale
di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo,
che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità
permanente non inferiore all80 per cento della capacità
lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione
dellattività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione
tenendo conto dellaumento previsto dallarticolo
2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefìci
di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai
familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza
dei soggetti indicati al primo comma dellarticolo
6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni,
competono, nellordine, ai seguenti soggetti in quanto
unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti
in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, si applicano a decorrere dal 1º gennaio
1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità
organizzata si applicano le norme vigenti in materia per
le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. Allarticolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, al comma 1, dopo le parole: «leventuale
involontario concorso» sono inserite le seguenti:
«, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attività di tutela svolte da corpi
dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei
fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dellarticolo
1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché
ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche»
sono inserite le seguenti: «e della criminalità
organizzata»;
b) allarticolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché
agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo»
sono inserite le seguenti: «e della criminalità
organizzata».
Capo
XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art.
83.
(Norme attuative dellaccordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dellarticolo 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza
dal 1º gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, previsto dall articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso.
Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001
2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria
regionale risorse non inferiori alle quote che risultano
dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 10 della
citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle attività
degli istituti di ricovero e cura,» sono soppresse.
Allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle spettanti
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nellanno
2000 strettamente connesse allattività di ricerca
corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria
previsto dallarticolo 12-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,»
sono soppresse. Lultimo periodo del comma 3 dellarticolo
1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è
abrogato.
3. Limporto di lire 30.000 miliardi di cui allarticolo
20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è
elevato a lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con
ladesione al patto di stabilità e crescita,
a decorrere dallanno 2001, le singole regioni, contestualmente
allaccertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria
da effettuare entro il 30 giugno dellanno successivo,
sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali
disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria
lautonomia impositiva con le procedure e modalità
di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle
gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi
delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili
dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni
in aumento di una o più