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PROFILI
PROCEDURALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO
DOTT.SSA
IDA RAIOLA
Giudice
del Tribunale di Torre Annunziata
Introduzione
Doverosa premessa alla mia relazione è la formulazione
dei ringraziamenti sia nei confronti degli organizzatori del
corso, in particolare nei confronti dellavv.Balsamo
che ha insistito per la mia partecipazione nonostante le mie
iniziali resistenze, sia nei riguardi del Prof. Di Nanni che
mi ha appena preceduto con un intervento di estremo interesse,
la cui chiarezza e profondità abbiamo potuto apprezzare
e, infine, nei confronti dei presenti in sala che mi auguro
di non tediare eccessivamente con la mia relazione.
Il
mio intervento sarà incentrato sui profili procedurali
del concordato preventivo e riguarderà, in particolare,
i momenti salienti del procedimento nella loro successione
logica e cronologica e le principali connesse problematiche
individuate nella dottrina e nella giurisprudenza.
E
chiaro che la limitata - e temporalmente assai breve
esperienza personalmente maturata presso la Sezione Fallimentare
del Tribunale di Torre Annunziata e, più in generale,
nellesercizio delle funzioni giudiziarie mi consentirà
di affrontare il tema prevalentemente nei suoi aspetti istituzionali
senza i pur necessari approfondimenti che opportunamente vanno
lasciati a studiosi di altro calibro.
Del
pari, lessere il Tribunale di Torre Annunziata un ufficio
giudiziario di recentissima istituzione comporta che la casistica
formatasi in seno ad esso, in larga parte mutuata nel suo
concreto divenire dal Tribunale di Napoli, si rileva di scarso
rilievo ai fini dellesame dellistituto, in ogni
caso di infrequente applicazione.
La
domanda di ammissione al concordato
La
domanda di ammissione al concordato va presentata in forma
di ricorso (si tratta quindi di unistanza rivolta al
giudice) e va diretta al Tribunale del luogo in cui si trova
la sede principale dellimpresa da intendersi come il
luogo dove limprenditore svolge prevalentemente lattività
di direzione e di amministrazione.
Per
la individuazione del Tribunale competente valgono, infatti,
le medesime regole previste per la dichiarazione di fallimento,
di tal che occorre avere riguardo al luogo in cui effettivamente
si svolge lattività di impresa, non assumendo
alcun rilievo né lubicazione degli stabilimenti
e degli impianti e neppure la sede legale. Del pari, il trasferimento
della sede dellimpresa nellimminenza della dichiarazione
di fallimento non ha effetto ai fini della individuazione
della competenza e del giudizio di ammissione al concordato
(Cass. 95/7798, 967151), così come lammissione
al concordato decisa da un tribunale incompetente non rileva
ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento
(Cass. 85/4982).
La
domanda deve essere sottoscritta dallimprenditore e
può essere sottoscritta anche da un procuratore speciale.
Nel
caso in cui limprenditore sia una società la
sottoscrizione dovrà essere apposta da coloro che ne
hanno la rappresentanza legale. E inoltre necessario,
nel caso di società in nome collettivo o in accomandita
semplice che la presentazione della domanda sia deliberata
dai soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale
sociale, nel caso, invece, di società di capitali,
la domanda deve essere approvata dallassemblea straordinaria
dei soci, salvo il caso in cui gli amministratori siano stati
muniti dei necessari poteri. E controverso se la delibera
assembleare possa intervenire anche successivamente, in via
di ratifica e con effetti ex tunc, alla presentazione della
domanda di ammissione al concordato. Nella giurisprudenza
di merito prevale lindirizzo affermativo (Trib. Ivrea
21.02.1995, Tib. Roma 05.10.1992) e nel medesimo senso si
è espressa anche la Corte di Cassazione, seppure con
obiter dictum (Cass.87/4045), mentre la dottrina si è
pronunciata in senso contrario (Panzani).
La
Corte di legittimità ha sancito linammissibilità
dellistanza presentata ai propri creditori personali
da un socio illimitatamente responsabile di una società
di persone, unitamente e contestualmente al concordato preventivo
della società, atteso che lefficacia del
concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili, ai sensi dellart.184, 2° comma, l.fall.,
non coinvolge anche i creditori personali di tali soci, i
quali, mancando della qualità di imprenditori, non
sono legittimati alla proposizione del concordato preventivo,
non potendosi applicare a questa procedura le regole, di cui
agli artt.147 e 154 l.fall. in tema di estensione del fallimento
e del concordato fallimentare ai soci illimitatamente responsabili,
trattandosi di disposizioni eccezionali insuscettive di interpretazione
analogica (Cass.92/8097).
La
presentazione dellistanza di ammisione alla procedura
non costituisce prova della sussistenza dello stato di insolvenza
dellimprenditore e, quindi alle dichiarazioni ivi contenute
non può attribuirsi valenza confessoria, costituendo
invece circorstanze liberamente e discrezionalmente apprezzabili
dal giudice di merito (Cass.89/1737).
Alla
domanda vanno allegati i documenti necessari per dimostrare
lesistenza delle condizioni di legge per lammisssibilità
dellimprenditore alla procedura (Satta).
La
domanda è revocabile sino al passaggio in giudicato
della sentenza di omologazione del concordato, ma la revoca
deve considerarsi priva di effetti qaulora intervenga dopo
che i creditori abbiano votato e non siano state reggiunte
le maggioranze prescritte dalla legge: in tal evenienza lart.179
l.f. dispone espressamente che il giudice delegato riferisca
immediatamente al Tribunale per la dichiarazione di fallimento.
La
Corte di Cassazione ha precisato, mutando il proprio precedente
orientamento (Cass. 87/6549), che la domanda può essere
modificata sino alla fase del giudizio di omologazione, purchè
assuma un contenuto di maggior vantaggio per i creditori (Cass.
92/7557).
Dopo
la presentazione della domanda, il Tribunale dovrà
accertare la susssistenza delle condizioni oggettive e soggettive
richieste dalla legge per lammissione al concordato
e tale indagine potrà svolgersi a mezzo della polizia
giudiziaria e sentendo il P.M., il cui intervento nella fase
che porta allemissione del decreto di ammissione alla
procedura di concordato è previsto a pena di nullità,
rilevabile dufficio in ogni stato e grado del giudizio,
in ragione della necessità di soddisfare linteresse
pubblico connesso allistituto.
Riguardo
alla posizione del debitore, va detto che la Corte Costituzionale
(n.110/1972) ha emendato lart.162 l.f., garantendo lattuazione
del diritto di difesa del medesimo mediante la sua audizione
in camera di consiglio da parte del Tribunale o, secondo la
prassi, di alcuni uffici giudiziari, dal solo giudice relatore.
Allesito
dellistruttoria, il Tribunale con decreto decide sullistanza,
dichiarando dufficio il fallimento, nellipotesi
di inammissibilità. Il decreto non è soggetto
a reclamo né a ricorso per cassazione, stante il suo
carattere di provvedimento non autonomo, cui è necessariamente
conseguenziale ed inscindibilmente connessa la sentenza di
fallimento (Cass. 94/4231), sicchè leventuale
impugnazione della decisione del Tribunale assumerà
la forma dellopposizione alla sentenza dichiarativa
di fallimento.
Nel
caso in cui lindagine svolta del Tribunale abbia avuto
esito positivo, vi sarà la pronuncia del decreto di
ammissione del debitore alla procedura di concordato con contetuale
nomina del giudice delegato, fissazione della convocazione
dei creditori nel termine di trenta giorni, designazione del
commissario giudiziale ed indicazione del termine non superiore
ad otto giorni per il deposito della somma ritenuta necessaria
per le spese dellintero procedimento.
I
sistemi di pubblicità del detto decreto sono quelli
ordinariamente previsti dalla legge fallimentare : pubblicazione
mediante affissione alla porta del Tribunale, pubblicazione
nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia ed eventualmente
su altri giornali indicati dal Tribunale.
Anche
il decreto di ammissione non è soggetto a reclamo né
ad impugnazione mediante ricorso per Cassazione ai sensi dellart.111
Cost., atteso il carattere di provvedimento non deifinitivo
ma meramente delibatorio sulle condizioni di ammissibilità
del concordato il cui esame e la cui valutazione sono devoluti
alla successiva sentenza di omologazione.
Gli
organi della procedura
Il tribunale, inteso come organo collegiale, ha in questa
procedura, a differenza di quanto accade nel fallimento in
cui è investito di una competenza di carattere generale
e in ragione della circostanza che limprenditore conserva
lamministrazione dei suoi beni, competenze specifiche
e determinate, essendo chiamato a deliberare in materia di
ammissione alla procedura, di dichiarazione di fallimento
successiva allapertura dell stessa, di giudizio di omologazione,
di annullamento e di risoluzione del concordato, di reclami
avverso i provvedimenti del giuidce delegato (la disciplina
è quella dellart.26 l.f.) e dei provvediementi
da adottarsi nei riguardi del commissario giudiziale.
Anche
il giudice delegato ha poteri meno ampi rispeto a quelli previsti
nella procedura fallimentare, sebbene sia lorgano cui
la legge affida la direzione del procedimento , in definitiva,
potestà direttive nellamministrazione dei beni
dellimpresa e nellesercizio dellimpresa.
Tra le sue funzioni specifiche vanno segnalate: lautorizzazione
al debitore per il compimento degli atti di straordinaria
amministrazione, lannotazione dellammissione alla
procedura sui libri contabili dellimprenditore, la nomina
dello stimatore per la redazione dellinventario, la
direzione delludienza di adunanza dei creditori per
lapprovazione del concordato, la decisione sullammissione
in via provvisoria al voto dei creditori contestati, dispone
lapertura del giudizio di omologazione e ne cura listruzione,
stabilisce le modalità di deposito delle somme ai creditori
contestati, condizionali ed irreperibili, sorveglia ladempimento
del concordato e svolge ogni altra attività necessaria
per lattuazione del procedimento.
La
figura del commissario giudiziale ha ingenerato opinioni contrastanti
circa la sua natura e le sue attribuzioni in rapporto agli
altri organi della procedura, rinvenendosi autori che discorrono
di organo dello Stato, altri di ausiliare del giudice, altri
ancora che sottolineano la natura di ufficio pubblico dellincarico
(Bonsignori. Lo Cascio, Provinciali). Tra le sue attribuzioni
possono segnalarsi: la verifica dellelenco dei creditori
e dei debitori presentati dallimprenditore, la vigilanza
sullamministrazione dei beni e lesercizio dellimpresa,
la predisposizione di una relazione paricolareggiata sulle
cause del dissesto e sulla condotta del debitore; leffettuazione
di adempimenti quali la convocazione dei creditori e la comunicazione
degli avvisi, la formulazione di un parere motivato sullomologazione
e la sorveglianza sulladempimento del concordato dopo
la sua omologazione.
Parte
della giurisprudenza di merito (Trib. Roma 05.10.1992) ha
ritenuto che nel compimento di tali attività il commissario
giudiziale possa avvalersi dellistituto della delega
per determinate operazione o anche della nomina di coadiutori.
Gli
atti, sia commissivi che omissivi, del commissario sono impugnabili
mediante reclamo ai sensi dellart.36 l.f.
E
controverso in dottrina se lassemblea dei creditori
costituisca (Provinciali) o meno (Azzolina) un organo della
procedura: ladunanza è chiamata a votare la proposta
di concordato, ma il suo è vincolante per il tribunale
solo quando sia negativo.
Attività
successive al decreto di ammissione al concordato preventivo
Il
giudice delegato deve provvedere allannotazione degli
estremi del decreto sotto lultima scrittura apposta
sui libri contabili, che il debitore terrà comunque
a disposizione degli organi della procedura. Tale adempimento,
più che ad unesigenza di cristallizzazione della
situazione patrimoniale dellimprenditore o di separazione
di una fase della procedura da quella successiva o di chiusura
dellamministrazione del debitore, pare doversi ricollegare
a finalità di cautela e di pubblicità (Bonsignori).
Segue
la fase di estrema delicatezza della verifica dei crediti,
posto che nel concordato preventivo manca laccertamento
del passivo come momento autonomo che vede due organi della
procedura (curatore e giudice delegato) esaminare e vagliare
congiuntamente, secondo criteri rigorosi e omai in larga parte
consolidati nella prassi dei tribunali fallimentari (cfr.
la data certa, il credito portato da fatture, da decreto ingiuntivo,
etc.) la fondatezza delle domande di ammissione presentate
dai creditori.
Anzi,
va sottolineato come la giurisprudenza consideri abnorme e
impugnabile con la querela o actio nullitatis gli eventuali
provvedimenti del giudice con carattere decisorio in ordine
alla sussistenza, entità e natura dei crediti (Cass.
78/6083, Trib. Napoli 4 maggio 1985).
Il
commissario giudiziale provvede, quindi, a convocare i creditori,
la cui adunanza è chiamata a deliberare sulla proposta
di concordato. Allassemblea hanno diritto di intervenire
tutti i creditori chirografari le cui situazioni giuridiche
trovino titolo e cause anteriori alla data del decreto di
ammissione del debitore alla procedura, secondo lelenco
presentato dal debitore e verificato dal commissario, compresi
quei creditori il cui credito sia contestato. La Corte di
Cassazione ha affermato la sufficienza dellesistenza
del credito, senza che sia necessaria la sua esigibilità,
poiché lobbligatorietà del concordato,
stabilita dallart.184, 1° comma, l.f. prescinde
dalla sussistenza di termini o di condizioni, di guisa che
partecipano alla procedura (per effetto del richiamo dellart.169
l.f. allart.55 l.f.) anche i crediti condizionali e
quelli gravati da un patto di preventiva escussione di un
obbligato principale (Cass. 90/9736).
Incertezze
vi sono tra i giudici di merito in relazione ad altre categorie,
quali i promissari acquirenti di unità immobiliari
della massa, rinvenendosi pronunce che li qualificano come
creditori concorsuali sulla base del valore del bene promesso
in vendita alla data di apertura della procedura (App. Catania
11.08.1988) e pronunce di segno opposto, alla cui stregua
i promissari acquirenti di beni della massa non possono
ritenersi creditori chirografari delle somme versate a titolo
di acconto, bensì debitori del residuo importo dovuto
a saldo del prezzo convenuto (App. Roma 11.03.1986).
Si è riconosciuta la legittimazione dei creditori postergati,
in quanto la posergazione non è una rinuncia al credito
(App. Trieste 13.03.1986, Trib. Padova 05.05.1986, Trib. Pordenone
18.10.1994).
Si
è escluso, invece, lobbligo di comunicazione
al fideiussore (Trib. Catania 16.02.1983), mentre si è
sancito lobbligo per il Commissario giudiziale di avvisare
i creditori non presenti in elenco, ma di cui egli abbia avuto
comunque conoscenza (Trib. Foggia 23 giugno 1983).
Nel
caso in cui vi siano dei creditori obbligazionisti, il termine
di cui allart.163 l.f. (trenta giorni per la convocazione
dei creditori) è raddoppiato, ma si discute se tale
regola debba essere applicata solo agli obbligazionisti oppure
a tutti i creditori. Lavviso di convocazione per tutti
gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante
comune.
Qualora
vi sia un numero molto elevato di creditori e,la convocazione
ad personam sia sommamente difficile è possibile far
ricorso alle forme di pubblicità di cui allart.126
l.f., dettato in tema di concordato fallimentare (pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ed eventualmente in altri giornali).
Ladunanza
dei creditori e il computo della maggioranza
Ladunanza dei creditori ha per oggetto la discussione
della proposta di concordato.
I creditori vi partecipano al solo fine della manifestazione
di voto, non potendo tale partecipazione né assumere
valenza di domanda giudiziale, né tantomeno determinare
gli effetti di cui allart.1957 c.c. in tema di fideiussione
(Cass. 85/6498).
I creditori che non risultino nellelenco e che non siano
stati, comunque, convocati possono essere ugualmente ammessi
alla votazione, sempre che forniscano la prova del credito,
quantomeno in termini di fumus boni juris, non essendo sufficiente
la mera affermazione dellesistenza del credito e non
potendosi in sede di adunanza dar luogo allespletamenro
di prove (App. Milano 4 ottobre 1985).
Il giudice delegato può ammettere in via provvisoria
in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del
voto e del calcolo delle maggioranze, senza alcun pregiudizio
la definitiva pronunzia sulla sussistenza dei crediti.
I creditori esclusi potranno opporsi allesclusione in
sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro
ammissione avrebbe inciso nella formazione delle maggioranze
(art.176 l.f.).
Il debitore è tenuto a partecipare personalmente alladunanza,
sotto pena della dichiarazione di fallimento, salvo il caso
di assoluto impedimento in cui può farsi rappresentare,
previa autorizzazione del G.D., da un procuratore speciale.
I creditori possono farsi rappresentare da un mandatario speciale
e non si richiedono particolari forme per la procura, considerandosi
sufficiente anche il rilascio sullavviso di convocazione
(Cass.95/964).
Alladunanza il commissario giudiziale illustra la propria
relazione e la proposta di concordato, in modo da fornire
un quadro esauriente e completo della situazione patriminiale
del debitore e di ogni altra circostanza utile ai fini della
votazione.
Il debitore o ciascuno dei creditori possono contestare lesistenza
o lammontare dei crediti ammessi al voto, ma il debitore
non può far linesistenza di un credito sotto
il profilo della compensabilità (Cass.92/12934, Trib.
Roma 02.08.1988).
Il Giudice Delegato deciderà, in caso di contestazione,
se ammetterà o meno il creditore alla votazione con
provvediemnto avente forma di decreto non impugnabile. I creditori
potranno far valere la loro opposizione alla omologazione
solo se il loro voto sarebbe stato determinante ai fini del
computo della maggioranza
Sono esclusi dal voto tutti creditori muniti di un diritto
di prelazione sul patrimonio del debitore concordatario, salvo
che non vi rinuncino. La rinuncia può essere parziale
ma non inferiore ad un terzo.
E discusso invece se possano partecipare i creditori
muniti di un diritto di prelazione su beni del terzo, senza
necessità di rinuncia alla prefernza. La tesi ammissiva
è fondata sul rilievo che tali crediti devono essere
considerati di natura chirografaria agli effetti del concorso
collettivo (Trib. Chhieti 29.09.1986, App. trieste 13.05.1986),
mentre quella contraria muove dalla considerazione che il
creditore non subisce alcun effetto remissorio dellobbligazione
vantata (Provinciali, Sacchi, Satta), sicchè mancherebbe
il suo interesse ad agire (Ragusa Maggiore).
Si
controverte sulla validità del voto soggetto a condizione
o a riserva (Trib. Catania 16.01.1984, Trib. La Spezia 30.06.1969),
sulla natura di atto di ordinaria o straordianria amministrazione
della votazione (Sacchi), sulla sua ritrattazione (Trib. Isernia
02.05.1990), sulla revocabilità del voto contrario
(Cass. 90/9651) e di quello sottoposto a condizione risolutiva
(Trib. Pistoia 15.07.1993).
La
giurisprudenza di merito ha posto il dubbio se i creditori
possano manifestare il loro voto per iscritto (Trib. S. Maria
Capua Vetere 25.05.1990, Trib. Lodi 03.02.1984), ma prevale
lopinione che, in considerazione dellaobbligatorietà
della comparizione personale dei creditori alladunanza,
ritiene che i voti pervenuti per iscritto prima della chiusura
del verbale di adunanza, redatto dal cancelliere, possano
essere computati come adesioni al pari di quelle che vengono
inviate nei venti giorni successivi alladunanza e ciò
nel rispetto del principio di collegialità che esige
lesame e la deliberazione unitaria da parte dellassemblea
(Sacchi). Vi sono stati giudici di merito che però
hanno ritenuto la perfetta equivalenza dei voti espressi per
iscritto a quelli manifestati personalmente dai creditori
allassemblea (Trib. S. Maria Capua Vetere 25.05.1990),
mentre altri si sono espressi per la totale invalidità
(App. Roma 07.01.1996, Trib. Latina 30 agosto 1983).
Possono
far pervenire (presso la cancelleria o al commissario giudiziale)
la propria adesione alla proposta di concordato coloro che,
pur ammessi, non abbiano partecipato alla adunanza o si siano
astenuti in quella sede, nel termine perentorio di venti giorni
dallassemblea.
La proposta di concordato preventivo si intende approvata
quando abbia raggiunto due distinte maggioranze: luna
quantitativa, costituita dalla metà più uno
dei creditori votanti alladunanza; laltra qualitativa,
rappresentata dai due terzi della totalità dei creditori
ammessi al voto. Questultima maggioranza può
essere raggiunta con le adesioni che intervengano successivamente
allassemblea.
Se il concordato non venga approvato, il giudice delegato
deve riferirne immediatamente al Tribunale per la dichiarazione
di fallimento. In passato si riteneva che la mancata approvazione
fosse preclusiva per la presentazione di una nuova proposta,
ma di recente la Corte di cassazione ha ritenuto che la proposta
di concordato possa essere modificata in senso migliorativo
per i creditori sino alla fase del giudizio di omologazione
(Cass. 92/7557).
Il
giudizio di omologazione e la chiusura del concordato preventivo
Se vi è lapprovazione del concordato, il giudice
delegato con ordinanza pubblicata per affissione apre il giudizio
di omologazione stabilendo ludienza di comparizione
davanti a sé nel termine non superiore a trenta giorni.
Il giudizio di omologazione, ad avviso della Corte di Cassazione,
ha natura di procedimento promiscuo di giurisdizione volontaria,
nel quale lelemento contenzioso è esclusivamente
riferibile alla sentenza e alle successive impugnazioni (Cass.
85/67).
La causa va iscritta a ruolo, adempimento che dovrà
curare la parte che per prima si costituisce in giudizio (App.
Bologna 14.06.1983) e che può essere anche il commissario
giudiziale. Questultimo, al pari del P.M., il cui intervento
è necessario a pena di nullità, non assume la
posizione di parte, come è invece il debitore che conserva
la propria capacità processuale. Ludienza fissata
dal giudice delegato è ludienza di prima comparizione
nella quale si dà avvio allistruzione della causa
ai sensi degli art.183 e ss. c.p.c.. Listruttoria non
contempla lassunzione di prove, attività che
mal si concilierebbe con la speditezza che deve connotare
il procedimento. Allesito il Giudice Istruttore rimette
la causa alla decisone del collegio (art.50bis c.p.c.), fissando
ludienza dinanzi a questo nei dieci giorni successivi
(180 l.f.).
Il collegio, con la decisione sulla proposta di concordato
è investito delle entuali opposizioni proposte con
atto di citazione da notificarsi al debitore e ai garanti.
Nel
deliberare il tribunale deve accertare la sussistenza delle
condizioni di ammissibilità del concordato e della
regolarità della procedura, nonché compiere
le valutazioni di cui allart.181 l.f. Deve altresì
determinare lammontare delle somme da depositare secondo
il concordato dei creditori contestati e può determinare
le modalità di versamento delle somme dovute alle scadenze
in esecuzione del concordato o rimetterle al giudice delegato
tale determinazione.
Nel caso in cui il concordato avvenga con cessione dei beni
del debitore, in sentenza vi è la nomina di uno o più
liquidatori e di un comitato di tre o cinque creditori per
assistere allattività di liquidazione e determinarne
le modalità.
La sentenza è appellabile dagli opponenti nel termine
di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dellavvenuta
affissione (Corte Costituzionale n.255/1974).
Ai sensi dellart.184 l.f. il concordato è obbligatorio
per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della
procedura di concordato (falcidia). I creditori, però,
conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati
, i fideiussori del debitore e gli obbligati n via di regresso.
Il concordato, salvo patto contrario, ha efficacia nei confronti
dei soci illimitatamente responsabili.
Il commissario giudiziale sorveglia ladempimento del
concordato secondo le modalità della sentenza di omologazone
e riferisce la giudice delegato di ogni fatto pregiudizievole
per i creditori.
Al pari del concordato fallimentare anche quello preventivo
può essere oggetto di risoluzione o di annullamento,
ricorrendo i presupposti rispettivamente dellart.137
(in caso di mancata costituzione delle garanzie promesse,
di non regolare adempimento degli obblighi assunti, nel caso
di concordato per cessione, quando non vi sia la consegna
di tutti i beni ai liquidatori, quando dai beni secondo il
prudente apprezzamento del giudice delegato non possa ricavarsi
una somma sufficiente allintegrale soddisfazione dei
crediti muniti di prelazione e alla soddisfazione in precentuale
minima dei chirografari) e 138 l.f.(se il debitore abbia dolosamente
esagerato il passivo o abbia dolosamente sottratto o dissimulato
una parte rilevante dellattivo) richiamati dallart.186
l.f.
Lazione di risoluzione non può più proporsi
quando sia trascorso un anno dalla scadenza dellultimo
pagamento stabilito nel concordato o, nel concordato per cessione,
sia trascorso un anno dallaccertamento delle operazioni
di liquidazione (Cass.74/2423) o, ancora, quando gli obblighi
concordatari siano stati assunti da un terzo con liberazione
del debitore. Lazione di annullamento può proporsi
da parte dei creditori anteriori allomologazione entro
sei mesi dalla scoperta del dolo e non oltre i due anni dalla
scadenza dellultimo pagamento stabilito nel concordato.
Nel caso di concordato per cessione, non costituisce motivo
di risoluzione la circostanza che il ricavo nella liquidazione
dei beni sia inferiore al quaranta per cento.
Con la sentenza di risoluzione o annullamento del concordato
il Tribunale dichiara il fallimento dellimprenditore.
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